Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.12.2000 14.2000.00029

23 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,009 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2000.00029

Lugano 23 dicembre 2000 /EC/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. febbraio 2000 da

__________  

contro  

__________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano del 26/27 maggio 1999;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 marzo 2000 ha così deciso:

“1.   L’istanza è respinta.

 2.   La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 17 marzo 2000 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il 14 aprile 2000;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________del 26/27 maggio 1999 __________ ha escusso __________, con __________ quale condebitore solidale, per l’incasso di fr. 9'569.20 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1998, indicando quale titolo di credito: “in base alla conferma (camino) dell’ordinazione del 30.7.1998 e al riconoscimento di debito firmato in data 5.11.1998 (fatt. totale + IVA 6.5% fr. 14'569.20 ./. acconto versato fr. 5'000.--)”.

                                               Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di Lugano.

                                          B.  La procedente fonda la sua pretesa sulla conferma d’ordine relativa alla fornitura e posa di un recuperatore ad acqua __________ oltre accessori per complessivi fr. 13'680.-- IVA esclusa, trasmessa a __________ il 30 luglio 1998 e da questi sottoscritta per conferma (doc. B).

                                               La procedente versa pure agli atti un bollettino di consegna del 5 novembre 1998, non sottoscritto dai due debitori (doc. C), la fattura 6 novembre 1998 (doc. D) e un richiamo di pagamento dell’8 luglio 1999 (doc. E).

                                          C.  All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza rilevando sostanzialmente che il caminetto fornito non è in grado di fornire le prestazioni richieste e non funziona regolarmente.

                                          D.  Con sentenza 3 marzo 2000 la Pretore di Lugano ha rilevato che la documentazione prodotta dall’istante costituisce, in principio, riconoscimento di debito per l’importo dedotto in esecuzione.

                                               La Pretore ha poi rigettato l’istanza asseverando che la copiosa documentazione prodotta dalla parte convenuta ha reso verosimile l’eccezione di imperfetto adempimento del contratto da parte della procedente

                                          E.  Contro la sentenza della Pretore si è tempestivamente aggravata __________, contestando che la documentazione prodotta da controparte sia atta a rendere verosimile l’eccezione di inadempimento contrattuale.

                                          F.  Con osservazioni 14 aprile 2000 __________ ha resistito al gravame riproponendo in sostanza le argomentazioni già prodotte in prima sede.

Considerato

in diritto:

                                      1.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

                                          b)  Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

                                          c)  La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).

                                          2.   L’esecuzione in rassegna si basa sulla conferma d’ordine relativa alla fornitura e posa di un recuperatore ad acqua Termojolly 2100 mod.80 oltre accessori per complessivi fr. 13'680.-- IVA esclusa, trasmessa a __________ il 30 luglio 1998 e da questi sottoscritta per conferma (doc. B) e sul bollettino di consegna del 5 novembre 1998 (doc. C).

                                               L’importo di Fr. 9'659.20, dedotto in esecuzione, rappresenta la differenza tra la somma dovuta alla procedente di Fr. 13’680.-- oltre IVA e quanto versatole a titolo di acconto, ossia fr. 5'000.--.

                                      3.a)   Riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF può essere unicamente una dichiarazione sottoscritta dal debitore o da un suo rappresentante (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151; cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 3 p. 7 e n. 1).

                                          b)  Contrariamente a quanto sostenuto dalla procedente, la conferma d’ordine del 30 luglio 1998 (doc. B) e il bollettino di consegna del 5 novembre 1998 (doc. C) non costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF contro __________, perché questi documenti mancano del requisito della firma della debitrice.

                                               Mancando pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’appello va respinto e il pronunciato della giudice di prime cure confermato.

                                               Visto l'esito dell’appello, si prescinde dall'esame delle ulteriori eccezioni formulate dall'escussa.

                                          4.   L’appello 17 marzo 2000 __________ è respinto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:                    

                                          1.   L’appello 17 marzo 2000 __________ è respinto.

                                          2.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.

                                          3.   Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

14.2000.00029 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.12.2000 14.2000.00029 — Swissrulings