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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2000 14.2000.101

22 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·514 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2000.00101

Lugano 22 novembre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 27 luglio 2000 presentata da

__________  

contro

__________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 ottobre 2000 ha così deciso:

"1.          È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da mercoledÌ __________ alle ore 14.00.

2./3./4.   Omissis".

Sentenza dedotta tempestivamente in appello l'11 ottobre 2000 da __________ che ne postula l'annullamento; 

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale 13/18 ottobre 2000 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:                          

                                          A.  Con istanza 27 luglio 2000 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 1'569.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                          B.  All'udienza di contraddittorio del 20 settembre 2000 è comparsa solo la parte convenuta.

                                          C.  L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 2 ottobre 2000 in cui la __________ ha dichiarato di avere ricevuto l'importo di fr. 2'610.85 a saldo della fattura n. __________ e di tutte le spese connesse con il precetto esecutivo in oggetto n. __________.

considerato

in diritto:                        

                                          1.   Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                               L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                          2.   La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.  172 e 174 LEF

pronuncia:                    

                                          I.    L'appello 11 ottobre 2000 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

                                               "1.  La dichiarazione di fallimento 4 ottobre 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00562, nei confronti di __________ è annullata.

                                                2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

                                                3.   Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

                                          II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                          III.  Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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