Incarto n. 14.1999.00132
Lugano 28 febbraio 2000 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 settembre 1999 da
__________
contro
__________
patr. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 5/13 marzo 1999 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore di Lugano con sentenza 3 dicembre 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 14 dicembre 1999 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 14 gennaio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 5/13 marzo 1999 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 9'600.-- oltre interessi al 7%, indicando quale titolo di credito "contratto di locazione del 9.1.1998 - locazione dovuta per 8 mesi a fr. 1'200.-- al mese a saldo fino al 10.1.99 (periodo dal 10.5.98 al 10.1.99)". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore sulla base del citato contratto di locazione (doc. A).
B. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Respini, visto che non risulta proprietario dell'ente locato (cfr. doc. 1, estratto RC).
C. Con sentenza 3 dicembre 1999 il Pretore di Lugano ha rigettato l'istanza adducendo quale motivo la carenza di legittimazione attiva dell'istante, visto che proprietario della part. __________RFD di __________ risulta essere tale __________
D. Con ricorso [recte: appello] datato 14 dicembre 1999 e spedito il 16 dicembre 1999 (cfr. busta di spedizione) __________ postula l'accoglimento dell'istanza sostenendo che vi sarebbe identità tra creditore indicato sul riconoscimento di debito e quello che compare sull'istanza di rigetto. __________ produce pure una dichiarazione del rappresentante di __________, che a detta dell'appellante farebbe parte assieme a lui della comunione ereditaria proprietaria dell'immobile locato.
E. Con osservazioni 14 gennaio 2000 __________ ha sollevato l'eccezione di tardività del gravame, l'ultimo giorno utile essendo il 14 dicembre 1999. Il fatto di avere eventualmente ritirato l'invio raccomandato contenente la sentenza impugnata dopo qualche giorno di giacenza non influirebbe sull'intempestività. Nel merito l'appellato ritiene che non sia data legittimazione attiva, visto che una comunione ereditaria costituisce un litisconsorzio necessario e che non può essere rappresentata da un solo erede.
considerato
in diritto 1. A norma dell'art. 22 LALEF il termine per l'appellazione è di 10 giorni dall'intimazione dell'atto impugnato .L'intimazione per invio raccomandato avviene al momento dell'effettiva consegna al destinatario, al più tardi comunque allo scadere dei 7 giorni di giacenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 4 ad art. 124 CPC e giurisprudenza ivi indicata). In concreto dalla ricerca postale eseguita d'ufficio risulta che l'appellante ha ritirato la busta contenente la sentenza appellata il 13 dicembre 1999. Il gravame datato 14 dicembre 1999 e spedito il 16 dicembre 1999 è quindi tempestivo.
2. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cometta, op. cit., p. 333). Il documento prodotto da __________ non può quindi, in questa sede, essere considerato.
3.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 67 ad art. 82 LEF).
c) Per costante giurisprudenza un contratto di locazione debitamente sottoscritto costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute a condizione che il locatore abbia regolarmente messo a disposizione l'ente locato (cfr. Panchaud/ Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 74, 75, pag. 190 e 195). Il locatore deve provare il regolare adempimento della propria prestazione solo se l'inquilino la contesta esplicitamente (cfr. Daniel Staehelin, op. cit., n. 117 s. ad art. 82 LEF).
d) In concreto __________ non ha minimamente contestato il corretto adempimento da parte di __________ dell'obbligazione derivante dal contratto di locazione. Quest'ultimo costituisce quindi un valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per le pigioni mensili da maggio a dicembre 1998 oltre interessi di mora al 7% (cfr. doc. A, punto 10). Vi è pure chiara identità fra creditore figurante sul riconoscimento e quello di cui al PE e all'istanza di rigetto. Il fatto che __________ non sia proprietario dell'ente locato è, ai fini della presente procedura, assolutamente ininfluente. Il rapporto obbligatorio tra le parti non è condizionato dalla situazione dal profilo dei diritti reali dell'immobile locato. Al locatore incombe unicamente di mettere a disposizione del conduttore l'oggetto del contratto, cosa che in casu ha fatto. Con che modalità __________ sia riuscito a farlo (quale proprietario, sublocatore, comodatario, membro di una comunione ereditaria o quant'altro) non ha nessuna importanza. La qualità di riconoscimento di debito del contratto rimane inalterata.
4. L’appello 14 dicembre 1999 di __________ va di conseguenza accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF,
pronuncia I. L’appello 14 dicembre 1999 __________ __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 dicembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:
“1. L’istanza è accolta. L'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia di fr. 180.-- è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ fr. 150.-- a titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 150.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria