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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.03.2011 16.2011.5

25 marzo 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,051 parole·~5 min·3

Riassunto

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - notifica irregolare della decisione - società in liquidazione rappresentata da liquidatore - decorrenza del termine di ricorso - notifica citazione - diritto di essere sentito

Testo integrale

Incarto n. 16.2011.5

Lugano 25 marzo 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29 novembre 2010 presentato da

RI 1 (rappresentata dal liquidatore)  

contro la sentenza emessa il 23 agosto 2010 dal Giudice di pace del circolo del Ticino, nella causa inc. n. 45/10 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 20 maggio 2010 dal  

CO 1 (rappresentato dalla Cassa comunale);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 12 febbraio 2010 il CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 62.15 oltre accessori, corrispondenti all'imposta comunale 2007, oltre alla tassa di diffida e agli interessi nel frattempo maturati, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                         che il 20 maggio 2010 il CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo citato;

                                         che all'udienza del 18 agosto 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta non è comparsa;

                                         che con sentenza 23 agosto 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella decisione di tassazione, ha pronunciato il rigetto in via definitiva dell'opposizione per l'importo di fr. 96.15;

                                         che il 17 novembre 2010 RI 1 ha ricevuto dall'ufficio esecuzioni di Bellinzona un avviso di pignoramento per il 10 febbraio 2011;

                                         che il 29 novembre 2010 RI 1 si è rivolta alla Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza postulando l'annullamento della decisione del Giudice di pace;

                                         che con decreto 14 gennaio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti ha trasmesso il ricorso a questa Camera per competenza;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che la ricorrente afferma di avere preso visione della decisione impugnata solo il 23 novembre 2010 sostenendo anche di non essere comparsa davanti al Giudice di pace poiché ignara della convocazione;

                                         che dandosi notificazione irregolare di una decisione, questa non deve causare pregiudizio al destinatario, sicché questi ha per principio diritto di impugnare una decisione notificata irregolarmente anche dopo la scadenza del termine, senza tuttavia poter differire a piacimento il ricorso (DTF 131 IV 187 consid. 3.1.1);

                                         che il termine per impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre parole, dal momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze;

                                         che, in concreto, introdotto sette giorni dopo avere preso conoscenza della decisione il ricorso può ritenersi tempestivo;

                                         che giusta l'art. 327 lett. e CPC ticinese, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del Giudice di pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nella fattispecie con ordinanza 7 giugno 2010, indirizzata a “RI 1, __________ “ e spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.__________, il Giudice di pace ha citato le parti al contraddittorio del 18 agosto 2010;

                                          che la raccomandata destinata alla convenuta non è stata ritirata dall'interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata alla giudicatura di pace;

                                          che, come si è detto, la ricorrente sostiene di non aver potuto ritirare la citazione poiché indirizzata alla sede della società in liquidazione a G__________ anziché al domicilio del liquidatore a ____________________

                                          che dandosi liquidazione di una persona giuridica, questa è rappresentata dal liquidatore (cfr. art. 743 cpv. 3 CO);

                                          che in tali circostanze la notificazione degli atti giudiziari destinati alla società va fatta al liquidatore;

                                         che il mancato invio della citazione al domicilio del liquidatore, che figura nel registro di commercio, ha impedito alla convenuta di tutelare i suoi legittimi interessi, ciò che costituisce una lesione del suo diritto di essere sentito;

                                          che quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC ticinese secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l'atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la sentenza impugnata dev'essere dichiarata nulla e gli atti ritornati al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa regolare convocazione delle parti all'udienza di contraddittorio;

                                          che la palese fondatezza del ricorso dispensa, eccezionalmente dalla sua notifica alla controparte per eventuali osservazioni;

                                          che date le particolarità della fattispecie, appare equo rinunciare al prelievo di tasse o spese in questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), né si assegnano ripetibili l'allestimento del rimedio non avendo causato alla ricorrente particolare incomodo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 29 novembre 2010 è accolto. Di conseguenza la sentenza 23 agosto 2010 del Giudice di pace del circolo del Ticino è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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