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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.03.2000 14.2000.00014

28 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·879 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2000.00014

Lugano 28 marzo 2000/B/fc/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare dipenedente dall'istanza 8 dicembre 1999 presentata da

__________  

contro

__________ rappr. da __________  

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza  22 febbraio 2000 ha così deciso:

           "1.   È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 22 febbraio 2000 alle ore 14.00.

   2./3./4.    Omissis"

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 25 febbraio 2000 ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 28 febbraio/1. marzo 2000 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Con istanza 8 dicembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 3'348.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All'udienza di contraddittorio del 2 febbraio 2000 nessuno è comparso.

                                  C.   La __________ ha postulato l'annullamento del fallimento invocando di avere concluso verbalmente con la procedente un accordo, secondo il quale l'importo dovuto sarebbe stato pagato in due rate, la prima di fr. 1'500.-entro il 31 gennaio 2000 e l'importo residuo a saldo entro il 29 febbraio 2000. La debitrice ha rilevato che dopo il pagamento della prima rata avrebbe dovuto inviare per fax alla creditrice copia della ricevuta, dopo di che quest'ultima avrebbe annullato l'istanza di fallimento in oggetto. Fidandosi di quanto convenuto telefonicamente l'appellante non si è presentata all'udienza di contraddittorio del 2 febbraio 2000.  Dopo la pronuncia del fallimento, la debitrice ha contattato telefonicamente la creditrice, sottoponendole quanto convenuto in precedenza. Quest'ultima ha ammesso di essersi dimenticata di avvisare la Pretura dopo avere ricevuto il primo acconto di fr. 1'500.--, dichiarando poi che qualora la ____________________ avesse pagato il 25 febbraio 2000 l'importo di fr. 1'000.-- e ne avesse fatto pervenire via fax la prova, avrebbe provveduto a far annullare la domanda di fallimento. Effettuato il pagamento ed inviato il fax con la prova del pagamento di fr. 1'000.--,  il 25 febbraio 2000 la creditrice ha inviato alla debitrice uno scritto del seguente tenore:

                                         "Contratto N° 6394

                                         Egregio Signore

                                         Facciamo riferimento al colloquio telefonico del 1.2.2000 e la informiamo come segue.

                                         Conformemente all'accordo, a seguito dell'intervenuto pagamento, siamo disposti a sospendere la procedura di apertura fallimentare nei confronti della sua società.

                                         Ringraziandola per la sua cortese collaborazione nel voler saldare quanto dovuto, le porgiamo i nostri più distinti saluti

                                         __________ "

Considerato

in diritto

                                   1.   Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

                                         Dall'atto di appello si evince che la sentenza di fallimento 22 febbraio 2000 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata notificata all'appellante il 23 febbraio 2000. Con atto 25 febbraio 2000 la __________ ha presentato appello producendo i doc. da A a G. Con complemento 13 marzo 2000 l'appellante ha prodotto un elenco dei suoi debiti, un estratto delle esecuzioni in corso e copia di una lettera dell'AVS. Questi documenti non possono però essere considerati, poiché inoltrati dopo che il termine di 10 giorni ex art. 174 cpv. 1 LEF per presentare appello era ormai scaduto.

                                   2.

                                  a)   Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

                                         Per l'art. 174 cpv. 1 LEF le parti possono davanti all'autorità giudiziaria superiore avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

                                  b)   L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto lo scritto 25 febbraio 2000 inviatogli dalla __________ (cfr. cons. C). Con questo scritto la creditrice, riferendosi ad un colloquio telefonico avvenuto il 1. febbraio 2000, ossia anteriormente alla dichiarazione di fallimento, conferma l'intervenuto pagamento, chiedendo la sospensione del fallimento. Da questa conferma si deduce la concessione da parte della creditrice di una dilazione di pagamento concordata anteriormente alla decisione di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

                                   3.   La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

                                         Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

                                         Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia

                                    I.   L'appello 25 febbraio 2000 __________, è accolto.

                                         "1.     La dichiarazione di fallimento 22 febbraio 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________ nei confronti della __________, è annullata.

                                           2.     La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a cario della __________.

                                           3.     Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________

                                   II.   La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

                                  III.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5       

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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