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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.05.2006 16.2006.54

22 maggio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·754 parole·~4 min·1

Riassunto

legittimazione alla rappresentanza processuale in sede di cassazione - non dato a un terzo non parte ancorché in possesso di procura

Testo integrale

Incarto n. 16.2006.54

Lugano 22 maggio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 maggio 2006 presentato da

 RI 1 )  

contro  

la sentenza 5 aprile 2006 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 46) promossa con istanza 24 gennaio 2006 da

 CO 1   e   CO 2   

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:   

                                         che con istanza 24 gennaio 2006 CO 1 e CO 2 hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 900.- rivendicati a titolo di tasse, spese di giustizia e ripetibili poste a carico di quest'ultimo con sentenze 26 maggio 2004 del Pretore supplente del distretto di Lugano, sezione 4 e 17 settembre 2004 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello, prodotte a valere quale titolo esecutivo;

                                         che con sentenza 5 aprile 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nelle sentenze prodotte dagli istanti e alle quali il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che con atto 4 maggio 2006 RI 1, rappresentato da __________, è insorto contro il predetto giudizio;

                                          che, come già indicato da questa Camera, __________ non è legittimato alla rappresentanza processuale in sede di ricorso (CCC, sentenza 16.2006.21 del 22 febbraio 2006);

                                          che, comunque sia, tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

                                         che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

                                         che, per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m. 2 ad art. 301);

                                         che __________, ancorché munito di procura, non rientra in nessuna di queste categorie e non è quindi legittimato alla rappresentanza processuale in sede di ricorso davanti a questa Camera;

                                         che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità del ricorso 4 maggio 2006 siccome sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 cifra 4 CPC);

                                          che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione essendo di 10 giorni ex art. 22 cpv. 1 LALEF), deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC;

                                          che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che tasse e spese seguono la soccombenza, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 4 maggio 2006 di RI 1 è nullo.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-   ; -   Sigirino; -   Sigirino.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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