Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.12.2010 16.2010.118

6 dicembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·528 parole·~3 min·4

Riassunto

Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo

Testo integrale

Incarto n. 16.2010.118

Lugano 6 dicembre 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27 ottobre 2010 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 6 ottobre 2010 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 55/10/Def (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 24 agosto 2010 da    

CO 1;  

                                         premesso che con sentenza del 6 ottobre 2010 il Giudice di pace del circolo del Gambarogno ha rigettato in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 20. – oltre accessori, l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso di un importo di fr. 270.– oltre accessori;

                                         preso atto che il 27 ottobre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

                                         rammentato che il 9 novembre 2010 il ricorrente è stato invitato a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 100.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

                                         accertato che l'ordinanza, spedita con invio raccomandato 9 novembre 2010 con dichiarazione di ricevuta di ritorno, è stata recapitata al destinatario l'11 novembre 2010;

                                         constatato che nessun pagamento risulta essere intervenuto finora, né il ricorrente consta avere chiesto – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC);

                                         ritenuto che in tali circostanze il ricorso sfugge a qualsiasi esame;

                                         considerato che gli oneri processuali andrebbero a carico di chi li ha provocati, ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

                                         stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta:                   1.   Il ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

;    

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2010.118 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.12.2010 16.2010.118 — Swissrulings