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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.07.2000 14.1999.131

25 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,084 parole·~10 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.1999.00131

Lugano 25 luglio 2000/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 settembre 1999 da

__________ rappr. dal __________  

contro

__________ patr. dallo Studio legale __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'18 giugno/14 luglio 1999 dell'UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 3 dicembre 1999 ha così deciso:

    "1.     L'istanza è accolta.

    1.1.    Di conseguenza l'opposizione interposta avverso il precetto esecutivo no. __________dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

     2.      Tassa di giustizia in fr. 2'000.--, comprensiva delle spese e da anticipare come di rito, è posta a carico di __________ che rifonderà alla controparte fr. 7'500.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 13 dicembre 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che l'appellante ha chiesto l'assistenza giudiziaria;

con osservazioni 7 gennaio 2000 la parte appellata si è opposta al gravame e alla domanda di assistenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili;

con ordinanza 16 dicembre 1999 la richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

ritenuto

in fatto:

                                    A.   Con PE n. __________del 18 giugno/14 luglio 1999 dell'UEF di Mendrisio il __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 4'995'249.-- oltre interessi al 5% dall'11 febbraio 1999 e fr. 5'136'713.-oltre interessi al 5% dall'11 febbraio 1999, indicando quale titolo di credito: 1-2) Risarcimento danni, come da sentenza delle Assise criminali di Mendrisio dell'11 febbraio 1999. Lit. 6'226'319'000 = CHF 5'136'713.-- (cambio del 16.06.99: 0.0825).

                                          Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

                                   B.   La procedente fonda la sua opposizione su una sentenza della Corte delle Assise criminali di Mendrisio 11 febbraio 1999, cresciuta in giudicato, con la quale l'escusso è stato tra l'altro condannato a versare al __________ gli importi di fr. 4'995'249.-- e di Lit. 6'226'319'000 (doc. B p. 32 punto 3.2.). 

                                   C.   All'udienza di contraddittorio l'escusso si è opposto all'istanza osservando che privarlo della casa arrecherebbe un grave danno anche alla sua famiglia che si trova in stato di bisogno. Egli ha a disposizione un acquirente disposto ad acquistare la casa e a lasciargliela in locazione.

                                          Replicando la procedente ha rilevato che il debitore non ha sollevato alcuna valida eccezione atta a respingere l'istanza.

                                          In duplica l'escusso ha contestato il tasso di cambio.

                                   D.   Con sentenza 3 dicembre 1999 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha accolto l'istanza ritenendo la sentenza doc. B valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 4'995'249.--.

                                          Per quel che riguarda l'importo di Lit. 6'226'319'000 il primo giudice ha rilevato che il tasso di cambio non può più dirsi fatto noto. Le parti devono pertanto poter avere occasione di determinarsi sul tasso di cambio applicabile. La carenza di prova decade quando è supplita dall'ammissione - o dalla mancata contestazione della parte escussa. Nella procedura sommaria, l'art. 20 cpv. 2 LALEF prevede che all'udienza di contraddittorio le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta. In sede pretorile è poi stato rilevato che analogamente a quanto disposto dal CPC (art. 25 LALEF e art. 78 CPC), il creditore con l'istanza e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni in diritto. In particolare le eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perente. L'escusso ha contestato il tasso di cambio applicato dalla banca creditrice solo in sede di duplica, quando cioè avrebbe potuto esprimersi unicamente su (eventuali) nova di risposta. Ammettendo una nuova contestazione in sede di duplica, la parte istante si troverebbe lesa nel suo diritto di essere sentita, non disponenedo più della facoltà processuale di controbattere alla contestazione. Di conseguenza in prima sede la contestazione sul tasso di cambio, poiché tardiva, non è più stata presa in considerazione. Pertanto il rigetto definitivo dell'opposizione è stato concesso anche per l'importo di Lit. 6'226'319'000, pari a fr. 5'136'713.--.

                                   E.   Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso sostenendo che non vi è identità tra il debitore indicato nel PE, domiciliato a __________ e quello indicato sulla sentenza impugnata che risulta domiciliato a __________. Inoltre avendo gli importi posti in esecuzione cause diverse ed essendo espresse in valute differenti, la creditrice avrebbe dovuto spiccare due precetti diversi. L'appellante ha poi osservato che se la pretesa posta in esecuzione è espressa in valuta straniera, la parte creditrice ha l'obbligo di produrre la prova dell'esattezza del tasso di cambio applicato. L'assenza di tale prova deve essere rilevata d'ufficio. D'altro canto non può essere accolta la considerazione del primo giudice secondo il quale la contestazione del tasso di cambio avvenuta solo durante la duplica violerebbe il diritto di essere sentito. La banca avrebbe potuto infatti esprimersi eventualmente in triplica. L'appellante ha poi contestato l'indennità di fr. 7'500.-- assegnata alla controparte, la banca non avvalendosi del patrocinio di un avvocato ai sensi dell'art. 64 CPC, bensì di un rappresentante legale suo dipendente, non iscritto all'Ordine degli avvocati.

                                    F.   Con le sue osservazioni la parte appellata ha sostenuto che la carenza di prova sul tasso di cambio decade quando è supplita dall'ammissione o dalla mancata contestazione. Infatti l'escusso avrebbe dovuto contestare il tasso di cambio immediatamente o almeno prima che la controparte formulasse la replica. La carenza di prova sul tasso di cambio è stata dunque sostituita dall'incondizionato silenzio in merito dell'escusso in sede di risposta.

Considerato

In diritto:

                                    1.  

                                    a)   Ex art. 285 cpv.  1 e 2 CPC le sentenze e i decreti sono pronunciati in nome della Repubblica e Cantone Ticino. Essi devono, a pena di nullità, contenere tra l'altro l'esatta indicazione delle parti e dei loro patrocinatori, nonché del loro domicilio.

                                          In caso di vizi di forma della sentenza del pretore, che non rispetta l'art. 285 CPC, vi ha insanabile nullità del giudizio, rilevabile anche d'ufficio - solo qualora il vizio sia tale da pregiudicare alle parti e all'istanza superiore la possibilità di verificarlo, discuterlo e giudicarlo. Ciò non è sicuramente il caso per quelle manchevolezze puramente formali o a cui si può trovare rimedio nella lettura degli atti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 1)

                                   b)   In casu l'inesatta indicazione del domicilio dell'escusso non comporta insanabile nullità del giudizio, atteso che la sentenza è stata correttamente intimata all'omonimo patrocinatore dell'appellante, il quale ha potuto inoltrare tempestivo appello alla scrivente Camera.  

                                    2.   Per quel che riguarda la necessità sostenuta dall'appellante di spiccare due PE, essendo le pretese poste in esecuzione espresse in valute diverse ed avendo cause diverse, va rilevato che l'escusso aveva la facoltà, se del caso, di interporre opposizione parziale solo contro una delle pretese, per cui non vi era necessità di spiccare due precetti esecutivi.

                                    3.

                                    a)   Per l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF la domanda d'esecuzione deve indicare l'ammontare del credito in valuta legale svizzera: siffatta conversione è norma di diritto pubblico imposta da necessità pratiche, ritenuto che il prodotto della realizzazione che deve servire al pagamento del debito in esecuzione si ottiene di regola in valuta svizzera e inoltre gli attestati di carenza di beni devono essere stabiliti in valuta svizzera. Con l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF il legislatore non ha inteso modificare per novazione il rapporto giuridico tra le parti ma ha semplicemente imposto al debitore, per considerazioni di ordine pratico, di sopportare che nella procedura esecutiva i suoi beni in Svizzera siano soggetti ad esecuzione per un importo in valuta svizzera corrispondente al debito in valuta straniera.

                                          Per norma di diritto materiale resta comunque sempre dovuta la valuta pattuita contrattualmente (art. 84 cpv. 2 CO e contrario) cfr. DTF CEF 4 maggio 1995 in re. B.S. c. A.A., in BlSchK 1997 p. 63 DTF (II. Corte civile) 16 marzo 1989 in SJ 1989 p. 350-352.

                                    b)   La conversione in moneta svizzera ai fini esecutivi va fatta al tasso del giorno della domanda d'esecuzione (DTF 51 III 180; II CCA 9 luglio 1991 in re C.C. c. A.C. cons. 8).

                                    c)   Non è noto il tasso di cambio del giorno della domanda d'esecuzione.

                                          Contrariamente alla massima della sentenza CEF 15 aprile 1981 (cfr. Rep 1982 p. 406), il tasso di cambio Lit./Fr., ma anche il tasso di cambio in genere, non può dirsi fatto notorio e quindi d'accertare d'ufficio, atteso che le turbolenze valutarie e la volatilità dei corsi determinano continue e sensibili oscillazioni, anche in funzione dell'importo da convertire. Occorre quindi, anche per garantire il diritto di essere sentito, che le parti possano determinarsi sul tasso di cambio applicabile.

                                          La mancanza di prova sul tasso di cambio determina la reiezione dell'istanza limitatamente al credito convertito (CEF 4 maggio 1995 in re B.S. c. A.A., BlSchK 1997 p. 63), riservato il caso in cui non vi è contestazione.

                                    d)   Ex art. 20 cpv. 2 LALEF all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta.

                                          Attorno ai nova di duplica (documenti prodotti in quell'occasione) è ancora lecito esprimersi (triplica) così da ossequiare il diritto di essere sentito, dedotto direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., a prescindere da ogni eccessivo formalismo procedurale fine a sé stesso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF, n. 7).

                                    e)   Nel caso di specie la procedente non ha prodotto prova alcuna in merito al tasso di cambio applicato alla pretesa espressa in lire italiane. Dal canto suo l'escusso, duplicando, ha contestato il tasso di cambio. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, in procedura sommaria è applicabile l'art. 20 cpv. 2 LALEF che permette alle parti durante tutta l'udienza - e non in una sola volta come previsto dall'art. 78 CPC che permette al creditore con l'istanza e al convenuto con la risposta -, di esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e di produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni. L'escusso era pertanto autorizzato a contestare in sede di duplica il tasso di cambio. Dal canto suo la creditrice era legittimata a rispondere in sede di triplica, per cui il suo diritto di essere sentita ex art. 29 cpv. 2 Cost. non è stato violato.

                                          Nel caso che ci occupa la creditrice ha omesso di produrre la prova del tasso di cambio applicato per la conversione di Lit. 6'226'319'000 in franchi svizzeri, mentre l'escusso l'ha contestato, per cui non trattandosi di un fatto notorio che va accertato d'ufficio, per questo importo non può essere concesso il rigetto definitivo dell'opposizione. La sentenza pretorile va quindi solo parzialmente confermata, nel senso che il rigetto definitivo dell'opposizione può essere concesso unicamente per fr. 4'995'249.-- oltre interessi al 5% dall'11 febbraio 1999. 

                                    4.   La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria presentata dall'appellante va respinta non essendone adempiuti i requisiti richiesti. Infatti l'appellante non ha prodotto il necessario certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria che viene emesso dal Municipio del suo luogo di domicilio, ma solo i certificati di salario dei suoi figli che nulla dicono sulla sua situazione finanziaria. La richiesta di assistenza giudiziaria va quindi respinta. 

                                    5.   L'appello 13 dicembre 1999 __________ va pertanto parzialmente accolto. La tassa di giustizia è a carico metà per parte, compensate le ripetibili, in ambo le sedi.

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 20 LALEF e art. 80/81 LEF

pronuncia

                                     I.   L'appello 13 dicembre 1999 __________, è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 3 dicembre 1999 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è così riformata:

                                          "1.    L'istanza 2 settembre 1999 __________, è parzialmente accolta.

                                                  Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del 18 giugno/14 luglio 1999 dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva per fr. 4'995'249.-- oltre interessi al 5% dal'11 febbraio 1999.

                                           2.    La tassa di giustizia di fr. 2'000.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico metà per parte, compensate le ripetibili."

                                    II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 3'000.-- è posta a carico metà per parte, compensate le ripetibili.

                                   III.   Intimazione:   -                __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

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