Incarto n. 16.2010.45
Lugano 4 marzo 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2 giugno 2010 presentato da
RI 1 (patrocinato dall' )
contro la sentenza emessa il 21 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.815 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 5 marzo 2010 nei confronti di
CO 1 (patrocinata dall' );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da CO 1 nei confronti del marito ARI 1, con accordo del 30 novembre 2009 omologato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal 4 maggio 2009, l'abitazione coniugale è stata assegnata al marito, la moglie continuando a versare a quest'ultimo metà della pigione e delle spese accessorie fino al 31 dicembre 2009;
che con istanza 5 marzo 2010 RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4570.–oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010 corrispondenti al saldo della metà della pigione, alle spese accessorie e al posteggio, di complessivi fr. 1450.– dovuti dall'escussa da maggio a dicembre 2009 (fr. 5800.– ./. acconti di fr. 1230.–);
che all'udienza del 21 maggio 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, in base al tenore dell'accordo il suo obbligo di pagare la metà della pigione non decorreva dal momento della separazione ma solo per le pigioni successive all'udienza del 30 novembre 2009;
che statuendo quel medesimo giorno il Pretore ha ritenuto la transazione giudiziaria quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione limitatamente a fr. 1200.– relativi alla pigione del mese di dicembre 2009, eventuali arretrati non essendo menzionati;
che con ricorso per cassazione del 2 giugno 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;
che nelle sue osservazioni del 25 giugno 2010 CO 1 conclude per la reiezione del ricorso;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).
che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere riconosciuto l'obbligo dell'escussa di pagare la metà del canone di locazione
unicamente dal 30 novembre 2009, mentre secondo la transazione giudiziaria era palese che si fosse inteso far continuare la moglie a pagare la metà della pigione dalla separazione;
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che in presenza di un tale titolo il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto;
che il rigetto definitivo dell'opposizione può solo essere accordato se il titolo obbliga il debitore al pagamento definitivo di una certa prestazione pecuniaria (cfr. DTF 135 III 318 consid. 2.3);
che il giudice del rigetto non deve riesaminare, né interpretare, né completare il titolo di rigetto definitivo prodotto (DTF 124 III 501 consid. 3a con rinvio a DTF 113 III 6 consid. 1b; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 21 ad art. 80);
che dalla transazione giudiziaria del 30 novembre 2009 non risulta alcun obbligo di pagamento relativo a pigioni arretrate e segnatamente con decorrenza dalla separazione dei coniugi intervenuta il 4 maggio 2009;
che in mancanza di un valido titolo la decisione del Pretore di non accordare il rigetto definitivo dell'opposizione per pigioni antecedenti al 30 novembre 2009 non appare arbitraria;
che ciò posto il ricorso deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che il ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, son posti a carico del ricorrente, con obbligo di versare alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.