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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.10.2000 14.1999.119

26 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,339 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 14.1999.00119

Lugano 26 ottobre 2000 /LG/fc/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 settembre 1999 da

__________    

contro  

  __________ rappr. dall’avv. __________  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 7 settembre 1999 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 25 ottobre 1999 ha così deciso:

“1.    È rigettata in via provvisoria per la somma di fr. 46'620.-- oltre interessi al 7% dal 26 giugno 1999 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 13 settembre 1999.

         La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 250.-- per ripetibili”.

Sentenza dedotta in appello dall’escusso che con atto 12 novembre 1999 ha postulato la reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 29 dicembre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A.     Con PE n. __________ del 7/14 settembre 1999 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 46'620.-- oltre interessi al 7% dal 26 giugno 1999, indicando quale titolo di credito “vaglia cambiario di fr. 80'000.-- emesso in data 14.12.1995 dalla __________ (ora __________) avallato dal signor __________ e scaduto in data 25.06.1999”. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B.    La procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario di fr. 80'000.--, emesso il 14 dicembre 1995 in bianco di scadenza dalla __________ e avallato da __________ (doc. D); il vaglia è stato successivamente completato dalla procedente, che ha indicato quale data di scadenza il 25 giugno 1999.

C.    All’udienza di contraddittorio 25 ottobre 1999 l’escusso ha contestato la capacità processuale della creditrice, la mancanza del precetto esecutivo in originale, la carenza del titolo di credito, la prescrizione del vaglia cambiario, la carenza di identità tra il credito posto in esecuzione e quello derivante dal vaglia cambiario, nonché l’identità del creditore designato sul vaglia (__________) e il creditore procedente (__________). La procedente ha contestato la capacità di rappresentanza dell’avv. __________; ha ribadito la capacità di rappresentanza dei firmatari dell’istanza e del comparente all’udienza in base ad una procura, firmata - a dire di quest’ultimo - da membri di direzione con firma collettiva a due (doc. C); ha sostenuto che il potere di firma dei firmatari della procura è fatto notorio, essendo facilmente rilevabile presso l’Ufficio dei registri; ha contestato la prescrizione o la perenzione del vaglia cambiario; ha rilevato che l’identità di tutte le parti si palesa dalla documentazione prodotta a sostegno dell’istanza; ha sostenuto che la __________ sede di __________ è legittimata a rappresentare la succursale di __________

D.    Con sentenza 25 ottobre 1999 il Segretario assessore della pretura di Bellinzona ha accolto l’istanza, ritenendo che il vaglia cambiario unito al contratto di messa in circolazione in ogni momento 14 dicembre 1995 sub doc. E e avallato dall’escusso “costituisce un titolo sufficiente per pronunciare il rigetto dell’opposizione, in quanto a norma degli art. 990 e segg. CO la natura di tale cartavalore è quella di una promessa di pagamento”.

                                          E.  Contro questa sentenza si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. L’escutente ha nuovamente ribadito le proprie posizioni, chiedendo la reiezione del gravame.

Considerato:

                                    1. a)    La competenza di disciplinare la rappresentanza processuale è cantonale, atteso che l’art. 27 LEF non torna applicabile avanti l’autorità giudiziaria bensì solo avanti l’autorità amministrativa (ad es.: ufficiali esecutori, funzionari preposti all’ufficio dei fallimenti, autorità di vigilanza) nella procedura esecutiva in senso stretto (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 332 con riferimenti). La rappresentanza processuale costituisce presupposto processuale ex art. 97 n. 4 CPC che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni stadio di causa, ritenuto che un atto di procedura cui manchi un presupposto processuale è inefficace (Cometta, op. cit., p. 332; Bruno Cocchi / Francesco Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 64).

b)     In origine potevano fungere quali patrocinatori solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone o le persone che detengono una rappresentanza legale: erano quindi escluse, per precisa volontà del legislatore, persone non iscritte all’albo degli avvocati (Cometta, op. cit., p. 332 con riferimenti). Tale principio è stato attenuato con la modifica dell’art. 64 CPC (entrato in vigore il 1° gennaio 1986) che estende tale facoltà alle persone che detengono una rappresentanza legale.

c)     Di conseguenza gli avvocati __________ e __________ dipendenti della procedente e non iscritti all’Albo degli Avvocati Ticinesi, non possono rappresentare la procedente quali patrocinatori.

d)     Il principio del monopolio del patrocinio da parte degli avvocati (cfr. DTF 97 II 94) conosce un’importante eccezione nella rappresentanza legale di cui all’art. 64 CPC. Infatti, le persone giuridiche agiscono per mezzo dei loro organi, siano essi formali (quali ad esempio il consiglio di amministrazione nella società anonima) o di fatto (a motivo che partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale); in ogni caso il solo diritto di firma, individuale o collettivo, non basta a conferire al presunto rappresentante la qualità di organo; il diritto di firma collettivo del quale gode un consulente legale di una banca, non basta a qualificare l’interessato come organo dell’istituto: di conseguenza non può rappresentare da solo in giudizio la banca, ma può invece farlo assieme ad altra persona avente diritto di firma collettiva a due (cfr. I CCA 19.8.1996 in re B. c. A. lcc e Banca x.; Cocchi / Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 64).

e)     Ex art. 20 cpv. 2 LALEF all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta, con il solo correttivo del surrogato della dichiarazione scritta di terzi e della perizia di parte, entrambi da produrre al più tardi al contraddittorio (art. 20 cpv. 3 LALEF). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (CEF 3.1.2000 in re C.M. / C.S.; Cometta, op. cit., pag. 331). Non vi può quindi essere spazio per qualsivoglia edizione o richiamo di documenti.

f)       In casu occorre rilevare che la questione relativa alla rappresentanza processuale avrebbe potuto essere risolta la produzione di un estratto del Registro di Commercio. Di conseguenza occorre ammettere che la procedente non ha dimostrato di essere validamente rappresentata dagli avvocati __________ e __________ e che pertanto l’istanza di rigetto dell’opposizione del 24 settembre 1999 è di nullo effetto ed andava dichiarata irricevibile. Parimenti va rilevata la nullità delle osservazioni 29 dicembre 1999 firmate dagli avvocati __________ e __________

                                          2.   L’appello 12 novembre 1999 __________ va di conseguenza accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                          I.    L’appello 12 novembre 1999 __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così riformata:

             “1.               L’istanza 24 settembre 1999 __________, è dichiarata irricevibile.

2.        La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 180.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte istante, la quale rifonderà alla controparte fr. 500.-- per ripetibili.”

II.   La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.

                                          III.  Intimazione a:  - __________

                                              Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                              Il segretario

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