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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.01.2006 16.2006.6

26 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·673 parole·~3 min·3

Riassunto

rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - ricevibilità del ricorso - ricorso nullo

Testo integrale

Incarto n. 16.2006.6

Lugano 26 gennaio 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 dicembre 2005 presentato da

 RI 1  (F)  

contro  

la sentenza 15 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.292) promossa con istanza 6 luglio 2005 da

CO 1  rappr. da RA 1   

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 6 luglio 2005 la CO 1, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da quest'ultimo al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 8'756.- oltre interessi e spese, rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi di giugno 2004, febbraio/ giugno 2005, per la locazione di un appartamento di sua proprietà a __________, pretesa ridotta successivamente a fr. 7'924 .- oltre interessi;

                                         che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto un contratto di locazione sottoscritto il 14 maggio 2004 con __________ e RI 1 quali debitori solidali;

                                         che con sentenza 15 settembre 2005 il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 7'924.- al quale l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che con scritto 16 dicembre 2005, confermato il 13 gennaio 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

                                          che a prescindere dalla sua tempestività, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione essendo di 10 giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF), il ricorso è nullo;

                                          che infatti, secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 16 dicembre 2005 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, il ricorrente si limita a spiegare i motivi per i quali si è opposto al pagamento della pretesa avversaria avente per oggetto delle pigioni scadute e reclamate nei suoi confronti in virtù del vincolo di solidarietà che lo legava alla moglie, e che permette al creditore di agire a sua scelta nei confronti di un debitore piuttosto che dell'altro (art. 144 CO);

                                          che sulla base di tale allegazioni è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

                                          che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 16 dicembre 2005 di RI 1

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-     (F); -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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