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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.09.2007 16.2006.116

13 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,525 parole·~8 min·6

Riassunto

Azione di responsabilità contro dipendente del Cantone - carenza di legittimazione passiva del dipendente - abuso di potere

Testo integrale

Incarto n. 16.2006.116

Lugano 5 novembre 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 ottobre 2006 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 2 ottobre 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2006.44) promossa con istanza 10 maggio 2006 nei confronti dell'  

o CO 1 (patrocinato dall' RA 1);    

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 25 novembre 2003 l'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, __________, ha ordinato a RI 1,  comproprietario con RI 1 della particella n. 102 RFD di __________, di tagliare un abete di Douglas le cui radici avevano causato un rigonfiamento del muro di controriva a confine con la strada cantonale così come di sistemare il muro predetto. Adito da RI 1 il Consiglio di Stato ha annullato il 23 marzo 2004 la predetta decisione e ha rinviato gli atti all'Amministrazione immobiliare delle strade nazionali per una nuova decisione. Il 14 settembre 2004 quest'ultima ha intimato a RI 1 un rapporto di contravvenzione assegnandogli un termine fino al 30 settembre 2004 per procedere al taglio della pianta con la comminatoria dell'esecuzione sostitutiva. Con decisione in materia di esecuzione effettiva del 14 ottobre 2004 l'Amministrazione immobiliare delle strade nazionali ha poi ordinato a RI 1 di tagliare la nota pianta. Non avendo ottemperato all'ordine predetto, il 22 febbraio 2005 l'Azienda agroforestale __________ ha proceduto al taglio della pianta fatturando le sue prestazioni per fr. 3460.–. Anticipate dall'ente pubblico, con decisione del 14 giugno 2005 queste sono state poste a carico di RI 1 Con decisione del 25 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato da quest'ultimo. Un ricorso presentato da RI 1 è stato accolto il 20 novembre 2006 dal Tribunale cantonale amministrativo che ha annullato le predette decisioni (inc. 52.__________).

                                  B.   Con istanza 10 maggio 2006 RI 1 ha convenuto l'ing. CO 1, capo del Centro __________ __________, davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 3460.– così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE n. ____________________ dell'UEF di Bellinzona. L'importo rivendicato corrisponde ai danni da lui subiti a causa del convenuto, al quale rimprovera di aver abusato della propria autorità ordinando, senza averne diritto, il taglio della citata Douglasia. All'udienza del 21 giugno 2006 indetta per la discussione, il convenuto ha concluso per il rigetto dell'istanza contestando la legittimazione passiva, avendo egli agito nell'ambito delle sue mansioni quale dipendente dello Stato del Cantone Ticino, mentre nel merito ha sollevato l'eccezione di prescrizione del credito, peraltro neppure comprovato.

                                  C.   Statuendo il 2 ottobre 2006 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha accertato che nella misura in cui il convenuto aveva agito come dipendente dello Stato la pretesa di risarcimento andava proposta nei confronti dell'ente pubblico sulla base della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, donde la mancanza della legittimazione passiva per stare in lite. Il primo giudice ha poi accertato l'intervenuta prescrizione della pretesa dell'istante per decorrenza del termine di un anno dalla conoscenza del danno, che egli ha stabilito essere intervenuta il 10 marzo 2005, ovvero al momento in cui l'ente pubblico ha formalizzato la richiesta di pagamento di quanto anticipato per il taglio della pianta litigiosa.

                                  D.   Con tempestivo ricorso per cassazione del 20 ottobre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento. Il ricorrente si duole essenzialmente del mancato riconoscimento delle responsabilità del convenuto che ha ordinato il taglio della sua pianta senza averne le facoltà, abusando così della sua autorità. Egli contesta altresì l'intervenuta prescrizione del suo credito. Nelle sue osservazione del 27 novembre 2006 il convenuto postula il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

                                   2.   Il ricorrente contesta l'accertamento del primo giudice circa la carenza di legittimazione passiva. A questo proposito va innanzi tutto rilevato che, contrariamente a quanto allega l'istante, il taglio della Douglasia è avvenuto sulla base della decisione 14 ottobre 2004 dell'Amministrazione immobiliare delle strade nazionali sottoscritta dagli avvocati __________ e __________ (doc. 21), e non sulla base di un'iniziativa personale e indipendente del convenuto, al quale non può in ogni caso essere addebitato un abuso di autorità ai sensi dell'art. 312 CP. Detta norma, che il ricorrente pretende essere stata disattesa dal primo giudice, sanziona infatti l'agire di quei funzionari che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri. Il ricorrente intravede tale abuso nel fatto per il convenuto di aver ordinato il taglio di una pianta senza averne la competenza. Ora, a prescindere dal fatto di sapere se il taglio della pianta sia stato un errore di valutazione della situazione concreta, l'istante non ha dimostrato, né reso verosimile, che il convenuto sapesse e volesse in qualche modo nuocergli (cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 5ª ed., 2000, § 57, n. 11 e 12). Difettando il presupposto soggettivo dell'intenzionalità di arrecare un pregiudizio (materiale o ideale) all'istante, non si può ritenere che il convenuto abbia abusato del suo potere.

                                   3.   Sia come sia, la decisione impugnata si basa su un dato di fatto oggettivo, ovvero che il convenuto, preavvisando favorevolmente il taglio della pianta dell'istante, ha agito nella sua qualità di dipendente dello Stato del Cantone Ticino e non quale semplice cittadino. Il primo giudice non ha quindi esaminato la questione di sapere se il convenuto abbia o no agito correttamente, ovvero se fosse effettivamente necessario procedere al taglio della pianta, ma ha esaminato se l'azione fosse proposta contro la persona provvista della legittimazione passiva per stare in lite. Ora, che il convenuto, capo del Centro __________, sia un dipendente dello Stato è indubbio, così come è pacifico che tutta la corrispondenza tra le parti è redatta su carta intestata dell'ente pubblico. In circostanze del genere la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Lresp), correttamente richiamata dal primo giudice, prevede la responsabilità esclusiva dell'ente pubblico per tutti gli atti o le omissioni commessi dai membri degli organi legislativi, esecutivi, giudiziari e dai funzionari del Cantone, nel senso che esclude che la vittima possa agire direttamente contro l'agente personalmente (art. 4 cpv. 3 della legge, cfr. Messaggio n. 3092 del 14 ottobre 1986, ad art. 1). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto senza che occorra esaminare la censura sulla prescrizione del credito vantato dal ricorrente.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv, 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 20 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 230.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 280.–

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– __________.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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