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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.12.2006 16.2006.56

15 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·979 parole·~5 min·1

Riassunto

istanza di rigetto trattata come ordinaria - presupposti per il rigetto provvisorio dell'opposizione - riconoscimento di debito

Testo integrale

Incarto n. 16.2006.56

Lugano 15 dicembre 2006/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 aprile 2006 presentato da

 RI 1  (patrocinato dall'  RA 1 )  

contro la sentenza emessa il 7 aprile 2006 dal Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 52/2005/O) promossa con istanza 24 agosto 2005 nei confronti di  

 CO 1 ;  

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che con istanza 24 agosto 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 652.50 oltre accessori, corrispondenti ai costi di manutenzione di una strada oggetto di una servitù di passo con ogni veicolo iscritta a carico sulla particella n. 16 RFD di __________, appartenente a __________, e in favore della n. 1219 di proprietà CO 1 e della n. 1027 di proprietà RI 1;

                                         che all'udienza del 27 ottobre 2005 indetta per il contraddittorio, il giudice di pace ha rinviato le parti a una soluzione extragiudiziaria della vertenza dichiarando la sua incompetenza per materia, la controversia relativa a servitù dovendo essere proposta dinanzi al Pretore;

                                         che il 5 dicembre 2005 l'istante ha sollecitato il Giudice a prendere una decisione trattandosi di una domanda di rigetto dell'opposizione;

                                         che il Giudice ha riconvocato le parti alle udienze dell'8 febbraio e del 22 marzo 2006 durante le quali esse hanno discusso la chiave di riparto delle spese di gestione e manutenzione della servitù;

                                         che con sentenza 7 aprile 2006 il Giudice di pace, trattando l'istanza quale azione ordinaria inappellabile, ha obbligato il convenuto a versare fr. 520.90 oltre interessi e spese a titolo di partecipazione alle spese di manutenzione della servitù;

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; egli rimprovera al primo giudice la violazione di norme di procedura, avendo trattato la domanda di rigetto dell'opposizione dell'istante quale azione ordinaria, per la quale non sarebbe in ogni caso data la sua competenza per materia;

                                         che con osservazioni 11 giugno 2006, dalle quali deve essere estromessa la documentazione allegata per la prima volta in questa sede ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, l'istante ha concluso per la reiezione del ricorso;

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che in concreto, l'istante ha presentato una domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione così come risulta dalla sua intestazione e dalla sua domanda di giudizio;

                                         che il primo giudice ha trattato l'istanza quale azione creditoria soggetta alla procedura di cui agli art. 291 segg. CPC anziché alla LALEF, nonostante l'istante non abbia formulato nessuna richiesta di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro;

                                         che, così facendo, il giudice di pace ha violato sia l'art. 101 CPC, che gli vieta di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge, sia l'art. 86 CPC che gli vieta di concedere alla parte più di quanto da questa richiesto (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 e 3 ad art. 86);

                                         che, ciò posto, come correttamente rilevato dal ricorrente, l'istanza deve essere esaminata unicamente nell'ottica di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione;

                                         che in quest'ambito il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta dall'istante costituisce titolo idoneo per permettere la pronuncia di un rigetto provvisorio dell'opposizione (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);

                                         che a tale fine è necessaria la presenza di un riconoscimento di debito, ovvero di un documento o un insieme di documenti dai quali risulti la volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore di pagare una determinata somma di denaro (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 21 segg. ad art. 82);

                                          che nella fattispecie dalla documentazione prodotta dall'istante non emerge nessun riconoscimento di debito, ragione per la quale la sua istanza di rigetto del 24 agosto 2005 deve essere respinta;

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto;                 

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione 20 aprile 2006 di RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 7 aprile 2006 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1.     L'istanza è respinta.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 55.-, anticipate dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 120.-.

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-,  già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico dell'istante che rifonderà alla controparte fr. 300.- per ripetibili.                        

                                  III.   Intimazione a:

-     ; -    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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