Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.02.2007 16.2007.5

5 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·862 parole·~4 min·1

Riassunto

diritto di essere sentito - notifica della citazione deve tener conto del termine di giacenza della raccomandata

Testo integrale

Incarto n. 16.2007.5

Lugano 5 febbraio 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14 dicembre 2006 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 6 dicembre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa civile inappellabile (inc. n. 32/B/ORD.) promossa con istanza 21 novembre 2006 da  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 21 novembre 2006 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 1500.– oltre accessori così come il rigetto dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;

                                         che la pretesa dell'istante corrisponde al saldo dovuto dalla convenuta sul prezzo di due reti ortopediche per materasso da lei fornite il 13 marzo 2006;

                                         che il 29 novembre 2006 il Giudice di pace ha citato le parti alla discussione del 6 dicembre 2006;

                                         che all'udienza del 6 dicembre 2006, indetta per la discussione, la convenuta, assente, è rimasta preclusa;

                                          che statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 1500.– oltre spese e ha rigettato per tale importo l'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all'udienza di discussione dell'istanza non essendole pervenuta in tempo utile la citazione;

                                         che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito e sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                         che per poter far valere le proprie ragioni la parte deve in primo luogo poter partecipare alla discussione dell'istanza e all'istruzione della causa;

                                          che in concreto, il 29 novembre 2006 il Giudice di pace ha inviato alla convenuta la citazione all'udienza di discussione prevista per il 6 dicembre 2006;

                                         che l'atto in questione è stato ritirato dalla destinataria il 7 dicembre 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.683600.0__________ – R Svizzera);

                                          che, pertanto, non avendo potuto partecipare all'udienza fissata per il giorno precedente la convenuta è stata privata del suo diritto di essere sentita (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 124); 

                                         che giusta l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l'atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere;

                                          che gli atti devono essere rinviati al primo giudice affinché proceda alla riconvocazione delle parti per la discussione dell'istanza ed emani un nuovo giudizio;

                                          che, a futura memoria, in caso di invio raccomandato contenente la citazione per un'udienza, occorre tenere conto che esso si reputa notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 124);

                                         che alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 313bis);

                                         che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

 Per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 14 dicembre 2006 di RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 6 dicembre 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-    ; -   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2007.5 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.02.2007 16.2007.5 — Swissrulings