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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.09.2010 16.2010.63

27 settembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,102 parole·~6 min·2

Riassunto

Contratto di locazione - notifica raccomandata a fermo posta - concetto di arbitrio

Testo integrale

Incarto n. 16.2010.63

Lugano 27 settembre 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione ("appello”) 12 luglio 2010 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 10 giugno 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 nella causa DI.2008.623 (contratto di locazione) promossa con istanza 13 maggio 2008 da  

CO 1CO 1  (patrocinati dall'avv. );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 12 febbraio 2007 RI 1, cittadina italiana, ha acquistato da CO 1 la proprietà per piani n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ al prezzo di

                                         fr. 842 650.–;

                                         che al fine di permettere all'acquirente, cittadina italiana in attesa del permesso di dimora e dell'autorizzazione LAFE, l'immissione in possesso dell'immobile, le parti hanno concluso lo stesso giorno un contratto di locazione di durata determinata, dal

                                         1° marzo al 31 maggio 2007, per una pigione di complessivi

                                         fr. 7350.–;

                                         che la locazione si è protratta fino al mese di agosto 2007 quando RI 1 ha ottenuto i necessari permessi amministrativi per il perfezionamento del trapasso di proprietà;

                                         che il 28 dicembre 2007 CO 1 hanno adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno facendo valere nei confronti di RI 1 una pretesa di

                                         fr. 8258.20 quale indennizzo per l'occupazione illecita dell'appartamento per i mesi da giugno ad agosto 2007;

                                         che, fallita la conciliazione, con istanza del 13 maggio 2008 CO 1 hanno convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere il pagamento di fr. 7693.75 oltre interessi (fr. 1200.– per spese accessorie relative alla locazione dell'appartamento dal 1° marzo al 31 maggio 2007, fr. 1040.55 per contributi condominiali maturati dal 1° giugno al 7 agosto 2007 e fr. 5453.20 quale indennizzo per l'occupazione dell'appartamento dal 1° giugno al 7 agosto 2007);

                                         che all'udienza del 7 luglio 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;

                                         che con sentenza del 10 giugno 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta a versare agli istanti fr. 1618.05 oltre interessi del 5% dal 29 dicembre 2007;

                                         che con ricorso per cassazione ("appello”) 12 luglio 2010 AP 1è insorta con il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che l'atto non ha formato oggetto di intimazione;

considerando

in diritto:                        che con ordinanza 14 luglio 2010 questa Camera ha invitato la ricorrente a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

                                         che determinante per la notifica di un atto giudiziario non consegnato direttamente al destinatario è l'ultimo dei sette giorni durante i quali l'atto è conservato in giacenza all'ufficio postale anche in caso di notifica a un indirizzo in fermo posta, come è stato il caso in concreto (cfr. sentenza del Tribunale federale del 30 aprile 2010 5A.129/2010; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1094 e 1095; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 239 ad art. 124; SJZ 2001, pag. 424; DTF 130 III 396; 127 III 173; DTF 127 I 31);

                                         che, in concreto, il plico raccomandato del 14 luglio 2010 è giunto all'ufficio postale di __________ il giorno successivo sicché il termine di sette giorni per ritirare l'invio sarebbe scaduto il 22 luglio 2010 con la conseguenza che il termine di pagamento dell'anticipo sarebbe scaduto il 6 agosto 2010;

                                         che il pagamento, intervenuto il 20 agosto 2010, si rivela tardivo, il Pretore avendo trattato il caso con la procedura in materia di locazione non sospesa dalle ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);

                                         che, invero, nel giudizio impugnato il Pretore ha trattato anche il risarcimento del danno per l'occupazione dell'appartamento e il pagamento di spese condominiali, questioni che esulano dalle controversie in materia di locazione;

                                         che foss'anche tempestivo il pagamento dell'anticipo, l'esito del ricorso non muterebbe;

                                         che infatti la ricorrente ripropone la sua versione dei fatti e contesta di aver occupato illecitamente lo stabile acquistato, il ritardo nell'ottenimento del permesso di dimora non essendo a lei imputabile;

                                          che, però, la diversa conclusione del Pretore di ritenerla responsabile del ritardo nell'ottenimento del permesso di dimora, rispettivamente nella formalizzazione del trapasso di proprietà previsto entro il 31 maggio 2007, non appare arbitraria giacché trova sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie, in particolare nella testimonianza dell'avv. __________ (cfr. deposizione del 12 ottobre 2009);

                                          che infatti, l'arbitrio non può essere ravvisato nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, ma è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3), ciò che non è il caso in concreto;

                                         che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è stato intimato;

per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.