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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.10.2010 16.2010.109

25 ottobre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,272 parole·~6 min·3

Riassunto

Contratto di lavoro - valore litigioso - ricorso per cassazione e non appello - breve termine per la notifica del licenziamento in tronco

Testo integrale

Incarto n. 16.2010.109

Lugano 25 ottobre 2010/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione (“appello”) 13 ottobre 2010 presentato da

RI 1 (patrocinata dall' PA 1,)  

contro la sentenza emessa il 1° ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2010.504 (contratto di lavoro) promossa con istanza 6 aprile 2010 da  

CO 1 (rappresentata dall'RA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 1°aprile 2009 CO 1 è stata assunta dalla RI 1 come venditrice con un salario mensile lordo di fr. 3000.– per tredici mensilità. Il 5 gennaio 2010 la datrice di lavoro, richiamati suoi precedenti scritti nei quali si doleva del comportamento irrispettoso della lavoratrice, le ha notificato il licenziamento con effetto immediato a seguito “dell'ennesima mancanza nei confronti del suo diretto superiore”. CO 1 ha contestato il provvedimento.

                                  B.   Con istanza del 6 aprile 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 3622.15 netti oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010 corrispondenti al salario rivendicato per il normale periodo di disdetta fino al 28 febbraio 2010 (comprensivo della tredicesima, delle ore di lavoro straordinario e dei giorni festivi). All'udienza del 25 maggio 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza ribadendo la sussistenza degli estremi per il licenziamento in tronco dell'istante.

                                  C.   Statuendo il 1° ottobre 2009 il Pretore, ritenuto ingiustificato e tardivo il licenziamento in tronco della lavoratrice e accertata l'esecuzione delle ore di lavoro straordinario e domenicale da questa rivendicate, ha accolto l'istanza.

                                  D.   Con ricorso per cassazione (“appello”) del 13 ottobre 2010

                                         RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, non potendo condividere l'assunto del primo giudice che “ha considerato inadempiute le condizioni di ammissibilità del licenziamento immediato”. Il memoriale non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Trattandosi di una vertenza con un valore litigioso inferiore a fr. 8000.–, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore è il ricorso per cassazione (art. 36 cpv. 1 LOG e art. 400 CPC per il rinvio dell'art. 418). E tale impugnativa, per essere considerata valida, deve contenere pena la nullità, le domande di ricorso, i motivi di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 e 3 CPC).

2.Ora, nella misura in cui la ricorrente si limita a riproporre il proprio punto di vista circa la fondatezza della misura adottata nei confronti della lavoratrice, richiamando comportamenti indisponenti e provocatori di quest'ultima e proponendo altri e nuovi atteggiamenti inadeguati della lavoratrice (manipolazione fogli stipendio e menzogne varie, peraltro allegati da __________ nella sua deposizione del 14 luglio 2010 e non dalla convenuta medesima), come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 CPC), il ricorso, di natura prevalentemente appellatoria, è improprio a sostanziare una critica di arbitrio e andrebbe d'acchito dichiarato irricevibile. Per motivare un ricorso per cassazione non basta infatti contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile appaia, ma occorre spiegare perché la conclusione del giudice sarebbe arbitraria, ovvero viziata di errore qualificato.

                                   3.   Si volesse da ciò prescindere ed esaminare se la conclusione del Pretore secondo cui il licenziamento in tronco dell'istante era ingiustificato e tardivo è frutto di un'errata e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie come sostiene la convenuta, il ricorso è destinato all'insuccesso.                               

                                   4.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

                                   5.   Nella fattispecie, il Pretore non ha individuato nel comportamento della lavoratrice nulla di tanto grave da giustificare un licenziamento in tronco. La ricorrente contesta tale conclusione e ribadisce che il primo giudice non ha considerato i reieterati atteggiamenti indisciplinati e irrispettosi della lavoratrice. Ora, è vero che anche una mancanza poco grave può comportare un licenziamento immediato se è ripetuta malgrado un ammonimento. Resta il fatto che la ricorrente ha atteso 12 giorni prima di comunicare la sua decisione, ciò che, per il Pretore, escludeva la legittimità del licenziamento in tronco, a prescindere dalla sussistenza di una causa grave. Tale conclusione non solo non è manifestamente insostenibile, ma è conforme alla dottrina e giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui di principio una disdetta con effetto immediato deve essere esercitata entro breve termine dalla violazione contrattuale su cui si fonda giacché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione (2/3 giorni) viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria, con conseguente perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 17 ad art. 337 CO; Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 37; Favre/ Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.47 e 1.48 ad art. 337 CO; JAR 2004 pag. 483; JAR 2000 pag. 231; DTF 130 III 34 consid. 4.4). Ne discende che il ricorso deve essere respinto.

                                   6.   L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

; .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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