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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.04.2007 16.2007.17

16 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·871 parole·~4 min·2

Riassunto

rigetto definitivo - sentenza di divorzio prodotta a valere qaule titolo esecutivo - anticipo alimenti - eccezioni proponibili

Testo integrale

Incarto n. 16.2007.17

Lugano 16 aprile 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° dicembre 2006 presentato da

 RI 1   

contro la sentenza emessa il 24 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.3067) promossa con istanza 23 ottobre 2006 dallo  

CO 1(rappresentato dal __________,  

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 23 ottobre 2006 lo CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 2606.–, rivendicati a titolo di contributi versati in favore della figlia J__________ dal 1° settembre al 31 agosto 2005 e dal 1° maggio al 31 agosto 2006;

                                         che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza 26 febbraio 2003 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha imposto a RI 1 di versare a S__________ __________ un contributo alimentare mensile di fr. 166.– per la figlia Joëlle dal momento del suo affidamento, così come la cessione di credito sottoscritta dalla creditrice alimentare in favore dello Stato che le aveva anticipato il contributo alimentare;

                                         che all'udienza del 24 novembre 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo che due dei figli (N__________ e M__________) sono venuti a vivere con lui, per cui egli provvede direttamente al loro mantenimento;

                                         che con sentenza 24 novembre 2006 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la domanda di rigetto dell'opposizione;

                                         che con atto del 1° dicembre 2006, trasmesso per competenza a questa Camera con decreto 26 febbraio 2007 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il ricorrente ribadisce la propria opposizione al pagamento degli alimenti rivendicati dall'istante, provvedendo egli stesso al mantenimento dei figli N__________ e M__________;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                         che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa

                                         essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG 1, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III 9);

                                          che, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, l'esecuzione promossa dallo CO 1 è intesa al recupero di quanto anticipato per contributi in favore della figlia J__________ e non per gli altri figli;

                                          che a fronte di un valido titolo esecutivo, quale è indubbiamente la sentenza 26 febbraio 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, le uniche eccezioni proponibili dall'escusso sono quelle enumerate all'art. 81 cpv. 1 LEF secondo il quale il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il credito è prescritto, eccezioni che questi non ha neppure allegato;

                                          che, in concreto, il ricorrente non contesta il carattere esecutivo della sentenza 26 febbraio 2003 emessa dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna né la validità delle cessioni di credito sottoscritte da S__________ il 6 ottobre 2004 e il 31 maggio 2006, ma si limita a ribadire la propria opposizione al pagamento di alimenti per i figli che vivono presso di lui;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

                                         che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 1° dicembre 2006 di RI 1è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ;   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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