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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.04.2010 16.2010.34

30 aprile 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·654 parole·~3 min·3

Riassunto

Contratto di lavoro - termine ricorsuale - ricorso tardivo

Testo integrale

Incarto n. 16.2010.34

Lugano 30 aprile 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato da

RI 1  (patrocinata dall'  RA 2 )  

contro la sentenza emessa il 29 marzo 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa DI.2010.135 (contratto di lavoro) promossa con istanza 26 gennaio 2010 da  

 CO 1  () (rappresentata daRA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che CO 1 ha lavorato per RI 1 come cameriera al Ristorante __________, dal 14 maggio al 31 dicembre 2007, percependo un salario mensile lordo di fr. 2230.– per un'occupazione al 70%;

                                         che con istanza 26 gennaio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3964.35 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2008 rivendicati quale differenze salariali tra quanto percepito e quanto dovuto in base al CCNL, ore straordinarie e vacanze non pagate, e il salario per il periodo di disdetta;

                                         che all'udienza del 15 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;

                                         che statuendo il 29 marzo 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo alla lavoratrice il diritto al pagamento di fr. 2749.40 netti oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2008;

                                         che con ricorso per cassazione del 19 aprile 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

                                         che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che per l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);

                                         che questo termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie la sentenza, per stessa ammissione della ricorrente, le è stata notificata martedì 6 aprile 2010 (vedi anche il timbro a retro della busta d'intimazione);

                                         che quindi il termine per impugnare la sentenza pretorile è cominciato a decorrere mercoledì 7 aprile 2010 ed è scaduto venerdì 16 aprile 2010;

                                         che nelle circostanze illustrate il ricorso per cassazione introdotto il 19 aprile 2010 si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

                                          che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato notificato.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili

                                   3.   Intimazione a:

   ;  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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