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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.09.2000 14.1999.124

26 settembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,061 parole·~10 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.1999.00124

Lugano 26 settembre 2000 /B/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 ottobre 1999 da

__________ patr. dall’avv. __________  

contro

__________ patr. dallo Studio legale __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________8 del 18/20 ottobre 1999 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 novembre 1999 ha così deciso:

"1.   L'istanza è accolta nel senso dei considerandi e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 86'321.15 oltre interessi al 5% dal 1.10.1999.

 2.   La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso, che con atto 26 novembre 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza e in via subordinata l'accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 60'321.15, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 31 dicembre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Con PE n. __________del 18/20 ottobre 1999 dell'UE di Lugano la __________ e __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 111'467.60 oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1999, indicando quale titolo di credito: "Convenzione del 3.12.1998".

                                               Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

                                          B.  La procedente fonda la sua pretesa sulla convenzione 3 dicembre 1998 (doc. A) conclusa con la __________ e __________ r, in qualità di condebitore solidale personalmente responsabile, mediante la quale è stato concordato quanto segue:

"Tra le parti si concorda e sottoscrive quanto segue:

A) La __________ si impegna formalmente:

     a riconoscere il suo attuale debito verso __________ in ragione di fr. 88'321.15 (+ fr. 26'000.-- da verificare!!)

     a pagare alla __________, al più tardi entro il 10.12.98, quale acconto per il lavoro già svolto, la somma di almeno fr. 65'000.-di saldare alla __________ le prestazioni 1998 entro e non oltre il 31.1.99"

B) La __________, sulla base del predetto impegno, si impegna

     a consegnare alla __________ la videocassetta entro il 3.12.98;

     ad inviare in __________ l'ing. __________ dal 4.12.98 al 9.12.98

In segno d'accettazione le parti si firmano:

     ________________________________________

dr. __________ Ing. __________ dr. __________ ing.____________________

           (firma)                           firma)                        firma)                (firma)

(personalmente responsabile solidale)           ing. __________

                                                                                     (firma)

dr. __________

      (firma)

__________, 3 dicembre 1998"

                                               Con l'esecuzione in oggetto la procedente pretende il pagamento del saldo di fr. 111'467.60 come al conteggio di cui al doc. C.

                                          C.  All'udienza di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che la convenzione sottoscritta dalle parti doc. A è stata estorta ai condebitori solidali in una situazione di urgenza in quanto necessitavano di una videocassetta prodotta dalla procedente. Trattandosi di un caso di lesione ex art. 21 CO essi non intendono mantenere la predetta convenzione, pertanto chiedono la restituzione di fr. 25'000.-- pagati il 24 agosto 1999 (doc. 2). In ogni caso la convenzione doc. A contiene unicamente un riconoscimento di debito per l'importo di fr. 65'000.-- subordinato alla consegna della videocassetta e all'invio dell'ing. __________ in __________. L'escusso ha poi osservato che non avendo la procedente provato di avere adempiuto le predette condizioni, non vi è riconoscimento di debito. In ogni caso dall'eventuale importo riconosciuto andrebbero dedotti fr. 25'000.-- già versati dalla __________. 

                                               Replicando la creditrice ha respinto l'eccezione sollevata dall'escusso di una presunta lesione in quanto, ha argomentato, dai doc. A, C e D emerge chiaramente che i rapporti erano sorti e le prestazioni erano state effettuate già nel corso del 1998, comunque prima della sottoscrizione della convenzione 3 dicembre 1998. La creditrice ha poi rilevato che le fatture sono state controllate e verificate, la prova è che a lato di ogni fattura elencata sul doc. A risultano gli importi corretti e poi accettati da entrambe le parti. D'altro canto sia da parte della __________ che da parte del debitore non sono mai giunte contestazioni o lamentele in merito alle prestazioni effettuate. Il versamento di fr. 25'000.--, di cui al doc. 2, è la prova che a distanza di mesi é stato riconosciuto il lavoro effettuato e che gli importi sono stati verificati. Il predetto importo fa parte delle deduzioni di cui al doc. C. Infatti come emerge da questo documento e dalle fatture prodotte il mandato complessivo ha comportato un importo fatturato di fr. 139'467.60, da cui è stato dedotto il predetto importo di fr. 25'000.-- e un importo di fr. 3'000.-- quale posizione __________ (doc. C posizioni 1 e 2).

                                               Duplicando l'escusso ha preso atto che la procedente nulla ha dichiarato circa le condizioni contenute nel riconoscimento di debito doc. A.

                                          D.  Con sentenza 15 novembre 1999 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per fr. 86'321.15 pari all'importo riconosciuto con la convenzione di complessivi fr. 114'321.15, dedotti i due versamenti di complessivi fr. 28'000.-- effettuati  da __________ e menzionati nel verbale di contraddittorio. L'eccezione di lesione sollevata dall'escusso è stata respinta essendo rimasta allo stadio di puro parlato, non essendo atta in questa sede ad infirmare la validità del titolo di rigetto e dovendo, se del caso, essere fatta valere davanti al competente giudice di merito. In prima sede è poi stato rilevato che la convenzione doc. A non costituisce riconoscimento di debito condizionato nella misura in cui il pagamento degli emolumenti è riferito a prestazioni che già hanno avuto luogo fino alla fine di novembre 1998 e che sono quindi precedenti alla sottoscrizione dell'accordo, come si evince dalla convenzione medesima che elenca le fatture e gli acconti per i quali è richiesto il pagamento. La consegna della videocassetta e l'invio dell'ing. __________ in __________ non costituiscono condizioni per il pagamento delle fatture già scadute, bensì prestazioni aggiuntive a quelle già fornite, per le quali è richiesto e dovuto il pagamento.

                                          E.  Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso ribadendo unicamente che subordinare la consegna di una videocassetta del valore di fr. 10'000.-- (doc. A, punto B) alla sottoscrizione di un riconoscimento di debito per fr. 88'321.15 più fr. 26'000.-- da "verificare", costituisce un caso di lesione ex art. 21 CO , essendo stata sfruttata la grave situazione di bisogno della __________.

                                          F.  Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

                                      1.a)   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

                                          b)  Il Giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta in Rep 1989 p. 331).

                                          c)  Dal tenore del doc. A emerge che l'escusso, quale condebitore solidale con la __________, ha riconosciuto nei confronti della procedente quale suo attuale debito per lavori  effettuati fino al 31 ottobre 1998 fr. 88'321.15, che a questo importo va aggiunto un acconto complessivo, ancora da verificare, per lavori non ancora fatturati di fr. 26'000.-- e che i debitori si sono impegnati a pagare alla creditrice, al più tardi entro il 10 dicembre 1998 quale acconto la somma di fr. 65'000.-- e a saldare le prestazioni 1998 entro e non oltre il 31 gennaio 1999. Il doc. A costituisce pertanto valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF per l'importo determinato di fr. 88'321.15, mentre non può costituire valido riconoscimento di debito per fr. 26'000.--, trattandosi di un importo ancora da verificare e pertanto di un ammontare non ancora determinato e nemmeno determinabile. Dalla documentazione agli atti (doc. C) e dalle allegazioni delle parti risulta che sono stati effettuati due versamenti di fr. 25'000.-- risp. fr. 3'000.--, complessivamente di fr. 28'000.--, che vanno dedotti dall'importo riconosciuto di fr. 88.321.15, per cui vi è riconoscimento di debito per fr. 60'321.15.

                                      2.a)   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980; §26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

                                          b)  L'escusso ha sollevato l'eccezione di lesione ex art. 21 CO asserendo che la procedente ha subordinato la consegna di una videocassetta, di vitale importanza per la __________, alla contestuale sottoscrizione della convenzione di cui al doc. A. Egli ha poi sostenuto che subordinare la consegna di una videocassetta del valore di fr. 10'000.-- alla sottoscrizione da parte della __________ e dell'escusso di un asserito riconoscimento di debito per fr. 88'321.15, più fr. 26'000.-- da verificare, implica lo sfruttamento della grave situazione di bisogno della __________. Senza questa situazione di inferiorità, sfruttata dalla creditrice, mai la __________ e l'escusso avrebbero accettato di firmare il doc. A.

                                               Orbene l'appellante ha sollevato l'eccezione di lesione ex art. 21 CO, senza tuttavia produrre alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimili le sue allegazioni. Dall'esame del doc. A risulta che gli importi ivi indicati si riferiscono a fatture emesse per prestazioni già effettuate dalla __________ in precedenza, per le quali dalla parte debitrice non era ancora stato versato alcun importo. In seguito il 24 agosto 1999 sono stati versati fr. 25'000.-- risp. il 9 febbraio 1999 fr. 3'000.-- (doc. C), senza che i condebitori solidali avessero fatto valere qualsivoglia sfruttamento della loro asserita situazione di bisogno e pertanto senza che facessero valere lesione da parte della creditrice. L'eccezione di lesione va pertanto respinta, non essendo mai stata sollevata prima del contraddittorio ed essendo rimasta allo stadio di puro parlato. Di conseguenza l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione può essere accolta limitatamente a fr. 60'321.15 oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1999. La sentenza pretorile va quindi riformata in tal senso.

                                          3.   L'appello 26 novembre 1999 __________ va quindi parzialmente accolto.

                                               Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza nel rapporto di 7/10 e 3/10 (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

                                          I.    L'appello 26 novembre __________ è parzialmente accolto.

                                               Di conseguenza la sentenza 15 novembre 1999 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

"1.   L'istanza 26 ottobre 1999 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del 18/20 ottobre 1999 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 60'321.15 oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1999.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 300.--, da anticipare dalla parte istanta, è posta per 3/10 a carico della __________ e per 7/10 a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 700.-- quale parte di indennità."

                                          II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è posta per 3/10 a carico della __________ e per 7/10 a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 700.-- quale parte di indennità.

                                          III.  Intimazione a:  -    __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

                                               Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

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