Incarto n. 14.2000.00035
Lugano 26 settembrte 2000 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 febbraio 2000 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 4 febbraio 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21 marzo 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 10'200.-- oltre interessi al 5% dal 1.2.1999 al 18.1.2000 su fr. 13'800.-- e dal 19.2.2000 su fr. 10'200.--.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 30 marzo 2000 ha postulato l'accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 7'800.--;
con osservazioni 3 maggio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
considerato
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 4 febbraio 2000 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 21'000.-- oltre interessi al 5% di fr. 13'800.-- dal 1. febbraio 1999, di fr. 1'800.-- dal 1. febbraio 2000, di fr. 1'800.-- dal 1. marzo 2000, di fr. 1'800.-- dal 1. aprile 2000 e di fr. 1'800.-- dal 1. maggio 2000, indicando quale titolo di credito: "pigioni scadute dal 1.2.1999 al 31.5.2000 per il ristorante __________e a __________
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto stipulato dalle parti il 1. ottobre 1993 (doc. B), secondo il quale l'escusso si è impegnato a pagare per la locazione del ristorante bar denominato "__________" a __________ un canone di fr. 1'800.-- al mese, da versare in rate mensili anticipate. Con l'esecuzione in oggetto la creditrice pretende il pagamento della pigione per il periodo dal 1. febbraio 1999 al 31 maggio 2000.
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha prodotto copia di un versamento effettutato tramite banca il 18 gennaio 2000 di fr. 5'400.-- a favore della procedente per il pagamento delle pigioni dei mesi di agosto, settembre e ottobre 1999 (doc. 1).
__________ ha poi sostenuto che il mese di agosto 1999, in seguito ad un temporale, vi sono state infiltrazioni dal tetto. Nonostante la segnalazione alla locatrice, un intervento è stato effettuato solo il 2 marzo 2000, con la conseguenza che il tetto è stato ricoperto provvisoriamente da una plastica dal mese di agosto a marzo causandogli notevoli disagi. L'escusso ha poi aggiunto che in seguito ai disagi patiti e al fatto che è stato costretto ad abbandonare i locali locati a fine maggio, ritiene di non dovere più nulla alla procedente e che l'importo di fr. 13'400.-- va considerato quale risarcimento danni.
Replicando la creditrice ha ridotto la sua pretesa di fr. 5'400.--, mentre l'escusso con la duplica si è confermato nelle sue allegazioni di prima sede, protestate spese e ripetibili.
D. Con sentenza 21 marzo 2000 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 10'200.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 1999 al 18 gennaio 2000 su fr. 13'800.-- e dal 19 febbraio 2000 su fr. 10'200.--, argomentando che la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, tuttavia limitatamente alle pigioni scadute al momento dell'invio del PE, ossia fino a fine febbraio compreso. In prima sede l'eccezione di compensazione sollevata dall'escusso è stata respinta non essendo stato versato agli atti documento alcuno che potesse comprovare i presunti danni subiti per i quali l'escusso ha chiesto il risarcimento.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso sostenendo che le date delle pigioni scadute sono errate come pure gli importi. Il dovuto non ammonta a fr. 15'600.--, bensì a fr. 7'800.-- al momento dell'emissione del PE in esame. L'appellante ha poi asserito di avere vissuto otto mesi con il tetto in condizioni pietose, per cui ritiene corretto che per questo periodo il canone di locazione venga diminuito almeno del 20%. L'escusso ha prodotto un conteggio per gli anni 1997-2000 così come copie di versamenti di pigioni tramite banca.
F. Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
1. Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Di conseguenza i documenti inoltrati dall'appellante la prima volta con il suo atto di appello vanno estromessi dall'incarto essendo in sede di appello esclusa la facoltà di produrre nuovi documenti.
2.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di docum enti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il credito deve essere esigibile già al momento dell'invio della domanda d'esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell'istanza di rigetto: il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell'invio della domanda di esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando l'esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell'istanza di rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347).
c) Il contratto di locazione doc. B costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
3.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep 1987 p. 150 cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato adempimento della controprestazione risp. di non corretto adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 105 ad art. 82 LEF). Inoltre anche l'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità di una contropretesa deve essere resa verosimile (Staehelin, op. cit. n. 93 ad art. 82 LEF).
c) In casu l'escusso si è limitato a rilevare il non corretto adempimento del contratto di locazione da parte della locatrice in seguito al danno occorso al tetto del ristorante, senza tuttavia produrre qualsivoglia riscontro oggettivo atto a rendere verosimile i disagi subiti. La sua eccezione di compensazione va quindi respinta non avendo il conduttore reso verosimile né l'esistenza, né l'ammontare e nemmeno l'esigibilità delle asserite contropretese per il risarcimento dei danni.
d) Per quel che riguarda le pigioni poste in esecuzione va rilevato che solo le pigioni esigibili al 1. febbraio 2000, e pertanto la pigione per il mese di febbraio 2000 compreso, possono essere considerate, ritenuto che il PE è stato emesso il 4 febbraio 2000. Dal conteggio prodotto dalla creditrice (doc. E) risulta che fino alla predetta data i canoni di locazione rimasti impagati ammontavano a fr. 15'600.--. Da questo importo vanno poi dedotti fr. 5'400.-versati dall'escusso il 18 gennaio 2000 per i mesi di agosto, settembre e ottobre 1999, per cui il rigetto provvisorio dell'opposizione è stato correttamente concesso per fr. 10'200.--. Gli interessi sono dovuti dal 4 febbraio 2000 (doc. A).
4. L'appello 30 marzo 2000 __________ va quindi parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché completa soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 30 marzo 2000 __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 marzo 2000 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 24 febbraio 2000 __________, è parzialmente accolta.
Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del 4 febbraio 2000 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 10'200.-- oltre interessi al 5% dal 4 febbraio 2000.
2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità”.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria