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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.03.2008 16.2007.71

10 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,549 parole·~8 min·2

Riassunto

Contratto di lavoro - rimborso spese uso veicolo da parte del datore di lavoro - allestimento del verbale durante l'udienza e non dopo

Testo integrale

Incarto n. 16.2007.71

Lugano 10 marzo 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30 luglio 2007 presentato da

RI 1 (I) (rappresentata dal sindacato RA 1)  

contro la sentenza emessa il 18 luglio 2007 dal Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa inc. CL 1 2006 (contratto di lavoro) promossa con istanza 4 ottobre 2006 nei confronti di  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 stipendio  mensile di fr. 2100.– lordi oltre all'eventuale rimborso di spese documentate e resesi necessarie per esigenze di lavoro. Il rapporto di lavoro è stato disdetto da CO 1 nel periodo di prova una prima volta il 2 febbraio 2005 per il successivo 9 febbraio, e poi con effetto immediato il 4 febbraio 2005 a dipendenza della sottrazione dagli uffici della società di documentazione appartenente alla medesima. Lo stesso giorno la lavoratrice ha trasmesso alla datrice di lavoro un certificato medico del dott. __________ secondo cui la paziente deve abbandonare con effetto immediato l'attuale attività lavorativa (…) perché l'ambiente di lavoro compromette il suo stato di salute.

                                  B.   Con istanza del 4 ottobre 2006 RI 1 ha convenuto   CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Caneggio per ottenere il pagamento di complessivi fr. 1355.– lordi oltre interessi, corrispondenti a fr. 677.40 quale salario di febbraio 2005, a fr. 227.60 quale quota di tredicesima e a fr. 450.– quale rimborso spese di trasferta. All'udienza del 15 novembre 2006, indetta per la discussione, la convenuta ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento del salario e della quota di tredicesima nella misura di fr.  843.70 netti, proponendo per il resto il rigetto dell'istanza. Esperita l'istruttoria, nelle sue conclusioni del 29 gennaio 2007 l'istante ha aumentato a fr. 1156.60 la sua pretesa di rimborso spese.

                                  C.   Statuendo il 18 luglio 2007 il Giudice di pace, preso atto dell'acquiescenza della convenuta sulla liquidazione delle pretese salariali dell'istante nella misura di fr. 843.70 netti, e accertato che la lavoratrice non aveva dimostrato il perfezionamento di un accordo sulla remunerazione delle sue trasferte nella misura da lei pretesa, né di averle effettivamente effettuate e sottoposte per il relativo rimborso alla convenuta, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 1000.– come riconosciuto per finire dalla convenuta.

                                  D.   AP 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC.

                                         La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo provata la sua pretesa per le trasferte effettuate per conto della datrice di lavoro, e ciò nonostante le stesse siano state debitamente documentate e non contestate dalla datrice di lavoro. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2007 la convenuta conclude per il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   La documentazione prodotta dalla convenuta con le osservazioni al ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dagli atti, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

                                   2.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 III 211 consid. 2.1).

                                   3.   La ricorrente rimprovera al Giudice di pace di non aver accolto la sua pretesa per le trasferte effettuate per conto della convenuta, nonostante quest'ultima non abbia contestato l'utilizzo di un veicolo privato per spostamenti dalla stessa richiesti, né il metodo di calcolo utilizzato e tantomeno il conteggio delle trasferte allestito in occasione dell'udienza del 20 dicembre 2006. A questo proposito il primo giudice ha ammesso a tale titolo solo quanto espressamente riconosciuto dalla convenuta, fr. 156.30, respingendo per il resto la pretesa della lavoratrice poiché non comprovata. Siffatta conclusione non appare arbitraria, non essendo smentita dalle risultanze istruttorie.

                                         L'obbligo che compete al datore di lavoro di rimborsare al dipendente le spese rese necessarie nell'esecuzione del lavoro previsto dall'art. 327a CO presuppone la prova da parte del lavoratore dell'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui chiede il rimborso e il loro ammontare (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 8 ad art. 327a CO). Trattandosi dell'uso di un veicolo a motore privato, fattispecie espressamente regolata dall'art. 327b CO, spetta al lavoratore provare che l'utilizzo del proprio veicolo per esigenze di servizio è avvenuto con il consenso del datore di lavoro e allestire il relativo conteggio (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 2 e 6 ad art. 327b CO).

                                         Nella fattispecie, come rettamente concluso dal primo giudice, agli atti non vi è alcuna prova del perfezionamento di un accordo circa un rimborso forfetario di €100 mensili per le trasferte richieste dalla convenuta e neppure dell'esecuzione delle trasferte nell'interesse della convenuta menzionate nel conteggio allegato al suo scritto 11 gennaio 2007 indirizzato al Giudice di pace. Al riguardo, è vero che tali trasferte risultano da annotazioni personali dalla lavoratrice (doc. E1-E26) ma poiché sono state contestate dalla convenuta, senza altri riscontri probatori esse devono essere considerate alla stregua di semplici allegazioni della parte medesima. Altrettanto dicasi del promemoria a retro del doc. E25 ove l'istante fa riferimento alla richiesta di rimborso delle spese di trasferta, ciò che non risulta però essere stata formulata nei confronti della convenuta così come peraltro espressamente previsto dal punto 7 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti (doc. A). E mancando una prova sul fatto che le trasferte erano state richieste dalla datrice di lavoro per esigenze di servizio, poco sussidia alla ricorrente il fatto che la convenuta non abbia contestato il sistema di calcolo proposto per la quantificazione delle trasferte di cui pretende il pagamento. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                   5.   La sentenza odierna impone un commento d'ordine giuridico sulle modalità seguite dal giudice di pace per l'istruzione della presente azione, con particolare riferimento al fatto per quest'ultimo di aver allestito i verbali delle udienze non nel corso delle medesime bensì successivamente per poi trasmetterli alle parti per osservazioni e approvazione e per aver assunto agli atti i loro scritti contenenti la loro versione dei fatti. Il codice di procedura civile impone infatti al giudice l'allestimento di un verbale d'udienza seduta stante, lo stesso dovendo riportare, ancorché succintamente, la presa di posizione delle parti che sottoscrivendolo ne attestano la conformità alle loro allegazioni e contestazioni (art. 119 CPC; cfr. Manuale del giudice di pace scheda n. 65). Ed è sempre nel corso dell'udienza che le parti devono far valere le loro rispettive ragioni e contestazioni, essendo escluso uno scambio di corrispondenza tra le parti e il giudice al di fuori delle sedi previste dalla procedura (art. 294 cpv. 2 CPC; cfr. Manuale citato scheda n. 119).

                                   6.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC ) e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel giudicare sulle spese del sindacato odierno. La ricorrente rifonderà alla controparte un'equa indennità per l'incomodo occorsole per la stesura delle osservazioni, commisurata alla circostanza che essa non si è valsa del patrocinio di un legale (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 30 luglio 2007 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese. RI 1 verserà alla controparte CO 1–.

                                   3.   Intimazione a:

; Vacallo.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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