Incarto n. 16.2006.125
Lugano 22 dicembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 7 dicembre 2006 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 29 novembre 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.480) promossa con istanza 10 ottobre 2006 da
CO 1 (patrocinato dall' RA 1 );
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che il 10 ottobre 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;
che con sentenza 29 novembre 2006 il Pretore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 7 dicembre 2006, indirizzato alla Pretura, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione;
che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 7 dicembre 2006 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, il ricorrente si limita a formulare una richiesta di convocazione a una nuova udienza per poter esporre i motivi della sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria;
che tale richiesta è improponibile in questa sede, non contestando il ricorrente di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio del 29 novembre 2006;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili all'istante al quale il ricorso neppure è stato notificato.
Per questi motivi,
visti gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 7 dicembre 2006 di RI 1 è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria