Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.06.2011 16.2010.95

8 giugno 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,614 parole·~8 min·2

Riassunto

Contratto d'appalto - risarcimento danni - spese legali pre processuali - presupposti per il loro risarcimento - carattere necessario dell'intervento del legale

Testo integrale

Incarto n. 16.2010.95

Lugano 8 giugno 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Pellegrini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 3 settembre 2010 presentato da

 RI 1  RI 2  (patrocinati dall'   )  

contro la sentenza emessa il 4 agosto 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, nella causa IU.2010.13 (risarcimento danni) promossa con istanza 19 febbraio 2010 nei confronti di  

CO 1  (patrocinata dall'   );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 10 luglio 2007 RI 1 e RI 2 hanno concluso con la ditta CO 1 (ora CO 1), un contratto di appalto avente per oggetto la fornitura e posa di una cucina del valore di fr. 27 000.–. La fornitura e posa del piano di lavoro in granito è stata affidata alla ditta __________ Sagl. Sorte contestazioni in merito alla presenza di difetti della cucina e di danni causati dalla ditta appaltatrice, per dirimere le stesse i committenti si sono rivolti all'__________, il quale per le sue prestazioni ha emesso un nota professionale di complessivi fr. 8079.15. Il 29 luglio 2009 RI 1 e RI 2 hanno chiesto alla CO 1 il risarcimento delle spese legali da loro assunte così come il pagamento di fr. 500.– versati all'__________ incaricato di allestire una relazione sui difetti della cucina, per complessivi fr. 8579.15. Viste le resistenze dell'appaltatrice, RI 1 e RI 2 le hanno fatto notificare il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Con istanza 19 febbraio 2010 RI 1 e RI 2 hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 7999.95 a saldo della nota del loro legale e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 19 aprile 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la necessità e l’adeguatezza dell'intervento del legale. Statuendo con sentenza del 4 agosto 2010 il Pretore ha respinto l'istanza.

                                  C.   Con ricorso per cassazione 3 settembre 2010 RI 1 e RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC ticinese. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo necessario, giustificato e adeguato l'intervento del loro legale. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 2010 CO 1 ha proposto il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

                                   3.   Il Pretore, premesso che i costi di patrocinio precedenti l'avvio di una causa e non compresi nelle ripetibili costituiscono una posta del danno ai sensi dell'art. 41 segg. CO, ha rilevato che un risarcimento è possibile se è provata la necessità dell'intervento del legale sia in relazione alla situazione personale della parte che alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere giustificato, necessario e appropriato. Ciò posto, dopo avere esaminato l'oggetto del contendere, egli non ha ritenuto la fattispecie oggettivamente complessa né giuridicamente difficoltosa, tantomeno da non poter essere gestita direttamente dagli istanti. Donde, per il primo giudice, l'inutilità dell'intervento di un legale, tanto meno giustificato dal fatto che solo una parte dei difetti riscontrati dal perito era addebitabile alla convenuta. Il Pretore ha poi soggiunto che l'intervento del legale degli istanti non era inoltre adeguato rispetto ai valori in gioco.

                                   4.   I ricorrenti ribadiscono che l'intervento del legale è stato necessario e adeguato, avendo loro permesso di trovare una soluzione risolutiva ai problemi sorti in relazione alla posa della cucina fornita dalla convenuta e l'eliminazione dei difetti accertati dal perito incaricato dalle parti.

 Sennonché, così argomentando, i ricorrenti dimenticano che per richiamarsi con successo all'arbitrio è necessario dimostrare che il primo giudice ha emanato una sentenza manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1). A tale scopo non basta contrapporre la propria opinione a quella dell'autorità inferiore per quanto sostenibile o addirittura preferibile, ma occorre confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione della sentenza impugnata (DTF 130 I 258 consid. 1.3) e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (DTF 135 III 127 consid. 1.5 pag. 130), ragioni che i ricorrenti non hanno evidenziato. Si volesse da ciò prescindere, l'esito del ricorso non muterebbe.

                                   5.   In concreto, il Pretore ha accertato che la fattispecie era sufficientemente chiara e semplice per le parti, in particolare per gli istanti che avevano dimostrato di essere in grado di difendersi da soli. I ricorrenti si limitano a non condividere tale assunto senza che ciò basti a dimostrare che questo sarebbe manifestamente insostenibile. Che l'intervento del legale sia stato incisivo e fors'anche determinante ai fini del perfezionamento dell'accordo circa la soluzione dei problemi sorti nell'ambito del contratto di appalto che vincolava le parti è possibile, ma senza incorrere in arbitrio il primo giudice poteva ritenere che anche senza l'ausilio del legale le parti avrebbero trovato una soluzione amichevole. Infatti, come risulta dallo scambio di corrispondenza agli atti, nei loro scritti 18 marzo (doc. F) e 23 marzo 2008 (doc. G) gli istanti hanno chiaramente focalizzato il problema e manifestato le loro doglianze sollecitando un intervento della controparte. Dal canto suo quest'ultima ha da subito riconosciuto le proprie responsabilità (cfr. doc. G risposta e-mail 18 marzo 2008) e ha fatto intervenire la sua compagnia assicurativa provvedendo alla sostituzione dell'isola danneggiata e al rimborso dei danni cagionati dal rovesciamento della stessa (cfr. doc. H).

                                         Certo, la convenuta ha condizionato il suo intervento di sistemazione della cucina al pagamento del saldo della mercede (doc. I), nondimeno gli istanti hanno proposto di “fare avere alla nostra banca l'originale dell'ordine di bonifico + originale vostra fattura con preghiera di mandarlo in avanti non appena tutti i lavori saranno effettuati“ (cfr. doc. I e-mail 14 maggio 2008), proposta ripresa dal loro legale con la sola differenza del deposito del saldo sul suo conto clienti (doc. J). Questa proposta è stata poi formalizzata nell'accordo 9 giugno 2008 (doc. N) sottoscritto dai patrocinatori delle parti. Siccome detto accordo non è altro che la concretizzazione delle precedenti richieste formulate dai committenti medesimi, fatta riserva del punto V che la convenuta non ha accettato (cfr. doc. 4), l'accertamento del primo giudice secondo il quale l'intervento del legale degli istanti non era indispensabile, potrà apparire opinabile, ma non può essere considerato arbitrario ovvero manifestamente insostenibile.

6.   Accertato il carattere non indispensabile dell'intervento del legale, l'utilità dello stesso e l'adeguatezza dei costi delle sue prestazioni può rimanere indecisa. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). I ricorrenti rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 650.–

                                         sono posti in solido a carico dei ricorrenti che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, alla controparte fr. 500.– di ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ;    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2010.95 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.06.2011 16.2010.95 — Swissrulings