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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.08.2008 16.2008.12

28 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,011 parole·~10 min·2

Riassunto

Ricevibilità ricorso per cassazione - competenza materiale giudice di pace - esclusa per servitù ma non per domanda rettifica RF - rettifica RF per iscrizione effettuata senza valdia causa o per errore dell'ufficiale - contestazione iscrizione esistente

Testo integrale

Incarto n. 16.2008.12

Lugano 28 agosto 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29 gennaio 2007 presentato da

RI 1 RA 1)  

contro la sentenza 18 gennaio 2008 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa n. 46-2007-O (rettifica del registro fondiario) promossa con istanza 1° marzo 2004 da   CO 1, (patrocinati dall'avv.);  

ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 sono comproprietari, in ragione di metà ciascuno, della particella n. 3359 RFD di __________ che confina con la particella n. 3360 appartenente, per metà ciascuno, a RI 1. I fondi – con le particelle n. 319, 3357, 3358 e 3373 – sono frutto di un frazionamento dell'originaria particella n. 319, nell'ambito del quale sono stati costituiti reciproci diritti di passo veicolare anche fra le nuove particelle.   

                                  B.   Il 1° marzo 2004 CO 1 hanno promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la rettifica del registro fondiario nel senso di iscrivere in favore del loro fondo un diritto di passo che si inoltrasse di 3 m entro il confine della limitrofa particella n. 3360. In via subordinata essi  hanno chiesto di accertare quel diritto di passo e di ordinarne l'iscrizione nel registro fondiario. Con decreto del 30 marzo 2004 il Pretore ha respinto una domanda cautelare presentata dagli istanti volta ad autorizzarli all'esercizio immediato del passo, ordinare ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non frapporre alcun ostacolo e a invitare l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulla particella n. 3360 una restrizione della facoltà di disporre. Un appello presentato dagli istanti il 9 aprile 2004 contro il citato decreto cautelare è stato dichiarato irricevibile il 17 agosto 2007 dalla Prima Camera civile del Tribunale d'appello, che ha accertato il valore litigioso in fr. 2000.– (inc. __________).

                                  C.   Il 26 ottobre 2007 il Pretore ha trasmesso per competenza gli atti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco. All'udienza del 3 dicembre 2007, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. Statuendo con sentenza del 18 gennaio 2008 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ordinato la rettifica del registro fondiario nel senso di iscrivere a carico della particella n. 3360 e in favore della n. 3359 un diritto di passo della lunghezza di 3 m, come dalla planimetria “Creazione di un diritto di passo” del 27 settembre 2000 depositata all'Ufficio dei Registri di Bellinzona e allestita dallo Studio d'ingegneria __________.   

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RI 1 sono insorti con un ricorso per cassazione del 29 gennaio 2008  nel quale chiedono l'annullamento del giudizio impugnato. Essi, lamentano la mancanza di una chiara motivazione del giudizio impugnato, censurano l'arbitraria applicazione del diritto sostanziale in quanto la rettifica del registro fondiario ai sensi dell'art. 975 CC presuppone un'iscrizione indebita ed esclude l'iscrizione di una servitù mai validamente costituita e neppure necessaria. I ricorrenti ritengono che la conclusione secondo cui, per errore, il diritto di passo non sarebbe mai stato iscritto nel registro fondiario, è frutto di una manifesta ed errata valutazione degli atti di causa, dei documenti, della perizia e delle deposizioni dei testi. Nelle loro osservazioni del 26 febbraio 2008, gli istanti chiedono di dichiarare irricevibile il ricorso, subordinatamente ne postulano la reiezione.   

Considerando

in diritto:                  1.   Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, contestata dagli istanti, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione come previsto dall'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque ricevibile se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 329). In concreto, a fondamento del ricorso i ricorrenti contestano la competenza del giudice di pace giusta l'art. 327 lett. a CPC (punto D pag. 3 del ricorso) e invocano l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto secondo l'art. 327 lett. g CPC (punto E pag. 4 e punto 5 e 6 pag. 12 segg. del ricorso). Il rimedio, tempestivo, si rivela dunque ricevibile. 

                                   2.   I ricorrenti, richiamando l'art. 31 cpv. 2 lett. a LOG, asseverano che al giudice di pace difettava la competenza per statuire in materia di servitù. Ora, determinanti ai fini della decisione sulla competenza di un giudice sono le allegazioni di fatto e di diritto così come le domande di causa; poco importa invece se esse siano fondate o dimostrate, esame che attiene il merito della causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 e nota 30 ad art. 4 e nota 53 ad art. 14). In concreto, gli istanti hanno promosso “un'azione tendente alla rettifica del registro fondiario”, l'hanno qualificato come tale e l'hanno esplicitamente fondata sull'art. 975 CC (v. frontespizio della petizione e domanda principale). Essi hanno poi addotto che il diritto di passo in favore del loro fondo e a carico del fondo dei convenuti è sempre esistito ma che per errore non è mai stato iscritto nel registro fondiario. L'azione, il cui valore è stato fissato in fr. 2'000.–, non riguarda pertanto, se non indirettamente, una servitù sicché ricade sotto la competenza del giudice di pace (art. 31 cpv. 1 LOG). Questi, però, non è competente per statuire sulla domanda subordinata volta all'accertamento del diritto di passo. Al riguardo, l'istanza si rivela irricevibile.  

                                   3.   Nel merito, il giudice di pace ha spiegato che nell'istanza volta alla costituzione degli oneri e dei diritti – sottoscritta dall'allora presidente del Consiglio d'amministrazione della __________ – per un errore non voluto né dal geometra né dal notaio era stata dimenticata la richiesta di far iscrivere il diritto di passo di 3 m a carico della particella appartenente ai convenuti,  come indicato nel “piano di creazione diritti di passo” allestito dallo stesso geometra. Egli ha così rilevato di essersi convinto, anche dopo il sopralluogo, della legittimità della richiesta degli istanti e quindi della necessità di una rettifica del registro fondiario. Ciò posto, sotto questo profilo, diversamente da quanto pretendono i ricorrenti (pag. 11 del ricorso), la decisione impugnata non può affatto ritenersi priva di motivazione (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, m. 26 ad art. 285).

                                   4.   I ricorrenti ritengono arbitraria la conclusione del primo giudice sostenendo che il diritto di passo non è mai esistito, ciò che preclude la via della rettifica del registro fondiario. Accogliendo la domanda poi, il primo giudice non avrebbe solo arbitrariamente applicato l'art. 975 CC, ma avrebbe altresì omesso una valutazione equa degli atti di causa e delle prove assunte.

                                         a)   L'art. 975 CC stabilisce che – riservati i diritti reali acquisiti da terzi in buona fede e le azioni di risarcimento (cpv. 2) – essendo stato indebitamente iscritto un diritto reale, od essendo stata indebitamente cancellata o modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri diritti reali può chiedere che l'iscrizione sia cancellata o modificata (cpv. 1). Questa norma, insieme all'art. 977 CC, disciplina la rettifica nel registro fondiario nel senso di consentire la modifica di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte e indebite sin dall'inizio (DTF 117 II 44 consid. 4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b). La prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione), fermo restando che solo a titolo eccezionale l'azione consente anche di radiare iscrizioni divenute illegittime in seguito (I CCA, sentenza inc. 11. 2005.22 del 7 marzo 2007, consid. 5). Mentre, la seconda si riferisce all'ipotesi di operazioni eseguite “per isvista” (art. 98 RRF), ovvero per inavvertenza dell'ufficiale, sicché l'iscrizione, l'annotazione o la cancellazione non corrisponde ai documenti giustificativi, di per sé validi e legittimi (I CCA, sentenza inc. 11.2003.151 del 18 novembre 2004, consid. 4). Una via preclude l'altra (DTF 117 II 44 consid. 4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b).

                                                Nella misura in cui è fondata sull'art. 975 CC – quindi – l'azione è intesa solo a contestare iscrizioni, modificazioni o cancellazioni ingiustificate, ma non per censurare mancate iscrizioni, al cui riguardo non è più dato rimedio (DTF 123 III 461 consid. 2c e 350 consid. 2; RDAT II–2003 pag. 189  consid. 4; I CCA sentenza inc. 11.2003.51 del 18 novembre 2004, consid. 4 con riferimenti). Essenziale è pertanto che nel registro fondiario quell'iscrizione perlomeno figuri, rispettivamente vi figurasse prima della modifica o della cancellazione (v. Krenger, Die Grundbuchberichtigungsklage, Zurigo 1991, pag. 37, 44 e 55 seg.; Steinauer, Les droits rèels, vol. I, Berna 1997, §24 n. 946 segg.).  

                                         b)   In concreto, per tacere che la servitù di passo rivendicata dagli istanti non figura nell'istanza di iscrizione dei diversi passi stabilite al momento del frazionamento della particella n. 319 (doc. C) né vi è un accenno negli atti di compravendita della particella n. 3360 o 3359 (doc. D e E), il diritto non è mai stato iscritto nel registro fondiario. È possibile che il quadratino tratteggiato sulla planimetria “creazione diritto di passo” allestita il 27 settembre 2000 dal geometra (doc. B), cui rinvia in modo esplicito sia l'istanza di frazionamento (doc. C) corrisponda a un tratto della servitù (cfr. deposizione __________ dell'8 gennaio 2008), ma ciò non toglie che – come si è detto – l'azione di rettifica del registro fondiario è destinata a rettificare iscrizioni, modificazioni o cancellazioni ingiustificate, non per censurare mancate iscrizioni. Ne discende che la sentenza del giudice di pace si rivela arbitraria e deve essere cassata per errata applicazione del diritto.

                                   5.   Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.

                                   6.   Gli oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 1 rifonderanno alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili per questa sede. Quanto alla procedura davanti al giudice di pace, i ricorrenti protestano bensì un'indennità, ma omettono di cifrare la pretesa, ciò che rende irricevibile la domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, m. 34 ad art. 309).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza la sentenza 18 gennaio 2008 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, è annullata e sostituita dal seguente  giudicato:

                                             1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 300.– più le spese di fr. 43.–, da anticipare dagli istanti, restano in solido a loro carico. Non si assegnano indennità.

                                   II.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 250.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti in solido a carico di CO 1, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:

; a.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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