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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.09.2000 14.2000.00007

7 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,701 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.2000.00007

Lugano 7 settembre 2000 /CJ/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 novembre 1999 da

                                          __________

                                          __________        

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________, datato del 13 ottobre 1999, dell’UEF di Lugano;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, con sentenza 17 gennaio 2000, ha così deciso:

          “1.   L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

           2.   La tassa di giustizia in fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'600.-- a titolo di indennità.

           3.   omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che, con atto 1. febbraio 2000, ha postulato la reiezione dell’istanza, protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

ritenuto

in fatto:

                                          A.       Con PE dell’UEF di Lugano n. __________, datato 13 ottobre 1999 (doc. K), la ditta __________ ha escusso la società __________ in via ordinaria per il rimborso di fr. 494'508.30, oltre interessi al 5% dal 29 aprile 1999, indicando quale titolo di credito "contratti di fornitura per l’aeroporto di __________ ”). L’escussa ha tempestivamente interposto opposizione; la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                          B.       All'udienza di contraddittorio 17 gennaio 2000, l’escutente ha confermato la propria istanza.

                                                    L’escussa ha contestato l’esistenza di un valido riconoscimento di debito, argomentando che risultava dal doc. A che l’escussa aveva sollevato delle eccezioni sulle prestazioni svolte dalla società escutente. Inoltre, i documenti prodotti dall’escutente quali titolo di rigetto, in particolare il doc. I, non provenivano dall’escussa __________ __________ bensì da una società diversa, ossia __________ orbene, la procedente non avrebbe provato che la seconda società citata rappresentava la prima.

                                                    In replica, la ditta __________ ha rilevato come tutta la corrispondenza versata agli atti proveniva dall’Ufficio presidenziale del __________ e che il doc. C era addirittura firmato dall’amministratore __________ aggiungendo che l’eccezione sollevata dall’escussa era comunque lesiva del principio della buona fede.

                                          C.       Con sentenza 17 gennaio 2000, la Pretore di Lugano ha accolto l’istanza di rigetto, ritenendo che dall’insieme della documentazione prodotta risultava un valido riconoscimento di debito, e ha respinto l’eccezione di carenza di potere di rappresentanza dei firmatari “dei riconoscimenti di debito”, ritenuto che la promessa di pagamento di cui al doc. C era stata firmata dal presidente del Consiglio di amministrazione dell’escussa, il quale godeva di un potere di firma individuale.

                                          D.       Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ ritenendo che, primo, la documentazione prodotta dall’appellata non proveniva dall’appellante ma, come risultava dalla carta intestata usata nella fattispecie, da una società diversa __________ di modo che non vi era identità tra il vero debitore e l’escusso indicato nel precetto esecutivo, e, secondo, la promessa di pagamento di cui al doc. C era condizionata “all’adempimento del contratto da parte dei __________ __________”.

                                                    Nelle sue osservazioni 24 febbraio 2000, l’appellata rileva che il doc. C è stato validamente firmato dal presidente di __________ e che quest’ultima non ha mai contestato il credito vantato dall’appellata.

Considerato

in diritto:

                                          1.       Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331).

                                          2.       La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti).

                                          3.       Nella fattispecie, il doc. C (datato 26 luglio 1999), a prescindere dal fatto di sapere se è firmato da un rappresentante autorizzato dell’escussa (cfr. infra cons. 4), costituisce indubbiamente un valido titolo di rigetto provvisorio, poiché gli importi riconosciuti sono cifrati e la loro esigibilità precisata.

                                          3.1.    Questo vale in ogni caso per le due prime rate di LIT 250'000'000 e 30'000'000, che non sono oggetto della riserva concernente invece solo l’importo residuale di LIT 320'131'423. È ben vero che nel penultimo paragrafo del doc. G (del 3 agosto 1999, quindi posteriore al doc. C) il versamento della prima rata è legato ad una conferma da parte dell’escutente quanto alle condizioni del pagamento della terza rata. Il debitore non può tuttavia (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, n. 15 ad § 13) revocare unilateralmente un suo riconoscimento di debito venuto a conoscenza del creditore e da lui accettato (cfr. doc. D, seconda frase). Semmai il riconoscimento di debito di cui al doc. C era viziato da errore essenziale (cfr. DTF 96 II 25), spettava all’escusso sollevare e rendere verosimile l’eccezione che lo infirma (art. 82 cpv. 2 LEF). Non lo ha fatto.

                                          3.2.    Il pagamento del residuo di LIT 320'131'423 dipende invece “dall’adempimento degli obblighi contrattuali dai __________ ”. Ci si può chiedere se tale condizione deve essere interpretata come una riserva da parte della debitrice relativa all’esigibilità del credito vantato dalla ditta __________ oppure solo come una richiesta di dilazione di pagamento. Nel primo caso, spetta in effetti al creditore provare che i __________ hanno adempiuto i loro doveri contrattuali, di modo che il credito residuo è diventato esigibile e che l’istanza di rigetto deve essere accolta (il riconoscimento deve difatti vertere non solo sull’esistenza e l’ammontare del debito ma pure sulla sua esigibilità, cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 21 ad art. 82; Panchaud/Caprez, op. cit., n. 1 e 8 ad § 1). Nel secondo caso invece, spetta all’escussa rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF) che l’escutente ha accettato la richiesta di dilazione e che la condizione non è avvenuta, cosicché il credito dedotto in esecuzione va considerato inesigibile e l’istanza di rigetto respinta (cfr. Daniel Staehelin, op. cit., n. 22 e 80 ad art. 82).

                                                    In casu, risulta dalla documentazione agli atti che __________ __________ con la dicitura “dipende dall’adempimento degli obblighi contrattuali dai __________ __________ ” sottintendeva in realtà una dilazione di pagamento, ciò che deriva dalla risposta dalla __________ (“predisporremo un adeguato piano di rientro”, cfr. doc. D) e degli scritti seguenti (doc. E-I), in particolare i doc. G e I in cui l’escussa propone di elaborare un piano di pagamento a rate con termine a fine 2003 per il residuo (terza rata). Il fatto poi che i documenti E, G e I non appaiono firmati da una persona autorizzata a rappresentare l’escussa (cfr. doc. 1 e 2, con esemplari di firme) non è determinante, poiché decisivo è il riconoscimento di debito doc. C, incondizionato sul quantum ed incerto solo su quando l’escussa avrebbe avuto disponibilità finanziarie per far fronte al pagamento.

                                                    Del resto, l’incertezza sul momento del pagamento non poteva essere compresa, da un destinatario di buona fede a conoscenza dell’intera documentazione agli atti, che come la confessione, da parte della debitrice, di difficoltà finanziarie peraltro notorie che le impedivano di pagare la terza rata prima che i propri __________, ai quali la ditta __________ aveva fornito le prestazioni oggetto del credito posto in esecuzione (cfr. doc. A) e per i quali __________ fungeva probabilmente da intermediario o da appaltatore generale, avessero pagato quanto dovuto all’intermediario/appaltatore. Avesse l’appellante voluto contestare l’esigibilità del credito vantato dall’appellata, avrebbe usato una formulazione diversa (ad es.: la differenza di LIT 320'131'423 non sarà – o non deve essere – pagata fintantoché i __________ non avranno adempiuto i propri obblighi contrattuali), costitutiva di condizionamento.

                                          4.       Il giudice del rigetto accerta pure d’ufficio se vi è il trinomio di identità tra, da una parte, l’escutente, l’escusso ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, e, dall’altra parte, il creditore, il debitore ed il credito di cui al titolo di rigetto (cfr. Cometta, op. cit., p. 331).

                                                    In casu, solo l’identità tra debitore e escusso pone problema ed è controversa. L’argomentazione dell’appellante non può tuttavia essere accolta.

                                                    La carta usata per la redazione del doc. C non è in effetti intestata a __________ che figura solo in calce al fax (ciò che dà l’impressione che essa sia l’ufficio di direzione – __________– del gruppo __________e__________), bensì a __________. Inoltre, non ha firmato a nome di __________ ma quale membro del __________ (cfr. rubrica “Da”). Essendo il doc. C la risposta allo scritto 16 luglio 1999 dell’appellata (doc. B) indirizzata a __________ e avendo __________ il potere di firma individuale per tale società (cfr. doc. 1) appare evidente che questi ha firmato il doc. C a nome di __________ ____________________come lo dimostra anche il fatto che il fax 2 agosto 1999 di __________ (doc. E), alla rubrica oggetto, indica __________”.

                                                    Tutti gli scritti della ditta __________ (cfr. doc. A, B, D, F, H), e persino la domanda di esecuzione ed il precetto esecutivo (doc. J e K), sono del resto stati pure indirizzati a __________ __________, ossia all’indirizzo statutario di quest’ultima (cfr. doc. 1).

                                          5.       L’appello 26 gennaio 2000 __________ va quindi integralmente respinto.

                                                    La fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF nonché 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

                                          1.       L’appello 26 gennaio 2000 __________ è respinto.

                                          2.       La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla ditta __________ fr. 1'000.-- di indennità.

                                          3.       Intimazione a:  __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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