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Incarto n. 16.2007.3
Lugano 30 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 4/12 dicembre 2006 presentato da
RI 1 (rappresentata dal padre RI 1, )
contro la sentenza emessa il 27 novembre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Onsernone nella causa civile inappellabile (inc. n. 03/2006) promossa con istanza 2 ottobre 2006 dal
CO 1 (rappresentato dal Municipio);
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 ottobre 2006 il CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Onsernone per ottenere il pagamento di fr. 925.– oltre accessori, così come il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, rivendicati a saldo della fattura emessa il 24 giugno 2004 per i lavori di posa di una nuova condotta dell'acqua potabile per l'allacciamento alla sua proprietà;
che alle udienze del 24 ottobre e 7 novembre 2006, indette per la discussione, la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa;
che con sentenza 27 novembre 2006 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ammettendo il fondamento della pretesa dell'istante sulla base della documentazione agli atti;
che con scritti 4 e 21 dicembre 2006 RI 1, rappresentata dal padre __________, è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto degli scritti 4 e 21 dicembre 2006 della ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che, infatti, la ricorrente invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, si limita a contestare l'operato dell'ente pubblico,;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 4/21 dicembre 2006 di RI 1 è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Onsernone.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.