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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.03.2006 16.2006.26

21 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·806 parole·~4 min·2

Riassunto

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - farttura e richiami di pagamento non costituiscono riconoscimento di debito anche perchè indirizzati a un terzo

Testo integrale

Incarto n. 16.2006.26

Lugano 21 marzo 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 febbraio 2006 presentato da

 RI 1 )  

contro  

la sentenza 13 febbraio 2006 del Giudice di pace del circolo di Capriasca nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 05/152/S) promossa con istanza 2 dicembre 2005 da

CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dalla convenuta al PE __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 2 dicembre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 374.75 oltre interessi rivendicati quale pagamento della fattura emessa il 13 aprile 2005 per interventi di riparazione eseguiti su un veicolo intestato a quest'ultima, oltre a fr. 20.- di spese;

                                         che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto  la menzionata fattura, due richiami di pagamento indirizzati a __________, ex marito della convenuta, il rapporto di lavoro, la fotocopia della licenza di circolazione e uno scritto 15 aprile 2005 firmato da __________;

                                         che con sentenza 13 febbraio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale la convenuta, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

                                         che con scritto 23 febbraio 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace e da questa trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio contestando di aver sottoscritto un riconoscimento di debito, il veicolo sul quale l'istante è intervenuta appartenendo all'ex marito;

                                         che con scritto 8 marzo 2006 la controparte ha ribadito la propria pretesa;

                                          che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);

                                          che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione nei confronti della convenuta;

                                         che infatti né la fattura né i relativi richiami di pagamento, peraltro indirizzati all'ex marito della convenuta, bastano a legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione formulata dall'istante, per la quale è necessario produrre un documento sottoscritto dalla convenuta, o un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione di quest'ultima di riconoscersi debitrice nei confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato (D. Staehelin, op. cit., n. 15, 25 e 26 ad art. 82 LEF);

                                         che simile dichiarazione manca nella documentazione prodotta dall'istante, anche perché il solo documento sottoscritto, la cartella di lavoro (doc. A), non può essere attribuito alla convenuta ma, verosimilmente a __________, al quale l'istante si era peraltro inizialmente rivolta per il recupero del suo credito (cfr. doc. D e E);

                                         che, quindi, il giudizio impugnato deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e conseguente erronea applicazione dell'art. 82 LEF;

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la prima sede non viene riconosciuta nessuna indennità alla convenuta, assente dal contraddittorio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spesa l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 23 febbraio 2006 di RI 1 è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 13 febbraio 2006 del Giudice di pace del circolo di Capriasca è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.  L'istanza è respinta.

2.  La tassa e le spese di giustizia per complessivi fr. 60.-, anticipate dall'istante, rimangono a suo carico.

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico di CO 1 il quale rifonderà inoltre alla ricorrente un'indennità di fr. 30.per questa sede.

                                  III.   Intimazione:

-    ; -  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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