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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.12.2011 16.2010.119

23 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,889 parole·~9 min·2

Riassunto

Contratto di pensionamento di animali - garanzia del giudice naturale - accordo della parte a decisione da parte del SA - buona fede - diffida a munirsi di patrocinatore - valutazione da parte del giudice

Testo integrale

Incarto n. 16.2010.119

Lugano 23 dicembre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione (“appello”) del 5 novembre 2010 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 14 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa IU.2010.4 (contratto di pensionamento di animali) promossa con istanza 21 gennaio 2010 da  

 CO 1  (patrocinato dall'  PA 1 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                  A.     Dal 20 ottobre 2006 al 2 maggio 2007 l'azienda agricola di CO 1 a __________ ha ospitato e foraggiato 3 vacche madri, 2 vitelli, 15 capre lattifere e 2 becchi appartenenti a RI 1. Per tali prestazioni CO 1 ha trasmesso a RI 1 , il 30 aprile 2007, una fattura di fr. 5667.85. Visto il mancato pagamento della stessa CO 1 ha fatto intimare a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escussa ha interposto opposizione.           

                                  B.   Con istanza 21 gennaio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 7427.15 oltre interessi (pensionamento del bestiame fr. 5667.85, interessi  fr. 661.–, spese esecutive fr. 98.30 e costi di patrocinio preprocessuale fr. 1000.–), così come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato PE. All'udienza del 28 aprile 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver concordato con l'istante il pagamento in natura delle sue prestazioni ovvero prestando lavori di vario genere nell'azienda agricola, che essa ha opposto in compensazione per fr. 8000.–. L'istante ha contestato di aver incaricato la convenuta di svolgere delle prestazioni retribuite per la propria azienda.

                                  C.   Statuendo il 14 ottobre 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'istante fr. 5776.15 (fr. 5667.85 per spese di pensionamento del bestiame e fr. 98.30 per le spese esecutive) oltre interessi del 5% dal 16 novembre 2007.

                                  D.   Con ricorso per cassazione (“appello”) del 4 novembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio, lamentando la violazione del suo giudice naturale, la causa essendo stata istruita dal Segretario assessore ma decisa dal Pretore. Essa rimprovera poi a quest'ultimo di non averla diffidata a munirsi di un patrocinatore, di non aver statuito sulla sua domanda riconvenzionale formulata all'udienza di discussione e di non aver ammesso le prove da lei proposte. Nel merito essa rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in specie le deposizioni testimoniali e le risultanze dell'interrogatorio formale dell'istante. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

                                   2.   Per quanto attiene alla natura del rimedio, esso deve essere trattato quale ricorso per cassazione, proponibile contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 CPC ticinese), ovvero per le cause il cui valore non raggiunge l'importo di fr. 8000.– (art. 13 vLOG). Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il richiamo all'art. 12 CPC ticinese non è pertinente, non essendovi traccia di un'eventuale sua domanda riconvenzionale giacché al 28 aprile 2010 essa si è limitata ad opporre in compensazione un suo credito di fr. 8000.–. Considerato il valore litigioso di fr. 7427.15, il primo giudice ha correttamente istruito la causa secondo gli art. 291 segg. CPC ticinese applicabili alle cause di valore inappellabile.

                                   3.   La ricorrente lamenta una violazione della garanzia costituzionale del giudice naturale poiché la causa è stata istruita dal Segretario assessore ma è poi stata decisa dal Pretore. Sennonché dal verbale di udienza dell'8 settembre 2010, sottoscritto senza riserve da RI 1, risulta espressamente l'accordo delle parti “di esperire il dibattimento finale davanti al Segretario assessore, anziché al Pretore, il quale emanerà la sentenza”. Sollevare in questa sede tale contestazione è quindi contrario alla buona fede processuale (DTF 126 III 253/254 consid. 3c). La questione non merita ulteriore disamina.

                                   4.   La ricorrente rimprovera poi al primo giudice di non averla diffidata a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC ticinese. A torto.

                                         a)   Secondo l'ordinamento processuale ticinese, ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, potevano procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC ticinese). La capa­cità processuale comprendeva, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC ticinese). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non erano quindi obbligate a farsi patrocinare in giudizio. Quando il giudice riteneva però che una persona non fosse capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffidava a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC ticinese).

                                               Proprio perché configurava una restrizione della capacità processuale, quest'ultimo provvedimento doveva giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive, che il Pretore valutava facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Decisiva era così la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presentava, considerato anche lo stadio in cui essa si trova. Una parte poteva apparire incapace di difendersi personalmente, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad art. 29). La situazione andava apprezzata di caso in caso.

                                         b)   Ora, che una parte non sia provvista di un avvocato ancora non significa che essa debba essere diffidata a dotarsi di un legale. In concreto nulla induce a ritenere che la convenuta non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la causa in questione. Essa ha presentato i suoi atti corretti dal profilo formale, ha chiaramente indicato i motivi a sostegno della sua opposizione all'istanza, ha proposto prove documentali e testimoniali a conforto della stessa. In simili condizioni il Pretore non era tenuto a diffidarla perché si munisse di un patrocinatore, né tanto meno a nominarle un avvocato d'ufficio. Scegliendo di stare in giudizio senza alcun ausilio, l'interessata ha consapevolmente affrontato il rischio di compiere errori giuridici o di incorrere in mancanze processuali. La ricorrente non può quindi adesso far carico al Pretore di averle lasciato esercitare i suoi diritti di parte.

                                   5.   La ricorrente lamenta un'erronea comunicazione dei termini di ricorso da parte della cancelleria della Pretura. Sennonché, per tacere del fatto che l'assunto è apodittico, la censura non merita particolare disamina giacché essa non ha subìto alcun pregiudizio, il ricorso risultando tempestivo e completo.

                                   6.   Quanto alla pretesa mancata assunzione di documenti proposti dalla ricorrente inerenti la banca dati __________ e l'assicurazione del bestiame, a prescindere dalla loro irrilevanza ai fini del giudizio e soprattutto ai fini della prova dell'accordo circa la remunerazione in natura delle prestazioni dell'istante, dagli atti non risulta che essi siano stati rifiutati, la convenuta avendo sottoscritto il verbale del 28 aprile 2010 senza alcuna riserva.

                                   7.   Nel merito, il Pretore dopo avere accertato che l'importo di fr. 5667.85 fatturato dall'istante era stato calcolato dal responsabile dell'Ufficio cantonale della consulenza agricola sulla base di tabelle ufficiali utilizzate per il calcolo dell'indennità per il foraggiamento di animali in pensione, lo ha ritenuto corretto rispetto al numero di animali dalla convenuta e al tipo di foraggio utilizzato. Egli ha invece respinto la richiesta  di compensazione non avendo la convenuta provato la pattuizione di una remunerazione in natura delle prestazioni dell'istante né di avere effettivamente svolto del lavoro per quest'ultimo, salvo aiuti saltuari che il primo giudice ha ritenuto compensati con i pasti giornalieri dalla stessa consumati nell'azienda agricola dell'istante. La ricorrente non condivide siffatta conclusione sostenendo che le parti hanno pattuito la remunerazione delle prestazioni dell'istante in natura, nel senso che la convenuta avrebbe prestato ore lavorative presso l'azienda dell'istante in compenso della tenuta in pensione provvisoria del suo bestiame.

                                         Sennonché la convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova della remunerazione in natura (art. 8 CC), non ha addotto nessun elemento a sostegno della sua tesi. Né i documenti presentati né le testimonianze assunte, permettono di concludere al perfezionamento di un accordo nel senso indicato dalla ricorrente. Quest'ultima, invero solleva perplessità sulla valenza probatoria delle deposizioni poiché __________ B__________, __________ Bu__________, __________ G__________ e __________ P__________ avrebbero un interesse nella lite. Tuttavia, per tacere del fatto che essa si è associata alla loro escussione, nessuna contestazione è stata sollevata al momento della loro audizione né in sede di conclusioni. In definitiva, la ricorrente si limita a fornirne una diversa lettura senza che ciò basti a dimostrare che quella fatta propria dal Pretore sarebbe arbitraria, ovvero che egli ha travisato in modo grossolano il senso e la portata di un mezzo di prova, non ha tenuto conto senza ragioni valide di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della causa oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessuna violazione di norme di diritto procedurale o materiale e tantomeno  un'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 4 novembre 2010 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

  ;    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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