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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.10.2010 16.2010.101

21 ottobre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·777 parole·~4 min·2

Riassunto

Contratto di compravendita - azione ordinaria nonostante l'intestazione dell'istanza - determinante non la dicitura ma le reali intenzioni delle parti - rigetto defintivo quale conseguenza dell'accertamento del credito

Testo integrale

Incarto n. 16.2010.101

Lugano 21 ottobre 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 16 settembre 2010 presentato da

RI 1RI 1   

contro la sentenza emessa il 1° settembre 2010 dal Giudice di pace del circolo della Riviera, nella causa n. 14C/10 (contratto di compravendita) promossa con istanza 29 aprile 2010 da  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 29 aprile 2010 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Giudice di pace del circolo di Biasca  per ottenere il pagamento di fr. 258.– oltre interessi del 5% dal 22 gennaio 2008 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Biasca;

                                         che la pretesa si riferisce al pagamento di una fattura emessa per la fornitura di lenti a contatto;

                                         che all'udienza del 1° giugno 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha contestato di avere ricevuto le lenti inviate dall'istante per posta;

                                         che statuendo il 1° settembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante;

                                         che con ricorso per cassazione del 16 settembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente dedotto dalla documentazione agli atti la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione, mentre nel merito contesta di aver ricevuto le lenti a contatto in questione;

                                         che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'istante non ha promosso una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione ma un'azione creditoria ai sensi degli art. 291 segg. CPC;

                                         che l'allegato introduttivo intitolato“istanza di rigetto opposizione“ non può aver indotto l'istante a ritenere che si trattasse di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, anche perché l'istante, oltre a richiamare gli art. 291 segg. CPC, ha espressamente chiesto la condanna del convenuto a versargli fr. 258.– oltre interessi con susseguente rigetto dell'opposizione;

                                         che quindi, il Giudice di pace si è correttamente basato sulle reali intenzioni dell'istante intese alla condanna del convenuto al pagamento della somma litigiosa con conseguente rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al precetto esecutivo (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 340) e non solo sull'intestazione (errata) dell'istanza;

                                         che, quindi, la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF è avvenuta in esito all'accertamento della sussistenza del credito dell'istante;

                                         che in merito al mancato ricevimento della merce, la conclusione del Giudice di pace non appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile, __________ avendo confermato sotto giuramento l'invio delle lenti al domicilio del convenuto;

                                         che, ciò posto, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione il ricorso deve essere respinto;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) mentre non si pone problema di ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è stato intimato.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.  100.–

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                fr.  150.già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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