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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.05.2007 16.2007.37

21 maggio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·748 parole·~4 min·2

Riassunto

rigetto dell'opposizione - termine per ricorrere - ricorso tardivo

Testo integrale

Incarto n. 16.2007.37

Lugano 21 maggio 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 2 maggio 2007 presentato da

RI 1   

contro la sentenza emessa il 18 aprile 2007 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2007. 860) promossa con istanza 22 marzo 2007 da  

 CO 1 ;  

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che con istanza 22 marzo 2007 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta RI 1, attiva nel promuovere e coordinare attività legate alle tradizioni etniche e gastronomiche turche, al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4647.10 oltre accessori;

                                         che la pretesa si riferisce al salario maturato da agosto 2006 a gennaio 2007 sulla base di un contratto di lavoro sottoscritto dalle parti e prodotto a valere quale riconoscimento di debito;

                                         che con sentenza 18 aprile 2007 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che con scritto 2 maggio 2007, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio sostenendo di non aver mai ricevuto la citazione all'udienza;

                                         che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

                                         che nella fattispecie la sentenza impugnata, intimata per raccomandata mercoledì 18 aprile 2007, è stata ritirata dalla convenuta il giorno dopo (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.69001.__________ – R Svizzera);

                                         che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 20 aprile 2007 ed è scaduto domenica 29 aprile 2007, salvo protrarsi fino a lunedì 30 aprile 2007 in ossequio all'art. 31 cpv. 3 LEF;

                                         che nelle circostanze descritte il “ricorso”, consegnato alla posta di Lugano 4 martedì 8 maggio 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta manifestamente tardivo;

                                          che comunque sia, anche nel merito il ricorso sarebbe stato destinato all'insuccesso, il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di contraddittorio essendo stato distribuito al domicilio della ricorrente il 26 marzo 2007 (‹www.posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.69001.__________ – R Svizzera), ragione per cui essa non può dolersi di nessuna violazione del suo diritto di essere sentita;

                                          che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

                                         che tuttavia la ricorrente ha agito da sé sola, senza far capo a un legale, sicché appare equo rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse o spese, mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato all'istante;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 2 maggio 2007 dell'RI 1 è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-   ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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