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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.05.2000 14.2000.00045

10 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,085 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2000.00045

Lugano 10 maggio 2000 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 26/27 gennaio 2000 presentata da

__________  

contro

__________ rappr. da____________________ __________  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Leventina con sentenza 4 aprile 2000 ha così deciso:

    "1.  È dichiarato il fallimento della ditta __________, con sede in __________, con effetto da martedì 4 aprile 2000 alle ore 11.00.

2./3./4./5. Omissis"

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto        17 aprile 2000 ne postula l'annullamento;

rilevato che sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC:

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con istanza 26/27 gennaio 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 90'421.05 oltre interessi e spese.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio la debitrice ha rilevato che nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento alla società verrà messa a disposizione nuova liquidità che permetterà di fare fronte ai debiti accumulatisi e di riprendere l'attività con maggior ritmo, per cui ha chiesto che la pronuncia del fallimento venga rinviata.

                                  C.   Con sentenza 4 aprile 2000 il Pretore del Distretto di Leventina ha pronunciato il fallimento della __________

                                  D.   Contro la sentenza di fallimento si è tempestivamente aggravata la debitrice sostenendo di avere avuto la possibilità di concludere un accordo per ottenere una dilazione di pagamento come previsto dall'art. 172 n. 3 LEF, ma che evidentemente sarebbe stato  inutile senza avere la certezza che il primo decreto di fallimento 14 febbraio 2000 venisse revocato. L'appellante ha poi dichiarato di essere confrontata con delle momentanee difficoltà per mancanza di liquidità, ma di avere in corso interessanti lavori già appaltati che durante la stagione le permetterebbero di risanare la sua situazione finanziaria.

Considerato

In diritto:

                                   1.

                                  a)   Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento, quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

                                         Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                         L'appellante ha dichiarato di avere avuto la possibilità di ottenere una dilazione di pagamento, ma che tale dilazione sarebbe stata inutile non avendo la certezza che il precedente fallimento, dichiarato a far tempo dal 14 febbraio 2000, venisse revocato.

                                         Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla debitrice, la dichiarata possibilità di ottenere una dilazione di pagamento, non è sufficiente per rigettare la domanda di fallimento. Infatti una dilazione ex art. 172 n. 3 LEF va provata con documenti. D'altro canto ogni procedura di fallimento ha il proprio destino e non può essere fatta dipendere dall'esito di un'altra procedura di appello promossa contro una precedente dichiarazione di fallimento.

                                  b)   Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1.   il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2.   L'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore disposizione del creditore; o che

                                         3.   il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti  pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ  95 (1999) n. 8 p. 172).

                                         In casu l'appellante non solo non ha provato per mezzo di documenti che il debito è stato estinto, risp. che ha depositato l'importo dovuto presso l'autorità giudiziaria superiore risp. che la creditrice ha ritirato la domanda di fallimento, per cui non risulta adempiuta alcuna delle predette condizioni di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF, ma non ha sostenuto e ancor meno reso verosimile di essere solvibile.

                                         Non sono pertanto  date le premesse per annullare la dichiarazione di fallimento.

                                   2.   L'appello 17 aprile 2000 della __________ va quindi respinto.

                                         Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.

                                         La tassa di giustizia è a carico dell’appellante (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia:                

                                   1.   L’appello 17 aprile 2000 __________, è respinto.

                               1.1.   Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da

martedì 16 maggio 2000 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 135.--, già anticipata dalla __________ resta a suo carico.

                                   3.   È ordinata la pubblicazione dei punti 1 e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

                                   4.   Intimazione:       -      __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                                          La segretaria:

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