Incarto n. 16.2007.99
Lugano 18 gennaio 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31 ottobre 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 22 ottobre 2007 dal Giudice di pace supplente del circolo di __________ nella causa civile inappellabile (inc. n. 13/2007/O) promossa con istanza 10 marzo 2007 nei confronti di
CO 1 a (patrocinata dall' RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 21 luglio 2006 RI 1 è stato coinvolto in un incidente della circolazione, risoltosi con soli danni materiali, causato dal veicolo guidato da __________ assicurata per la RC presso CO 1. La compagnia di assicurazioni ha proposto al danneggiato di liquidare il sinistro con il versamento di fr. 2700.– corrispondenti al valore venale del veicolo completamente distrutto.
B. Il 10 marzo 2007 RI 1, ritenendo che il valore del proprio veicolo ammontasse a fr. 4400.–, ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di __________ per ottenere il pagamento di fr. 1700.– rivendicati in aggiunta ai fr. 2700.– da questa riconosciuto a titolo di risarcimento del danno subìto. All'udienza del 16 marzo 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
C. Statuendo il 22 ottobre 2007 il Giudice di pace supplente, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il veicolo dell'istante era in circolazione da oltre 17 anni e che la convenuta aveva proposto la sostituzione del veicolo con uno più recente e con un chilometraggio inferiore, ha ritenuto equo il risarcimento da questa proposto e ha quindi respinto l'istanza
D. Con atto ricorsuale 31ottobre 2007, indirizzato alla Giudicatura di pace e trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio contestando la conclusione del primo giudice. Egli lamenta il mancato riconoscimento del maggior valore del veicolo danneggiato provato sulla scorta di una perizia allestita dalla __________ SA. Nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2007 la convenuta ha proposto di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Per quanto riguarda l'ammissibilità del ricorso va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come previsto dall'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque ricevibile se dalla sua motivazione risultano le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 329). In concreto il ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice al quale rimprovera di non aver considerato, ai fini della quantificazione del danno dallo stesso subito, la prima valutazione effettuata dall'esperto incaricato dalla convenuta e confermata dalla __________ SA,ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Tempestivo, il ricorso è pertanto ricevibile.
2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).
3. Il ricorrente si duole essenzialmente del fatto che il Giudice di pace supplente ha quantificato il danno da lui subìto in soli fr. 2700.– senza considerare la prima valutazione effettuata dal perito incaricato dalla convenuta e confermata dalla ditta __________ SA, secondo cui il valore venale del veicolo ammontava a fr. 4400.–. Al riguardo il primo giudice si è basato sulla valutazione del danno effettuata nel mese di dicembre 2006 dalla ditta __________ AG di __________ che lo ha quantificato in fr. 2700.–, corrispondente poi all'importo che la compagnia di assicurazione si era dichiarata disposta a riconoscere all'istante.
Ora, tenuto conto che gli estremi del rimedio di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC sono dati unicamente contro la sentenza che contiene una valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 92 ad art. 90 CPC), una decisione non è arbitraria se trova riscontro anche solo in determinate prove. In concreto, quindi, il fatto per il primo giudice di aver dato maggior credito alla seconda valutazione del danno effettuata dalla ditta __________ AG nel mese di dicembre 2006 piuttosto che a quella eseguita dalla stessa ditta nel mese di agosto 2006 non appare criticabile tanto più che la stessa ha giustificato plausibilmente il cambiamento di valutazione (cfr. scritto 22 dicembre 2006 della CO 1).
Per di più in caso di danno totale, come sembra essere il caso nella fattispecie, il danno corrisponde al valore sostitutivo del veicolo (Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, pag. 247 n. 972). E siccome la convenuta ha proposto all'istante un veicolo sostitutivo del valore di fr. 2700.–, la conclusione del primo giudice, che ha quantificato in tale misura il danno patito dall'istante, non appare insostenibile. Nulla muta il fatto che anche per __________ SA il valore del veicolo ammontasse a fr. 4400.–. Ora, per tacere che tale stima è stata contestata dalla convenuta a dipendenza dalla presa in considerazione dei costi di manutenzione del veicolo (cfr. scritto 16 febbraio 2007), quanto indicato da quella società non assurge a perizia giudiziaria ma a una valutazione di parte. Essa va pertanto considerata alla stregua di un'allegazione della parte medesima, con medesimo valore probatorio (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 21 e 23 ad art. 90 CPC).
4. Dato quanto precede il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno un'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 31 ottobre 2007 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 120.–
b) spese fr. 30.–
fr. 150.–
già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.