Incarto n. 16.2007.107
Lugano 20 dicembre 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vice presidente, Lardelli e Walser
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12 dicembre 2007 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 21 novembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, nella causa inc. AC.2007.4 (azione di accertamento dell'inesistenza del debito) promossa con istanza 17 settembre 2007 nei confronti di
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 17 settembre 2007 RI 1 ha convenuto la cassa malati CO 1 davanti al Pretore di Locarno-Città chiedendo che venisse accertata l'inesistenza dei debiti di cui alle esecuzioni n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno promosse nei suoi confronti per l'incasso di premi assicurativi a suo dire non dovuti, avendo egli disdetto la relativa copertura il 28 dicembre 2005;
che all'udienza del 15 novembre 2007 indetta per il contraddittorio la convenuta si è opposta alla richiesta avversaria osservando come le menzionate esecuzioni abbiano per oggetto il recupero dei premi LAMal per il periodo dal 1°aprile 2005 al 30 giugno 2007, mai soluti dall'istante;
che statuendo il 21 novembre 2007 il Pretore ha ordinato la sospensione provvisoria delle esecuzioni n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno limitatamente all'importo di fr. 70.- per ogni esecuzione, importo per il quale egli ha accertato l'inesistenza del debito dell'istante con conseguente relativo annullamento delle due esecuzioni per quest'importo relativo alle spese amministrative non comprovate dalla convenuta, mentre per la rimanenza il primo giudice ha respinto l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito, l'assicurato essendo vincolato alla convenuta dal 1° aprile 2005 sino al 30 giugno 2007, la LAMal escludendo la possibilità di cambiare assicuratore in caso di mora nel pagamento dei premi, come era pacificamente il caso per l'istante;
che con ricorso per cassazione del 12 dicembre 2007 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendo la "sospensione" della sentenza pretorile;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 12 dicembre 2007 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria contestazione circa la sussistenza di un contratto di assicurazione con la convenuta, chiedendo la sospensione della sentenza impugnata sin tanto che le parti trovino un accordo in merito ai loro reciproci diritti e doveri;
che mancando una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro neppure richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 329), mentre la sospensione del giudizio pretorile non entra in considerazione al di fuori del rimedio del ricorso per cassazione;
che comunque sia il Pretore ha correttamente valutato le prove documentali e applicato correttamente il diritto sostanziale sicché la decisione impugnata resiste a qualsiasi tipo di censura;
che infatti, l'art. 64a cpv. 4 LAMal richiamato dal primo giudice, esclude espressamente agli assicurati in mora la possibilità di cambiare assicuratore sin tanto che non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese di esecuzione, ciò che basta per confermare il giudizio pretorile che ha respinto l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito proposta dal ricorrente salvo per quanto attiene agli importi di fr. 70.- rivendicati dalla convenuta ma non provati;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), in considerazione del fatto che il ricorrente è sprovvisto di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per questi motivi
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 dicembre 2007 di RI 1 è inammissibile.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
-; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La vice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.