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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.11.2009 16.2009.59

24 novembre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,001 parole·~10 min·2

Riassunto

Rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo - condizione sospensiva - indicizzazione contributo alimentare - assegni famigliari - compensazione

Testo integrale

Incarto n. 16.2009.59

Lugano 24 novembre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15 giugno 2009 presentato da

RI 1 (rappresentato dall'RA 1 )  

contro la sentenza emessa il 4 giugno 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2009.763 (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 11 marzo 2009 nei confronti di  

 CO 1  (patrocinato dall'  PA 1 ),  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 25 novembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra C__________ __________ e CO 1 omologando una convenzione sugli effetti del divorzio secondo cui, in particolare, quest'ultimo si obbligava a versare i seguenti contributi alimentari per la figlia J__________, nata il 30 giugno 1995:

                                         fino al 30 settembre 1999                                        fr. 1033.–

                                         dal 1° ottobre 1999 al 30 giugno 2001                     fr. 1100.–

                                         dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2005                        fr. 1060.–

                                         dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2007                        fr.   835.–

                                         dal 1° luglio 2007 alla maggiore età                        fr. 1300.–

                                         I coniugi hanno altresì previsto che “gli assegni familiari di base sono compresi nel contributo di mantenimento”.

                                  B.   Su richiesta di C__________ __________ lo Stato del Cantone Ticino ha anticipato gli alimenti in favore di J__________ nel seguente modo:

                                         per il periodo dal 1°novembre al 31 dicembre 2007:

                                         fr. 1403.– (fr. 1300.-- x 112.3/104) ./. assegni familiari di fr. 160.– ./. accredito diretto di fr. 920.– = fr. 323.75 x 2 mesi = fr. 647.50

                                         per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2008:

                                         fr. 1428.75 (fr. 1300.– x 114.3/104) ./. assegni familiari di fr. 160.– ./. accredito diretto di fr. 920.– = fr. 348.75 x 4 mesi = fr. 1395.–.

                                         L'ente pubblico, sulla base del “mandato-procura-cessione” del 29 novembre 2007 con cui C__________ __________ ha ceduto i contributi alimentari anticipati, ha chiesto a CO 1 il pagamento di fr. 2042.50.

                                  C.   Con istanza 11 marzo 2009 lo RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 2042.50 oltre le spese. All'udienza del 4 giugno 2009, indetta per il contraddittorio, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha posto in compensazione una sua pretesa nei confronti di C__________ __________ di fr. 1405.70. L'istante ha contestato la compensazione fatta valere dal convenuto trattandosi di importi relativi a indicizzazioni erroneamente versate durante gli anni 1999-2007. Con sentenza 4 giugno 2009 il Pretore, in parziale accoglimento dell'istanza, ha respinto in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 433.30.

                                  D.   Con ricorso per cassazione del 15 giugno 2009 lo RI 1 chiede l'annullamento della sentenza appena citata nel senso di accogliere interamente la sua istanza. Nelle sue osservazioni del 14 luglio 2009 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   I documenti introdotti dallo Stato del Cantone Ticino con il ricorso sono irricevibili, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile anche in sede di ricorso per cassazione, vietando alle parti la facoltà di produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni. 

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se una simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

                                   3.   Il Pretore, in particolare, ha rilevato che il convenuto, lavoratore indipendente, non aveva percepito assegni familiari sicché ha escluso che gli si potesse imporre l'ammontare rimasto scoperto a tale titolo. E siccome fino a dicembre 2007 l'assegno familiare ammontava a fr. 181.– e dal gennaio 2008 a fr. 200.–, il primo giudice ha ritenuto scoperti solamente fr. 1839.–. Il Pretore ha poi ammesso l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto rilevando che “nel caso di specie, parte istante ha ritenuto pacifico che parte convenuta ha versato nel passato, in più alla ex moglie, fr. 1405.70 per indicizzazioni, limitandosi ad asserire che, tuttavia, operare tale compensazione non le sembrava corretto. Per quanto precede, la compensazione pretesa da parte convenuta deve essere ammessa e di conseguenza l'importo ancora esigibile nei suoi confronti rimane di fr. 433.30 (cfr. fr. 1839.– ./. fr. 1405.70);”

                                         Il ricorrente, in sintesi, sostiene che dal contributo alimentare dovuto dal convenuto per la figlia può essere dedotto solamente quanto effettivamente percepito dall'ex moglie, ossia fr. 146.– anziché fr. 183.– fino al 31 dicembre 2007 e fr. 160.– anziché fr. 200.– dal 1° gennaio 2008. Egli contesta inoltre il credito di fr. 1405.70 posto in compensazione poiché non debitamente comprovato.

                                   4.   Secondo l'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Nel caso di sentenze sottoposte ad una condizione sospensiva – come nel caso di specie in relazione all'indicizzazione degli alimenti, per le quali l'ammontare della pretesa dipende da un avvenimento futuro e incerto, l'opposizione può essere rigettata, allorquando l'importo è stato provato dal creditore in modo liquido (D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco, 1998, n. 41 e 44 ad art. 80).

                                         a)   In concreto, non è contestata l'indicizzazione del contributo alimentare. Quanto agli assegni familiari, dalla sentenza di divorzio del 25 novembre 1998 si evince che essi erano compresi nel contribuito di mantenimento. I coniugi hanno altresì pattuito che “qualora detti assegni venissero incassati direttamente dalla madre, il relativo importo andrà posto in deduzione del contributo paterno. Lo stesso dicasi in ogni e qualsiasi caso in cui il padre non dovesse percepire detti assegni famigliari” (doc. B).

                                         b)   Ora, il significato letterale della clausola è chiaro nel senso che la deduzione effettuata, per assegni familiari, dal contributo alimentare dovuto dal padre corrispondeva al “relativo importo” percepito dalla madre, ovvero l'effettivo importo incassato e non quello stabilito dalla legge. E in concreto non è contestato che il genitore affidatario ha percepito assegni familiari pari al grado di attività lucrativa dell'80%, corrispondenti, per i mesi di novembre e dicembre 2007, a fr. 146.– mensili (80% di fr. 183.–) e in seguito a fr. 160.– mensili (80% di fr. 200.–). E l'ammontare degli assegni familiari é un fatto notorio (cfr. DTF 135 III 88 e la Legge cantonale sugli assegni famigliari fino al 31 dicembre 2007 rispettivamente dal 1. gennaio 2008 la LAFam).

                                         c)   Deducendo dal contributo alimentare dovuto da CO 1 l'intero assegno familiare, la conclusione del Pretore è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Il calcolo del contributo alimentare dovuto dall'interessato è pertanto il seguente:

                                               per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2007

                                               (fr. 1403.75 (fr. 1300.– x 112.3/104) ./. assegni familiari fr. 146.– ./. accredito diretto di fr. 920.– =  fr. 337.75 x 2 mesi = fr. 675.50

                                                per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2008

                                               (fr. 1428.75 (fr. 1300.-- x 114.3/104) ./. assegni familiari fr. 160.-- ./. accredito diretto fr. 920.–) = fr. 348.75 x 4 mesi = fr. 1395.–

                                                per complessivi fr. 2070.50. Essendo stato posto in esecuzione solo l'importo di fr. 2042.50, il rigetto dell'opposizione può, se del caso, essere concesso solo per tale somma.

                                   5.   Per quel che concerne la compensazione, il ricorrente sostiene che la controparte non ha dimostrato il credito da lui vantato verso C__________ __________, che l'interessato ha proceduto a un pagamento sine causa non compensabile contro la volontà del creditore e che comunque sia l'eventuale credito è prescritto.

                                         Sennonché, per tacere del fatto che le contestazioni sono sollevate per la prima volta in questa sede, all'udienza del 4 giugno 2009 l'istante essendosi limitato ad asserire che “operare tale compensazione non le sembrava corretto”, il ricorrente dimentica che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato. In concreto, il ricorrente si rivolge a questa Camera come se adisse un'autorità di secondo grado munita di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ciò che evidenzia il carattere appellatorio del ricorso. Nell'ambito di un ricorso per cassazione occorre dimostrare il carattere arbitrario del risultato raggiunto dal primo giudice indipendentemente dalle sue motivazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1). Ne discende che su questo punto il ricorso si avvera irricevibile.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del ricorso, si giustifica di porre a carico del ricorrente 6/7 degli oneri processuali e obbligarlo a versare alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. L'odierno pronunciato comporta altresì la modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede che, visto l'esito, sono poste per 2/3 a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale l'ente pubblico verserà ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1.   L'istanza 11 marzo 2009 dello RI 1 è accolta.

                                              Di conseguenza l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 636.80.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 60.– da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico per 2/3 e per un terzo a carico del convenuto al quale RI 1 rifonderà allo fr. 135.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono posti per 6/7 a carico del ricorrente e per 1/7 a carico di CO 1, al quale lo RI 1 rifonderà fr. 200.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   Intimazione a:

– ; – .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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