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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.06.2011 16.2010.102

24 giugno 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,159 parole·~6 min·3

Riassunto

Rigetto provvisorio dell'opposizione - ricevibilità del ricorso per cassazione - contenuto ricorso - restituzione in intero anche dopo la sentenza - presupposti

Testo integrale

Incarto n. 16.2010.102

Lugano 24 giugno 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 settembre 2010 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 10 settembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.1229 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 15 aprile 2010 da  

CO 1   

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 19 aprile 2007 RI 1, di cui __________ C__________ è amministratore unico, ha sottoscritto con __________ un contratto avente per oggetto “la realizzazione e messa in funzione di una pagina Web nell'elenco delle imprese su internet”, allo scopo di pubblicizzare il Garni __________ di __________ da essa gestito, per un costo annuale di fr. 900.– per una durata fissa iniziale di 3 anni;

                                         che il RI 1 sottoscritta il 7 luglio 2008 da __________, ha fatto intimare a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di complessivi fr. 2261.80  oltre accessori corrispondenti alle ultime due rate annuali e al risarcimento a titolo di mora, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                         che con istanza del 14 aprile 2010 RI 1ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di rigettare in via provvisoria l'opposizione interposta da RI 1 al citato PE;

                                         che all'udienza del 10 settembre 2010 indetta per il contraddittorio, la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;

                                         che statuendo lo stesso giorno il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto per la creazione della pagina web per fr. 1936.80 oltre interessi del 6% dal 20 dicembre 2008, ha accolto l'istanza limitatamente a tale importo;

                                          che con scritto 20 settembre 2010 indirizzato al Pretore RI 1, scusando la propria assenza al contraddittorio per problemi di salute del proprio amministratore, ha chiesto di essere nuovamente convocata per una nuova udienza;

                                         che il Pretore ha trasmesso tale atto a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è stata comunicata alle parti prima del 31 dicembre 2010 sicché il ricorso per cassazione è disciplinato dal vecchio Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice), dev'essere estromessa dall'incarto l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC ticinese il ricorso per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

                                         che in concreto il contenuto dello scritto 20 settembre 2010 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a giustificare la propria assenza al contraddittorio chiedendo “di volerci nuovamente ascoltare, al fine di poter dimostrare che all'istante ……era già stata data formale disdetta del servizio con lettere raccomandate del 23.7.2008 e del 15.9.2008”;

                                         che, così facendo, la ricorrente non muove nessuna censura nei confronti dell'operato del primo giudice, ciò che impedisce a questa Camera di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dalla ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329);

                                         che la richiesta della ricorrente potrebbe tutt'al più configurare una domanda di restituzione del termine per comparire all'udienza di contraddittorio, possibilità accordata ove la parte dimostri di essere stata impedita di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato (art. 137 lett. b CPC ticinese);

                                         che, ammessa la possibilità di una restituzione in intero anche dopo l'emanazione della sentenza – ciò che permetterebbe di ripristinare la situazione processuale esistente al momento in cui è subentrata la preclusione, concedendo alla parte quindi preclusa la possibilità di compiere l'atto processuale omesso senza sua colpa – la domanda, nondimeno, va formulata al giudice davanti al quale si è verificata la preclusione (CCC 16.2009.91 del 16 novembre 2009 con riferimenti);

                                         che in tali circostanze il memoriale andrebbe quindi rinviato alla Pretura per essere vagliato a tale stregua;

                                         che nondimeno, la ricorrente allude bensì a un impedimento per motivi di salute ma, per tacere del fatto che essa nemmeno ha allegato un certificato medico, non pretende di essere stata impossibilitata a conferire un mandato, essendo ininfluente la circostanza della mancanza nella società di personale;

                                         che, quindi, data la palese infondatezza della domanda, questa Camera ritiene superfluo per motivi di economia processuale il rinvio degli atti al primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 137);

                                         che in siffatte circostanze gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la ricorrente essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC ticinese,

pronuncia:              1.   Trattato come ricorso per cassazione, l'atto è irricevibile

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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