Incarto n. 16.2010.68
Lugano 28 ottobre 2010/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 luglio 2010 presentato da
RI 1RI 1
contro la sentenza emessa il 1° agosto 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.754 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 2 marzo 2010 da
CO 1 (rappresentata da );
premesso che con sentenza del 1° luglio 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano, notificatogli per l'incasso di fr. 5580.– oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni scadute;
preso atto che il 27 luglio 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio giustificando la propria assenza al contraddittorio e producendo documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento di tutte le sue pendenze derivanti dal contratto di locazione;
rammentato che il 5 agosto 2010 il ricorrente è stato invitato a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 240.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che l'ordinanza, spedita con invio raccomandato 5 agosto 2010 con dichiarazione di ricevuta di ritorno, è giunta all'Ufficio postale di Lugano il 6 agosto 2010 e, non essendo stata ritirata dal destinatario, è stata ritornata al Tribunale il 17 agosto 2010 (cfr.‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);
che secondo l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità ai regolamenti postali;
che un atto giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato all'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; 117 V 131);
constatato che nessun pagamento risulta essere intervenuto finora, né il ricorrente consta avere chiesto – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte il ricorso sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di cassazione terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. Il ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, per complessivi fr. 50.–, sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.