Incarto n. 16.2009.106
Lugano 14 gennaio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8 novembre 2009 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 29 ottobre 2009 dal Giudice di pace del circolo di Sessa, nella causa inc. 67/2009 (rigetto dell’opposizione) promossa con istanza 23 settembre 2009 da
CO 1 (rappresentato dall’RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 23 settembre 2009 lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Sessa di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso, tra altri importi nel frattempo saldati, di fr. 476.45 corrispondenti agli interessi di ritardo sul pagamento dell’imposta cantonale 2006 (fr. 446.45) e alla tassa di diffida (fr. 30.–);
che quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di tassazione 13 febbraio 2008 relativa all’imposta cantonale 2006 con l’attestazione del suo passaggio in giudicato, il calcolo dell’imponibile di identica data, e il dettaglio degli interessi di ritardo del 10 maggio 2009;
che all'udienza del 29 ottobre 2009, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza contestando di essere debitore di interessi di ritardo non avendo mai ricevuto “la richiesta d’acconto né in forma raccomandata né per lettera semplice”;
che statuendo quel giorno medesimo il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda;
che con ricorso per cassazione dell’8 novembre 2009 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, attribuendo alla documentazione prodotta dall’istante la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante egli non abbia mai ricevuto nessuna richiesta di acconto atta a giustificare l’importo posto in esecuzione;
che con decreto 25 novembre 2009 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso;
che nelle sue osservazioni del 26 novembre 2009 CO 1conclude per il rigetto del ricorso;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF);
che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF);
che nel Cantone Ticino simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura, comunque riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che l’art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che nel caso di specie il ricorrente contesta di essere debitore degli interessi di ritardo calcolati sul mancato tempestivo pagamento delle rate di imposta, per le quali non ha ricevuto nessuna richiesta da parte dell’ente pubblico;
che a questo proposito va innanzi tutto ricordato che la concessione del rigetto dell'opposizione sugli interessi di mora è conforme alla prassi secondo la quale il rigetto si estende anche a questi accessori, ancorché non contemplati nel titolo esecutivo (D. Staehelin, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80), a condizione che l’escusso ne possa verificare l’ammontare (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 193 seg.);
che questo è sicuramente il caso in concreto poiché è la Legge tributaria medesima che prevede che l’imposta ordinaria è riscossa in rate sulla base della dichiarazione di imposta, dell’ultima tassazione o dell’importo presumibilmente dovuto (art. 241 cpv. 2 LT), e che il mancato pagamento di queste rate in termini prestabiliti e noti al contribuente, comporta per legge il pagamento di interessi di ritardo;
che in questo senso l’art. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2006 (pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 23 dicembre 2005, n. 55 a pag. 421 segg.), prevede che la riscossione dell’imposta ordinaria diretta per l’anno fiscale 2006, ha luogo in quattro rate, le prime tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione, la quarta a conguaglio (cfr. art. 240 cpv. 1 e 241 LT);
che secondo il menzionato Decreto la scadenza della prima rata di acconto è fissata al 1° maggio 2006, il secondo acconto al 1° luglio 2006 e il terzo acconto al 1° settembre 2006;
che in caso di mancato pagamento entro questi termini, il contribuente è tenuto a versare un interesse di ritardo annuo del 3% (cfr. art. 243 LT e 6 del Decreto);
che infatti, a prescindere dall’intimazione o meno delle richieste di acconto da parte dell’ente pubblico, è la legge che stabilisce i termini di scadenza delle singole rate di imposta;
che pertanto, siccome la scadenza delle rate di imposta è prevista in un testo di legge, gli interessi in caso di ritardo nel pagamento degli acconti sono dovuti indipendentemente da una precisa richiesta in tal senso da parte dell’ente pubblico, il quale ha dimostrato, senza essere stato sconfessato dal ricorrente, l’invio della richiesta dell’importo complessivo di imposta di fr. 12 003.–il 30 aprile 2006, ciò che avrebbe dovuto permettere al ricorrente di calcolare le rate di imposta e le loro scadenze, come detto fissate in un testo legislativo;
che di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, gli interessi, peraltro neppure contestati nel loro ammontare, essendo sono stati correttamente calcolati dall’istante sulla base del tasso e delle scadenze indicati nel citato Decreto, deve essere respinto;
che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'ente pubblico, avendo questi agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.