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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.2011 16.2010.130

12 settembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,634 parole·~8 min·3

Riassunto

Contratto d'appalto - lavori supplementari - mercede - onere della prova

Testo integrale

Incarto n. 16.2010.130

Lugano 12 settembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12 dicembre 2010 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 12 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2007.167 (contratto d'appalto) promossa con istanza 26 giugno 2007 nei confronti di  

 CO 1CO 2  (patrocinati dall'   );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 27 marzo 2006 RI 1, titolare della ditta individuale __________, ha concluso con i coniugi CO 1 e CO 2 un contratto di appalto avente per oggetto dei lavori di riparazione e miglioria interni in un auto camper di loro proprietà. Ultimati i lavori RI 1 ha trasmesso ai coniugi CO 2 il dettaglio delle prestazioni eseguite con un saldo in suo favore di fr. 7620.–. I committenti hanno versato complessivi fr. 5000.– rifiutando, con scritto 11 agosto 2006, ulteriori pagamenti. 

                                  B.   Con istanza 26 giugno 2007 RI 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 2620.– oltre accessori a saldo delle sue prestazioni oltre a fr. 780.– a titolo di risarcimento danni materiali e morali. All'udienza del 9 dicembre 2008, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza contestando di dover pagare una mercede superiore a quella preventivata (fr. 3000.–/4000.–) per dei lavori peraltro da loro non commissionati. Essi hanno inoltre lamentato la presenza di difetti nell'opera fornita tali da comportare un minor valore della stessa pari all'importo rivendicato. Al dibattimento finale il 16 novembre 2009 le parti hanno riconfermato sulla scorta di memoriali scritti le loro domande.

                                  C.   Statuendo il 12 novembre 2010 il Pretore, accertato che per l'esecuzione dei lavori in questione le parti avevano pattuito una mercede di circa  fr. 3000.–/4000.–, ha rimproverato all'istante di non avere provato di aver ricevuto dai committenti l'incarico di eseguire altri lavori rispetto a quelli concordati e pagati né che le ore fatturate fossero necessarie all'esecuzione dei lavori. Egli ha così respinto sia la richiesta di pagamento di una mercede supplementare che le ulteriori richieste risarcitorie dell'istante siccome non comprovate. Quanto ai difetti lamentati dai convenuti, in assenza di una loro tempestiva notifica il primo giudice ha ritenuto infondata un'eventuale azione di garanzia, per la quale difettava inoltre la prova del minor valore dell'opera.

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 10 dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui all'art. 327 lett. f) e g) CPC ticinese. Il ricorrente si duole del mancato accoglimento della sua istanza nonostante i lavori supplementari fossero stati concordati con i convenuti e da loro accettati così come il principio del loro pagamento. In uno scritto del 2 febbraio 2011 CO 1 e CO 2 hanno comunicato di rinunciare a formulare osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali il ricorrente non avendo sostanziato il richiamo all'art. 327 lett. f CPC ticinese, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3.Il Pretore ha respinto la richiesta dell'istante intesa al pagamento di una mercede supplementare rispetto a quella inizialmente pattuita, poiché l'appaltatore non aveva dimostrato che gli ulteriori lavori erano stati concordati con i committenti. Il ricorrente non condivide questa conclusione e ritiene invece di aver fornito sufficienti elementi a comprova del fatto che i convenuti avrebbero acconsentito ai lavori supplementari da lui eseguiti così come alla mercede rivendicata, avendo accettato il pagamento a saldo di fr. 2620.– (doc. I). 

                                         Sennonché, così argomentando, il ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. E non basta nemmeno dolersi di arbitrio nella motivazione, ma occorre dimostrare arbitrio anche nel risultato. In concreto il ricorrente si limita sostanzialmente a dissentire dalla conclusione del primo giudice, riproponendo il suo punto di vista, senza che ciò basti a concretizzare una qualsiasi censura di arbitrio.

                                   4.   Si volesse da ciò prescindere ed esaminare il merito del ricorso, la conclusione del primo giudice che non ha ritenuto provate le pretese dell'istante, non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

                                         a)   Per quanto attiene alla mercede rivendicata per i lavori supplementari, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC ticinese). In materia di appalti spetta all'appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità del vantato diritto (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione. n. 21 ad art. 372 CO). Il giudice valuta poi secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta alla prova e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (cfr. art. 90 CPC ticinese; Rep. 1989, pag. 440; Kummer in: Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC). La mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l'esistenza del diritto (Kummer, op. cit., n. 20 ad art. 8 CC).

                                         b)   In quest'ottica, spettava quindi all'istante provare di aver ottenuto dai convenuti l'incarico di eseguire tutte le opere di cui chiede il pagamento, in particolare quelle non contemplate nel doc. A. Ora, tutti i documenti ai quali il ricorrente si riferisce per dimostrare l'accordo dei committenti (in particolare i  doc. E, F, G e I) sono stati da lui allestiti e non risultano essere stati riconosciuti né tantomeno i bollettini giornalieri sono stati controfirmati dai convenuti. Essi devono essere considerati alla stregua di una mera allegazione della parte medesima alla quale non può essere attribuita particolare valenza probatoria. In mancanza di ammissioni da parte dei convenuti e di risultanze istruttorie che corroborassero la tesi dell'istante il Pretore, senza incorrere in arbitrio, poteva ritenere che l'istante non avesse dimostrato di avere ricevuto l'incarico di eseguire lavori supplementari oltre a quelli menzionati nel doc. A, né tanto meno l'ammontare della mercede rivendicata.

                                         c)   Quanto al risarcimento per “danni materiali e morali”, il ricorrente si limita a rilevare di essere stato chiamato dalla Polizia cantonale di __________ ciò che costituisce un “danno morale nonché materiale per il grande disguido e perdita di tempo”, ma non spiega perché il giudizio del Pretore, che ha respinto la pretesa poiché non comprovata, sia manifestamente insostenibile. Al proposito, egli non dimostra né la gravità dell'offesa che avrebbe consentito un risarcimento del torto morale, né l'entità del danno materiale connesso a tale offesa. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili ai convenuti che hanno rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– ;   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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