Incarto n. 14.2000.00036
Lugano 25 luglio 2000/CJ//fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria di cui all’inc. __________ della Pretura di __________, a dipendenza dell’istanza di sequestro 21 luglio 1999 di
__________
contro
__________
e dell’opposizione formulata il 10 settembre 1999 da
__________
opposizione respinta per intempestività dal Segretario Assessore della Pretura di __________ con decisione del 17 marzo 2000 (cfr. punto 3 del dispositivo) relativa ad una procedura di opposizione concernente un’altra istanza di sequestro 13 luglio 1999 (inc. __________);
decisione dedotta in appello, con atto 30 marzo 2000, da
__________
chiedente sia giudicato:
“1. L’appello 30 marzo 2000 è integralmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 3 della sentenza 17 marzo 2000 del Segretario Assessore di __________ è così riformato:
“3. L’opposizione 10 settembre 1999 di __________ al decreto di sequestro 22 luglio 1999 è accolta ed il decreto di sequestro è revocato”.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili di appello.”
viste le osservazioni 12 maggio 2000__________
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 13 luglio 1999 contro __________, indicata come domiciliata a __________ (__________), __________ (__________) (in seguito __________), ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di __________ un primo sequestro portante sugli averi patrimoniali della convenuta presso le filiali di __________ del __________ e di __________ nonché sugli averi patrimoniali, gioielli, mobili, oggetti di arredamento e autoveicoli (in specie una __________) presso il Condominio __________ di __________, fino a concorrenza di un credito di fr. 467’040.-- oltre accessori. Quest’importo, a detta della sequestrante, rappresenta le indennità di patrocinio nonché le tasse e spese giudiziarie da essa avute nell’ambito della causa di rivendicazione di beni sequestrati a scapito di __________ inoltrata e sostenuta dalla sua __________, senza successo, fino al Tribunale federale (sentenze 6 maggio 1996 della Pretura di __________, 3 dicembre 1997 di questa Camera, nonché 31 ottobre e 11 giugno 1998 del Tribunale federale).
B. Il 14 luglio 1999, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha accolto questa prima istanza ed emanato il relativo decreto di sequestro, oggetto dell’inc. __________
L’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ procedeva poi al sequestro dei mobili e oggetti di arredamento dell’appartamento di __________, non essendo invece stati rinvenuti i gioielli e le vetture indicati nel decreto (cfr. doc. N, sequestro n. __________).
C. Il 20 luglio 1999, __________ ha interposto opposizione a questo sequestro (doc. I della mappetta blu “Allegati”). Il Pretore ha aperto un nuovo incarto __________.
D. Con un’ulteriore istanza del 21 luglio 1999, __________ ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di __________, sempre contro __________ e per lo stesso credito, il sequestro di tre autoveicoli (___________) targati in Ticino, nonché dei valori, in specie denaro e gioielli, rinvenuti sulla persona di __________ ed in ciascuno dei tre veicoli. Le cause del sequestro indicate sono anche in questo caso quelle dei numeri 2, 3 e 4 dell’art. 271 cpv. 1 LEF (trafugamento di beni, latitanza o rischio di fuga del debitore, risp. debitore di passaggio o appartenente al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e dimora all’estero del debitore). Con raccomandata 22 luglio 1999, __________ completava la sua (seconda) istanza, indicando quale luogo di ubicazione dei beni da sequestrare i parcheggi sotterranei ed adiacenti agli uffici della __________ a __________, nonché al Condominio __________ in via __________ a __________ ed allo stabile __________ della __________ a __________
E. Lo stesso 22 luglio 1999, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pure accolto questa seconda istanza come presentata ed emanato il relativo decreto di sequestro, oggetto dell’inc. __________, qui direttamente in causa.
L’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ non sembra però aver eseguito questo secondo decreto, perché non avrebbe trovato i veicoli nei luoghi indicati dalla sequestrante (cfr. sentenza impugnata, cons. 4.1, p. 6 e 4.2., p. 7; scritto 2 febbraio 2000 del Pretore a __________, plico n° IV della mappetta blu “Allegati”).
F. Mediante scritto 10 settembre 1999, __________ ha chiesto al Pretore la revoca del primo sequestro (del 14 luglio 1999) nonché di “ogni altro sequestro di cui la signora __________ non fosse stata ancora informata ufficialmente”, comunicando l’avvenuto pagamento del credito di fr. 537'000.-- fatto valere da __________ sul conto “Studio notarile” dell’avv. __________ presso l’__________ di __________ (cfr. doc. A). Il Pretore, con decisione 13 settembre 1999, ha fissato un termine di 15 giorni a __________ per comunicare le sue osservazioni in merito alla richiesta di annullamento del sequestro. Il 18 settembre 1999, __________ ha chiesto al Pretore la fissazione di un’udienza per discutere della domanda di revoca “dei” sequestri, che “altro non è che una opposizione del debitore al sequestro per inesistenza del credito”. Con osservazioni 29 settembre 1999 (doc. II della mappetta blu “Allegati”), __________ si è opposta all’istanza di revoca di ogni sequestro decretato dalla Pretura di __________ sui beni patrimoniali di __________ nonché allo stralcio della causa di opposizione al (primo) sequestro (inc. __________).
G. All’udienza di contraddittorio del 26 ottobre 1999, __________ ha motivato la sua opposizione al primo sequestro con un allegato di 26 pagine, chiedendo in conclusione pure l’annullamento del (secondo) decreto di sequestro 22 luglio 1999, “così come ogni altro decreto emesso contro la signora __________ ”. L’udienza è stata poi sospesa e ripresa il 25 febbraio 2000. __________, quale risposta, si è riferita ad un memoriale datato 19 novembre 1999 di 13 pagine, con il quale postulava la reiezione in ordine dell’opposizione al (secondo) sequestro 22 luglio 1999, nonché, nel merito, dell’opposizione al (primo) sequestro 14 luglio 1999 e della domanda di prestazione di garanzia. Quale replica, __________ ha poi prodotto un allegato datato 1. febbraio 2000 di 21 pagine e la __________ in duplica, un allegato del 9 febbraio 2000 di 14 pagine.
H. Con sentenza 17 marzo 2000 riferita espressamente solo alla (prima) causa __________, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha accolto l’opposizione al primo sequestro ed imposto a __________ la prestazione di una garanzia di fr. 5'900.--, argomentando che il versamento della somma richiesta dalla sequestrante sul conto del suo patrocinatore, seppure sequestrata contemporaneamente dall’avvocato di __________ per conto di __________, aveva estinto il credito fatto valere da __________ e fatto cadere pertanto uno dei presupposti del (primo) sequestro. Il primo giudice ha però respinto per intempestività l’opposizione al secondo sequestro, a motivo che il termine di opposizione di 10 giorni comincia a decorrere dal momento della conoscenza effettiva del decreto, indipendentemente dal fatto che il sequestro venisse eseguito o meno dall’ufficio di esecuzione, di modo che gli scritti 10 e 18 settembre 1999 sarebbero tardivi, __________ avendo avuto conoscenza di questo secondo sequestro al più tardi il 17 agosto 1999 (cfr. doc. F).
I. Mediante appello 30 marzo 2000, __________ chiede la riforma della decisione pretorile nel senso che la propria opposizione 10 settembre 1999 al (secondo) decreto di sequestro 22 luglio 1999 sia accolta ed il relativo decreto di sequestro revocato. In sostanza, l’appellante fa valere che siccome, qualora la situazione di fatto si modifichi dopo l’entrata in forza del decreto di sequestro, il sequestrato può inoltrare una nuova opposizione al decreto di sequestro (FF 1991 III ad art. 278 LEF), la propria opposizione 10 settembre, fondata su un fatto nuovo (il pagamento del debito fatto valere da __________), deve essere ritenuta tempestiva. Il secondo decreto di sequestro andrebbe quindi annullato per gli stessi motivi addotti dal Pretore per revocare il primo decreto, ossia l’estinzione del credito della sequestrante in seguito al suo pagamento.
J. Nelle sue osservazioni 12 maggio 2000, l’appellata si rimette al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto:
1. Questioni procedurali
1.1. Per crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n.1 a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a Fr. 2’000.-competente per la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5 cpv. 1 LOG). La procedura, di natura sommaria (art. 25 n.2 lett. a LEF), è retta dall’art. 19 LALEF che non prevede il contraddittorio.
1.2. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza del credito, di una causa di sequestro nonché di beni appartenenti al debitore (art. 272 LEF). Il grado di verosimiglianza ex art. 271-272 LEF richiesto per valutare se vi è un credito, se nel circondario di sua competenza vi sono beni appartenenti al debitore e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore, è in linea di principio nel senso che la tesi del creditore deve risultare plausibile e l’esame puntuale delle allegazioni e della documentazione prodotta dal creditore deve permettere al giudice di convincersi – sulla base di elementi oggettivi, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti unilateralmente dal creditore sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie – che in concreto le circostanze di fatto rilevanti si sono realizzate, senza per questo poter già escludere il contrario (cfr. Walter Stoffel, Le séquestre, in: Iynedjian/Rieben (éd.), La LP révisée, Losanna 1997, p. 280 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, p. 132 e rif.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 466; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.2, p. 414; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in: ZSR 1996/I, p. 253, n. 32).
1.3. Concesso il sequestro, chi è toccato nei suoi diritti, tranne il sequestrante, può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 278 cpv.1 LEF. In tal caso il giudice, in una procedura pure sommaria retta dagli art. 20 ss. LALEF, sottopone il sequestro a nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi (cfr. art. 278 cpv.2 LEF) rispettivamente di addurre fatti nuovi. In caso di tempestiva opposizione al sequestro, il giudice che lo ha concesso deve chinarsi dunque nuovamente sulla domanda di sequestro e verificare – pur con il medesimo potere di cognizione esercitato in precedenza (cfr. Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, op. cit., p.135) ‑ se alla luce di quanto emerso dal contraddittorio tutte le condizioni del sequestro – contestate dall’opponente ‑ risultano ancora sufficientemente verosimili, se cioè in relazione alle stesse è ancora soddisfatto quel grado di verosimiglianza necessario per la sua concessione (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., §51 n.71, p. 420), atteso che resta onere del creditore sequestrante fornire al giudice gli elementi sufficienti (cfr. Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 38 ad art. 278 LEF).
1.4. La nuova decisione (sull’opposizione) – sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, op. cit., n. 44-45 ad art. 278) – può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) – nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, la Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG). L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti ed eventualmente anche dei fatti nuovi di cui le stesse si possono avvalere (art. 278 cpv.3 secondo periodo LEF) – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti – è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., §51 n. 74, p. 421; Reeb, op. cit., p. 482).
2. Oggetto del contendere è innanzitutto la determinazione del giorno “di origine” (dies a quo) del termine di opposizione.
2.1. Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 2 LEF). Il dies a quo di questo termine è quindi il momento della conoscenza dello stesso sequestro (recte: del decreto di sequestro, poiché, come rettamente rilevato dal primo giudice, l’opposizione è un mezzo di impugnazione del decreto e non della sua esecuzione) e non del fatto che rende il sequestro privo di oggetto (cfr. Jérôme Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pp. 203-204, con rif.; cfr. tuttavia infra cons. 3). Di regola, la conoscenza del sequestro avverrà con la comunicazione del verbale (o per i terzi: dell’avviso) di sequestro (art. 276 cpv. 2 LEF), che può aver luogo già al momento dell’esecuzione del sequestro se il preteso debitore oppure il terzo detentore o debitore vi presenziano (cfr. Gasser, op. cit., p. 601, n. 2a), eventualmente con la comunicazione del decreto stesso. Secondo alcuni autori, pur quando il debitore avesse avuto conoscenza del sequestro prima del ricevimento del verbale di sequestro (p. es. per il tramite del terzo debitore che è stato diffidato in conformità dell’art. 99 LEF), il termine di opposizione non comincerebbe a decorrere prima dalla notifica di questo verbale, salvo nei casi in cui l’opponente ostacolerebbe il corso dell’esecuzione del sequestro rifiutando di dare le informazioni necessarie per l’allestimento del verbale in violazione dell’art. 91 cpv. 1 n. 2 e cpv. 4 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., p. 135; Ottomann, op. cit., p. 257-258; Piégai, op. cit., p. 205-206). Quando all’opponente non è stato comunicato il sequestro (p. es. quando il terzo interessato è sconosciuto all’ufficio), vale come dies a quo il momento della conoscenza effettiva (Ottomann, op. cit., p. 257-258; Reeb, op. cit., p. 476, n. 4). In caso di dubbio, la persona che si ritiene lesa deve informarsi presso l’ufficio o il giudice (DTF 118 III 60).
Tuttavia, il Tribunale federale, in alcune decisioni prolate prima della revisione della LEF, ha stabilito che il terzo che intendeva impugnare con un ricorso di diritto pubblico un sequestro che secondo lui ledeva i propri diritti costituzionali doveva farlo nel termine di 30 giorni dal momento in cui aveva avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e, se egli aveva avuto notizia dell’esistenza del sequestro, gli spettava chiedere senza indugio all’ufficio di esecuzione o al giudice la comunicazione del decreto di sequestro (cfr. DTF 114 III 119; DTF 118 III 61). Va tuttavia notato che prima della revisione della LEF, la legge non prevedeva la comunicazione del sequestro al terzo che non deteneva i beni sequestrati (cfr. DTF 118 III 61 a.i.). Visto il nuovo art. 276 cpv. 2 LEF, si può quindi sostenere che il termine di opposizione non comincia a decorrere prima di una comunicazione scritta da parte dell’ufficio, o, se del caso, prima del momento in cui l’ufficio avrebbe dovuto procedere a tale comunicazione, quindi dopo l’esecuzione del sequestro (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 35 ad art. 17, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 190 e 204 ad art. 17; sulla parentela tra l’art. 278 cpv. 1 LEF e 17 cpv. 2 LEF, cfr. Gasser, op. cit., p. 601, n. 2a; Reiser, n. 29 ad art. 278).
2.2 In caso, la questione può comunque essere lasciata aperta, perché si potrebbe opporre a __________ la data alla quale ha avuto effettivamente conoscenza del secondo decreto di sequestro solo qualora fosse accertato che ella aveva conosciuto non solo l’esistenza del decreto di sequestro ma pure le sue modalità, in modo da poter apprezzare con conoscenza di causa l’opportunità di un’opposizione. Orbene, sembra che l’appellante abbia avuto conferma del secondo decreto e della sua data solo consultando il “libro bianco” (doc. 6, n. 5, p. 4) prodotto da ______-- con le sue osservazioni 29 settembre 1999 (cfr. allegato di motivazione dell’opposizione del 26 ottobre 1999, p. 4, punto 3 i.f.); in effetti, è solo a partire da quest’ultimo allegato che si menziona la data del secondo sequestro. Quanto al numero dell’incarto relativo al secondo decreto di sequestro (__________), appare per la prima volta nello scritto 1. febbraio 2000 di __________ alla Pretura (plico IV della mappetta blu “Allegati”), mentre il riferimento preciso alle tre autovetture sequestrate con il secondo decreto è stato fatto da __________ non prima del suo allegato di risposta 19 novembre 1999 (p. 8-9, ad 7.3b).
Vero è che la persona che viene a sapere dell’esistenza di un sequestro che potrebbe toccarla deve informarsi senza indugio presso l’ufficio di esecuzione (cfr. le sentenze già citate DTF 114 III 119; DTF 118 III 61). __________ afferma di essersi rivolta all’UEF di __________, il quale, tuttavia, non avrebbe confermato né smentito l’esistenza del (secondo) decreto (cfr. p. 3 dell’appello). Dall’incarto non risulta che l’appellante sia stata informata ufficialmente dell’esistenza né del contenuto del secondo decreto di sequestro. Orbene, spetta all’autorità provare la notifica del provvedimento impugnato quando essa contesta la data alla quale il ricorrente (lo stesso vale per l’opponente) pretende averne avuto conoscenza (cfr. Gilliéron, op. cit. [Commentaire], n. 195 ad art. 17).
2.3. Nella fattispecie, non è stato dimostrato che __________ abbia conosciuto l’esistenza e, soprattutto, le modalità del secondo decreto di sequestro prima del suo scritto 1. febbraio 2000 alla Pretura (plico IV della mappetta blu “Allegati”), in cui cita per la prima volta il numero dell’incarto relativo al secondo decreto di sequestro (__________: la certezza che __________ ha avuto conoscenza del contenuto del secondo decreto è peraltro data dal proprio allegato di appello [p. 3, n. 2 a.i.]). Il proprio allegato di replica (pure del 1. febbraio 2000) vale quindi quale tempestiva opposizione al decreto di sequestro 22 luglio 1999.
2.4. Non vi è pertanto necessità di entrare in materia sull’argomentazione dell’appellante secondo cui il proprio scritto 10 settembre 1999 varrebbe comunque quale tempestiva opposizione fondata su un fatto nuovo, ossia il pagamento da parte di __________ del credito vantato da __________. La questione è del resto controversa (cfr. da una parte: FF 1991 III 124 e Gasser, op. cit., p. 615-616, che riaprono la via dell’opposizione per far valere fatti nuovi; dall’altra: Ottomann, p. 259 e Reeb, op. cit., p. 482, che invece sostengono che la via giusta è quella della revisione del decreto di sequestro).
3. L’appellante chiede poi che la propria opposizione al secondo decreto di sequestro sia ammessa e lo stesso annullato. La questione non è stata esaminata dal primo giudice. Non spetta a questa Camera farlo a questo stadio della procedura, per garantire alle parti il doppio grado di giurisdizione previsto dal diritto federale (art. 278 LEF). Di conseguenza, l’incarto va retrocesso al giudice di prime cure per decisione su questo punto.
4. Sulla base del dovere di vigilanza che incombe a questa Camera, va ricordato all’UEF di __________ che qualora i beni indicati nel decreto di sequestro non sono reperibili nel luogo specificato, va allestito immediatamente un verbale di constatazione dell’infruttuosità del sequestro. Non spetta all’ufficio di esecuzione procedere o far procedere ad un controllo regolare o meno di determinati luoghi o frontiere. Semmai è il sequestrante che deve sorvegliare o far sorvegliare il preteso debitore e chiedere tempestivamente il sequestro, se del caso con un’istanza di sequestro. Il decreto di sequestro pervenuto all’ufficio va eseguito immediatamente.
5. L’appello 30 marzo 2000 di __________ va quindi accolto parzialmente.
La ripartizione della tassa di giustizia e la fissazione delle indennità seguono il grado di soccombenza, stabilito in 1/4 a carico di __________ e 3/4 a carico di __________
Richiamati gli art. 271 ss. LEF e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia: 1. L’appello di __________ è parzialmente ammesso.
1.1 Di conseguenza, il dispositivo n. 3 della sentenza 17 marzo 2000 del Segretario assessore della Pretura di __________ è annullato e gli incarti __________ e __________ gli sono retrocessi perché si pronunci sull’opposizione di __________ al decreto di sequestro del 22 luglio 1999 (inc. __________).
1.2 La tassa di giustizia e le indennità di prima istanza seguiranno l'esito del nuovo giudizio pretorile.
2. La tassa di giustizia della presente decisione di fr. 600.--, anticipata da __________, è a suo carico nella misura di fr. 150.-- mentre per fr. 450.-- è a carico di __________ che rifonderà a __________ controparte fr. 3’000.-- per parte di indennità di appello.
3. Intimazione a:
__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria