Incarto n. 16.2006.28
Lugano 20 marzo 2006/kc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 febbraio 2006 presentato da
RI 1 ) (patr. dall' RA 1 )
contro
la sentenza 31 gennaio 2006 del Giudice di pace del circolo di Agno nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 09/2006) promossa con istanza 3 gennaio 2006 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 3 gennaio 2006 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n__________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1'955.05 oltre interessi, rivendicati a titolo di premi scaduti e rimasti insoluti a carico del di lei marito;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sua decisione 15 agosto 2005 (rif. 528728/2003017667) con l'attestazione del passaggio in giudicato;
che con sentenza 31 gennaio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale la convenuta, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita e nel merito contesta la presenza di un valido titolo esecutivo avendo impugnato la decisione 5 dicembre 2005 della Cassa con la quale questa le chiede il pagamento di premi dovuti dal marito, con il quale vigeva la separazione dei beni e dal quale vive separata da anni;
che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che, nella fattispecie, con ordinanza spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.690004.__________, il giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 25 gennaio 2006 per il contraddittorio;
che la raccomandata destinata a RI 1 non è stata ritirata dall'interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata alla Giudicatura di pace;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell'autorità spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);
che, nel caso concreto, la ricorrente non contesta di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, sicché ella non può che imputare a sé stessa l'assenza alla discussione dell'istanza;
che in circostanze del genere non vi è stata violazione del diritto di essere sentita;
che, per quanto riguarda le eccezioni atte ad inficiare il titolo prodotto dall'istante (decisione 15 agosto 2005), non sollevate della convenuta all'udienza di contraddittorio, va rilevato che la ricorrente non pretende neppure di avere impugnato la decisione in questione, avendo a suo dire interposto ricorso contro una decisione del 5 dicembre 2005;
che, comunque sia, per il Tribunale federale delle assicurazioni la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria rientra nella categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, sicché i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90);
che tale vincolo di solidarietà sussiste tra i coniugi sin tanto che gli stessi hanno una vita comune (cfr. sentenza TFA K 114/03 del 22 luglio 2005);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 febbraio 2005 di RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria