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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.12.2006 16.2006.94

4 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·652 parole·~3 min·5

Riassunto

rigetto - accoglimento dell'istanza nonostante l'assenza di un riconoscimento di debito - ricorso - adesione al ricorso - acquiescenza - ripartizione spese - stralcio

Testo integrale

Incarto n. 16.2006.94

Lugano 4 dicembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 settembre 2006 presentato da

RI 1 (patrocinato dall'avv. RA 1)  

contro la sentenza emessa l'11 settembre 2006 dal Giudice di pace del circolo del Ticino nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n.  91/06) promossa con istanza 24 luglio 2006 da  

CO 1 (rappresentato dal Municipio);  

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 24 luglio 2006 il CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere il rigetto dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, notificatogli per l'incasso di fr. 477.95 rivendicati a titolo di tasse diverse anno 2005 + tassa di diffida;

                                         che tale importo corrisponde, oltre a una tassa di diffida di fr. 20.–, alle spese di patrocinio sostenute dall'istante nell'ambito di una vertenza che lo ha opposto al convenuto in relazione al danneggiamento di una recinzione di sua proprietà, fatti per i quali questi è stato condannato con decreto di accusa 29 novembre 2004;

                                         che all'udienza del 4 settembre 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto si è opposto all'istanza, contestando in particolare la richiesta di pagamento delle spese di patrocinio;

                                         che con sentenza 11 settembre 2006 il Giudice di pace, deducendo la presenza di un valido riconoscimento di debito dalla documentazione prodotta dall'ente pubblico, ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dal convenuto;

                                         con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 settembre 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

                                         che il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, e contesta nel merito l'identità tra il titolo di credito indicato nel PE e quello indicato nell'istanza, così come la presenza di un valido riconoscimento di debito;

                                         che il 26 ottobre 2006 l'istante ha comunicato la propria adesione al ricorso ammettendo l'assenza di un valido riconoscimento di debito;

                                         che l'adesione al ricorso, equivale a acquiescenza, sicché la causa deve essere stralciata dai ruoli senza ulteriore formalità (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, appendice 2000/2004, m. 25 ad art. 352), fermo restando la modifica della sentenza impugnata;

                                         che secondo l'art. 151 CPC quando la causa è tolta per acquiescenza, il giudice adito stabilisce e ripartisce a richiesta di parte le tasse, le spese e le ripetibili;

                                         che, di regola, l'acquiescente è considerato come soccombente con obbligo di assumersi le spese processuali e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 12 ad art. 352 CPC);

                                         che non v'è ragione di scostarsi da tale principio, l'odierno procedimento essendo dovuto all'iniziativa dell'ente pubblico, rivelatasi errata;

                                         che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese per questa sede, mentre quelle di prima istanza devono essere addebitate alla parte che le cagionate;

                                         che l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi

decreta:                    I.   Si prende atto dell'adesione al ricorso per cassazione 20 settembre 2006 di RI 1. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza.

                                   II.   La sentenza 11 settembre del Giudice di pace del Circolo del Ticino è così modificata:

                                         1. L'istanza è respinta.

                                   2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.

                                  III.   Non si prelevano tasse o spese. Il CO 1 rifonderà al ricorrente fr. 250.– per ripetibili.

                                 IV.   Intimazione a:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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