Incarto n. 16.2008.121
Lugano 30 aprile 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 17 novembre 2008 presentato da
RI 1 (patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 24 ottobre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, nella causa IU.2006.13 (appalto) promossa con istanza 15 maggio 2006 nei confronti di
CO 1 - e CO 2;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nella primavera del 2004 l'impresa RI 1 di __________ è stata incaricata da CO 1 di eseguire opere da gessatore (lisciatura e stuccatura delle pareti) nella sua casa di abitazione (part. n. __________ RFD di __________). Ultimati i lavori l'appaltatrice ha emesso, il 19 luglio 2004, una fattura di complessivi fr. 6133.20, che i committenti non hanno pagato.
B. Con istanza 15 maggio 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 6133.20 così come il rigetto dell'opposizione interposta dai convenuti al PE n. __________ dell'UEF di Locarno. All'udienza del 18 settembre 2006, indetta per la discussione, CO 1 ha proposto di respingere l'istanza contestando la corretta esecuzione delle opere commissionate all'istante. Nel corso dell'istruttoria l'arch. F__________ __________ ha rilasciato, il 18 maggio 2008, una perizia sulla qualità dei lavori, completata il 5 settembre 2008 con una stima sul minor valore dell'opera.
C. Statuendo il 24 ottobre 2008 il Pretore, accertata la presenza di difetti addebitabili all'istante nell'opera da questa fornita, tempestivamente notificati dai committenti, e quantificato il minor valore dell'opera in fr. 7000.–, ha respinto l'istanza.
D. Con ricorso per cassazione del 17 novembre 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo alla tempestività della notifica dei difetti da parte dei committenti. Per di più, tali difetti non possono esserle addebitati giacché alcuni interventi menzionati dal perito giudiziario non le erano neppure stati commissionati. Essa contesta inoltre la quantificazione del minor valore dell'opera per la quale il perito ha tenuto conto delle spese necessarie per l'esecuzione di lavori che esulavano dalle sue incombenze e che non le possono quindi essere addebitati.
I convenuti non hanno presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).
2. Il Pretore ha ammesso la tempestiva notifica dei difetti dell'opera da parte di convenuti, CO 1 essendosi lamentato della qualità dell'opera in presenza dell'istante e del consulente tecnico della K__________ SA. La ricorrente ritiene tale accertamento arbitrario poiché a suo modo di vedere, in seguito alla notifica dei difetti da parte dei committenti, le parti si sono incontrate il 18 agosto 2004 e hanno concordato i necessari interventi per ovviare ai medesimi difetti, tant'è che dopo gli interventi da lei eseguiti nel corso di quello stesso mese non vi sono state ulteriori lamentele da parte dei convenuti.
Ora, è vero che dopo la riunione del 18 agosto 2008 e il nuovo intervento dell'istante, solo con scritto del 13 ottobre 2004 i convenuti hanno lamentato il perdurare dei difetti (doc. N). Sennonché, da uno scritto del 6 dicembre 2004 dell'istante risulta altresì che in seguito a un incontro avvenuto tra le parti il 22 ottobre 2004 i convenuti avevano continuato a manifestare lamentele in merito all'opera fornita (doc. P). Ciò che basta per non ritenere arbitraria la conclusione del primo giudice, bastando la prima notifica, sfociata nell'incontro 18 agosto 2004, non contestata dall'istante. Siffatta conclusione trova infatti conforto in parte della dottrina secondo cui il committente deve notificare una sola volta il difetto anche in caso di riparazione, nel senso che se l'appaltatore non elimina il difetto, come sembra essere stato il caso in concreto, G__________ __________ avendo confermato il perdurare delle lamentele dei convenuti in merito alla lisciatura delle pareti (cfr. deposizione dell'8 novembre 2006), il committente non è tenuto ad un'ulteriore e nuova notifica (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1716 e 2178). Su questo punto il ricorso è quindi destinato all'insuccesso.
3. Accertata la tempestività della notifica dei difetti da parte dei convenuti il Pretore, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha quantificato in fr. 7000.– il minor valore dell'opera fornita dall'istante a dipendenza della presenza di detti difetti, ha respinto l'istanza. Su questo punto la ricorrente ritiene arbitraria la conclusione del Pretore per averle addossato difetti non riconducibili al suo operato, non avendo in particolare potuto eseguire il taglio svedese a dipendenza dello spessore insufficiente dell'intonaco.
Sennonché, il perito, pur ammettendo questa difficoltà oggettiva di eseguire il taglio svedese, ha nondimeno evidenziato che la lisciatura delle pareti in cartongesso, intervento pacificamente appaltato all'istante, non è stata interamente eseguita a regola d'arte (cfr. referto pag. 3–5 ) poiché “in diversi punti si notano irregolarità eccessive” (referto pag. 11), lo stesso valendo anche per la stuccatura (referto pag. 11). E anche per i giunti tra le pareti e i serramenti, il perito non ha ritenuto l'intervento dell'istante corrispondente “ad un'esecuzione a regola d'arte”(referto pag. 8), parere confermato anche successivamente, il perito avendo addebitato alla ditta istante il fatto di non aver segnalato ai committenti le difficoltà di esecuzione dei giunti e la necessità di posare dei profili o altro intervento analogo per ottenere un risultato soddisfacente (delucidazione perizia cfr. pag. 4 ). E, infine, il perito non ha considerato normale la presenza di crepe nelle giunture del cartongesso (relazione pag. 8).
Visto quanto precede, a prescindere dall'oggettiva impossibilità per l'istante di eseguire il taglio svedese, ancorché da lei fatturato ai committenti, è indubbio che l'opera fornita presentava dei difetti, di cui il perito ha dato puntuale riscontro nel suo referto. Poiché le conclusioni del perito sono da ritenere logiche, motivate e fondate su basi fattuali corrette, nessun rimprovero può essere mosso al primo giudice che non si è discostato dalle stesse (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 253).
4. I diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato o di rifiutare l'opera, oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera (art. 368 cpv. 2 CO). Avendo i convenuti manifestato la loro volontà di onorare le pretese avversarie limitatamente all'importo
“che il perito riterrà corretto” (cfr. verbali 18 settembre 2006), essi hanno di fatto optato per una riduzione della mercede. Il diritto alla riduzione della mercede presuppone l'esistenza di un minor valore dell'opera a causa del difetto (Gauch, op. cit., n. 1667), che per costante giurisprudenza corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa e il suo valore senza difetti. In quest'ambito si presume però, salvo prova contraria, che il prezzo convenuto corrisponda al valore oggettivo della cosa, e in mancanza di indizi in senso contrario si può altresì presumere che il minor valore corrisponda al costo della riparazione (Gauch, op. cit., n. 1680).
Nella fattispecie il perito giudiziario ha quantificato in fr. 7000.– il minor valore dell'opera, ritenendo tale importo necessario a ovviare a quei lavori non eseguiti a regola d'arte dall'istante, fermo restando che il perito ha addebitato alla ricorrente, esperta del ramo, la scelta sbagliata di alcuni suoi interventi, la soluzione da questa adottata non essendo risultata adatta allo scopo, ovvero alla lisciatura a regola d'arte delle pareti senza che ne risultassero segni evidenti come dimostrano le fotografie agli atti. Il fatto per il primo giudice di aver fatto propri gli accertamenti peritali così come la quantificazione del minor valore proposta dall'esperto, non appare arbitrario, ovvero insostenibile, anche perché la ricorrente si limita in questa sede a fornire un'interpretazione parziale della perizia, deducendo quanto a lei più favorevole (impossibilità di eseguire il taglio svedese a dipendenza dello spessore dell'intonaco e della posa delle lastre di cartongesso), ma tralasciando di riportare quanto evidenziato dal perito in merito alle sue manchevolezze, che nulla hanno a che vedere con la possibilità o meno di eseguire il taglio svedese, intervento che va detto la ricorrente ha nondimeno fatturato ai convenuti. Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione la ricorrente essendosi essenzialmente limitata a proporre una diversa interpretazione dei fatti a lei più favorevole ma senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal Pretore sarebbe arbitraria, deve essere respinto.
5. Gli oneri dell'odierno giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che non si giustifica di assegnare ripetibili ai convenuti che hanno rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 410.–
b) spese fr. 50.–
fr. 460.–
già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
-; -; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.