Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.12.2010 16.2010.117

14 dicembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,186 parole·~6 min·3

Riassunto

Contratto di lavoro - competenza giudice civile - clausola compromissoria a favore di tribunale arbitrale - contenuto e forma clausola compromissoria - semplice rinvio contenuto nel contratto non basta

Testo integrale

Incarto n. 16.2010.117

Lugano 14 dicembre 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 3 novembre 2010 presentato da

RI 1 (patrocinata dall')

contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa inc. DI.2010.102 (contratto di lavoro) promossa con istanza 25 maggio 2010 nei confronti di  

CO 1 (patrocinata dall');  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   RI 1 ha lavorato come infermiera alle dipendenze della CO 1 dal 10 dicembre 1990 al 30 novembre 2009, data per la quale la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro.

                                  B.   Con istanza 25 maggio 2010 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 4271.– oltre interessi, rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali per il mancato pagamento delle ore di lavoro notturne e festive anche durante i periodi di vacanza e malattia. All'udienza dell'8 luglio  2010, indetta per la discussione, la convenuta ha chiesto di dichiarare irricevibile l'istanza sollevando l'incompetenza del giudice adito, le parti avendo sottoscritto una clausola di proroga del foro in favore della Commissione paritetica e conciliativa istituita sulla base del Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino al quale era assoggettato il loro rapporto di lavoro, mentre nel merito ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza “per carente competenza giurisdizionale del giudice adito”.

                                  C.   Con ricorso per cassazione del 3 novembre 20101 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. b CPC, il primo giudice avendo escluso a torto la propria competenza. Nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      L'art. 327 lett. b CPC permette di annullare una sentenza quando il giudice adito ha negato a torto la sua competenza. In concreto, il Pretore si è dichiarato incompetente ritenendo fondata l'eccezione sollevata della convenuta secondo cui competente per dirimere la vertenza era la Commissione paritetica e conciliativa (CPC) indicata nel Contratto collettivo (CCL) al quale era assoggettato il rapporto di lavoro tra le parti. Secondo la ricorrente, in sintesi, il tribunale arbitrale designato nel Contratto collettivo non fornisce sufficienti garanzie procedurali alla lavoratrice.

                                   2.   a)   Nella fattispecie l'azione proposta dall'istante verte sul pagamento di pretese salariali derivanti dal contratto di lavoro concluso con la convenuta. Sottoscrivendo l'atto di assunzione dell'8 marzo 1991 la lavoratrice ha aderito al Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri del Cantone Ticino, che al suo art. 32 cpv. 1 lett. g stabilisce che la Commissione paritetica e conciliativa (CPC) permanente è competente per decidere, in prima istanza, tutte le controversie derivanti dall'applicazione del CCL e dal rapporto di impiego, mentre la Commissione speciale di ricorso è l'autorità preposta ad esaminare tutti i ricorsi contro le decisioni della Commissione paritetica e conciliativa (doc. G).

                                         b)   L'art. 4 del Concordato intercantonale sull'arbitrato, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 455 CPC, prevede che il patto d'arbitrato è concluso nella forma del compromesso o della clausola compromissoria. Simile clausola è un elemento di una convenzione più generale con la quale le parti convengono di sottoporre a una giurisdizione arbitrale le contestazioni che potrebbero eventualmente insorgere in futuro tra di loro su un determinato rapporto giuridico (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, 1984, n. 24 ad art. 4 CIA). Una clausola compromissoria deve contenere almeno due elementi: il ricorso all'arbitrato e la determinazione del litigio da sottoporre al tribunale arbitrale (Jolidon, op. cit., n. 41 ad art. 4 CIA), ciò che presuppone evidentemente che la stessa venga formalizzata in forma scritta (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 636 ad art. 6 CIA), ritenuto che la volontà delle parti di rimettersi al giudizio di un tribunale arbitrale e di sottrarsi alle competenze del giudice naturale deve essere chiaramente espressa (Rep. 1985 pag. 332).

                                         c)   In concreto, il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti contiene un semplice rinvio al CCL (cfr. doc. B). Ora la semplice adesione al contratto collettivo in assenza di una dichiarazione supplementare esplicita e chiara di sottomissione alla giurisdizione arbitrale nello stesso prevista, non basta per fondare la competenza del tribunale arbitrale, in concreto la Commissione paritetica e conciliativa (Lalive/ Poudret/ Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, pag. 61 in alto; Jolidon, op. cit., n. 31 ad art. 6 CIA). Simile dichiarazione di adesione al contratto collettivo non ha quindi alcun effetto giuridico circa la scelta delle parti di assoggettare il loro litigio a un tribunale arbitrale (Jolidon, op. cit., n. 4 ad art. 6 CIA), scelta alla quale la lavoratrice non ha in ogni caso neppure tacitamente aderito, avendo proposto la sua azione dinanzi al Pretore. Da qui l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza del Pretore sollevata dalla convenuta (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. n. 3 e 375 ad art. 98). Ne discende che il ricorso, provvisto di buon diritto, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'eccezione sollevata dalla convenuta.

                                   3.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo casi di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). CO 1 rifonderà alla ricorrente, assistita da un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione è accolto e la sentenza impugnata è annullata e sostituita dal seguente decreto:

                                         1.     AO 1 

                                         2.     Non si prelevano tasse o spese. CO 1 rifonderà all'istante fr. 300.– per ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. CO 1 rifonderà alla ricorrente fr. 500.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2010.117 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.12.2010 16.2010.117 — Swissrulings