Incarto n. 16.2011.27
Lugano 10 maggio 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 18 aprile 2011 presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 14 aprile 2011 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa SO.2011.124 (espulsione del conduttore) promossa con istanza 1° marzo 2011 da
CO 1 e CO 2 (rappresentati da RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che l'11 marzo 2004 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 e CO 2 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultimi a __________ per una pigione, compreso l'acconto per le spese accessorie, di fr. 760.– mensili, mentre il 2 aprile successivo il conduttore ha preso in locazione anche un parcheggio per una pigione di fr. 80.– mensili;
che in seguito al mancato pagamento delle pigioni dei mesi di settembre e ottobre 2010, i locatori, dopo aver diffidato il conduttore a provvedere al saldo, gli hanno notificato la disdetta del contratto per il 28 febbraio 2011 intimandogli per la stessa data la riconsegna dell'appartamento;
che non avendo il conduttore provveduto alla restituzione dell'ente locato, CO 1 e CO 2 si sono rivolti, il 1° marzo 2011, al Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord per ottenere lo sfratto di RE 1 dal loro appartamento;
che nelle sue osservazioni dell'11 aprile 2011 il convenuto ha proposto un accordo di pagamento, non accettato dagli istanti
che con sentenza 14 aprile 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato al convenuto di liberare immediatamente l'ente locato;
che con scritto 18 aprile 2011 RE 1 ha giustificato il ritardo nel pagamento delle pigioni con gravi problemi famigliari chiedendo “di prendere posizione in merito alla pratica a margine così che non rimanga senza un tetto sotto cui dormire”;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 14 aprile 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che, in concreto, il reclamante si limita a chiedere l'intervento di questa Camera affinché “non rimanga senza un tetto sotto cui dormire” senza pretendere che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità;
che in tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente improponibile;
che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili agli istanti ai quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo 18 aprile 2011 è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.