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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.2009 16.2009.22

28 dicembre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,242 parole·~6 min·2

Riassunto

Rigetto per pretese salariali - rappresentanza processuale - non data al sindacato - termine per sanare il vizio

Testo integrale

Incarto n. 16.2009.22

Lugano 28 dicembre 2009/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12 febbraio 2009 presentato da

  (rappresentato dall'PA 1)  

contro la sentenza emessa il 2 febbraio 2009 dal Giudice di pace del circolo di Airolo nella causa S 1/09  (rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 12 gennaio 2009 nei confronti di  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 13 novembre 2008 il Pretore del Distretto di Leventina ha obbligato CO 1, titolare dell'omonima impresa di costruzione, a versare al suo ex dipendente RI 1 fr. 2408.50 lordi oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2007 e fr. 550.– per assegni familiari, così come fr. 150.– a titolo di ripetibili;

                                         che RI 1, avendo ricevuto unicamente fr. 2583.75 netti, ha fatto notificare all'impresa di costruzioni CO 1 il precetto esecutivo n. __________dell'UE di Leventina per ottenere la rimanenza di fr. 693.75 oltre interessi del 5% dal 2 dicembre 2008;

                                         che, vista l'opposizione interposta dall'escusso, con istanza del 12 gennaio 2009 RI 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Airolo per ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;

                                         che all'udienza del 30 gennaio 2009, indetta per il contraddittorio, la convenuta proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver versato al lavoratore tutte le sue pretese salariali;

                                         che statuendo il 2 febbraio 2009 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella nota sentenza e rilevato che la convenuta aveva provato le sue asserzioni mediante documenti, ha respinto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione del 12 febbraio 2009 RI 1, rappresentato dal sindacato __________, è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

                                         che con osservazioni 27 marzo 2009 la convenuta ha proposto il rigetto del ricorso;

                                         che con ordinanza del 19 novembre 2009 il presidente di questa  Camera ha assegnato ad RI 1 un termine di 10 giorni per sottoscrivere personalmente il ricorso, con l'avvertenza dell'inammissibilità del ricorso in caso contrario;

                                         che il ricorrente non ha reagito in alcun modo;

e considerando

in diritto:                        che la documentazione prodotta con le osservazioni al ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che in concreto il ricorso è stato presentato dal sindacato __________ per conto di RI 1;

                                         che secondo l'art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

                                         che ancorché il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica impugnativa da parte delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 142);

                                         che nelle cause di competenza del giudice di pace la rappresentanza processuale è riconosciuta a qualsiasi persona in grado di difendere la parte (art. 64a cpv. 3 CPC; Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti nell'albo cantonale o di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza;

                                         che, per contro, davanti alle altre istanze giudiziarie, legittimati alla rappresentanza processuale sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC);

                                         che, inoltre, nelle cause derivanti da contratto di lavoro, l'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC estende la rappresentanza processuale anche a rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, ma nei limiti stabiliti dagli art. 416–418 CPC;

                                         che tale rappresentanza, invero è però limitata alle controversie di merito tra lavoratore e datore di lavoro mentre sono escluse le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione;

                                         che quest'interpretazione restrittiva si impone già dalla lettura del testo della norma poiché, diversamente da quanto previsto per le controversie in materia di locazione ove la facoltà di rappresentanza da parte dei rappresentanti di associazioni di categoria è espressamente estesa anche alle procedure sommarie in tema di esecuzione e fallimenti (art. 64a cpv. 1 lett. d CPC), per quelle derivanti da contratto di lavoro una tale estensione non è prevista;

                                         che, inoltre, la mancata estensione della legittimazione alla rappresentanza processuale da parte di organizzazioni sindacali ad altre procedure, non sembra costituire una lacuna legislativa ma piuttosto un silenzio qualificato, dal rapporto della Commissione della legislazione del 15 marzo 1985 risultando come i relatori, richiamata anche la procedura in materia di contratto di lavoro, abbiano inteso “definire in modo chiaro e completo, chi sono le persone oltre all'avvocato legittimate a rappresentare in giudizio una parte, in quali procedure ed a quali condizioni” (cfr. verbali del Gran Consiglio 1985, sessione ordinaria primaverile, vol. 1, pag. 145);

                                         che per scelta del legislatore, quindi, la legittimazione processuale delle organizzazioni sindacali è limitata alle controversie tra lavoratore e datore di lavoro e non anche alle procedure sommarie di rigetto dell'opposizione, ancorché derivanti dal contratto di lavoro (cfr. CCC inc. 16.2009.109 del 14 dicembre 2009 e CEF inc. 14.2007.48 del 9 novembre 2007);

                                         che, quindi, il sindacato __________ non può validamente rappresentare il lavoratore in questa sede ricorsuale;

                                         che ad RI 1 è stata invero concessa la possibilità di sottoscrivere personalmente il ricorso in modo da ovviare alla carenza di rappresentanza processuale (cfr. ordinanza del 19 novembre 2009);

                                         che malgrado l'avvertenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, RI 1 non ha reagito;

                                         che in circostanze del genere il ricorso deve essere considerato irricevibile per mancanza di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 64);

                                         che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si rinuncia al prelievo degli oneri processuali;

                                         che non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta in considerazione della stringatezza del suo scritto 27 marzo 2009.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano

                                          ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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