Incarto n. 16.2005.88
Lugano 22 luglio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 13 luglio 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 2 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.1363) promossa con istanza 2 maggio 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 maggio 2005 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 3'778.-, rivendicati a titolo di assegni integrativi che il convenuto avrebbe indebitamente percepito nel periodo dal 1°novembre 2002 al 31 gennaio 2003;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 16 ottobre 2003, passata in giudicato;
che con il querelato giudizio il segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 12 luglio 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1, e per esso la moglie __________, ha ribadito la propria opposizione alla richiesta di pagamento dell'istante;
che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, è nullo, difettando a __________ __________ la legittimazione alla rappresentanza del convenuto RI 1, ossia mancando un presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);
che infatti, legittimati a impugnare una sentenza del pretore con ricorso in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________, per conto di RI 1 nei confronti del quale è stata promossa la procedura esecutiva nonostante l'errata indicazione nella sentenza impugnata del nominativo di RI 1, è nullo per carenza di legittimazione della pretesa rappresentante;
che, quand'anche fosse ricevibile, il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non contiene nessuna censura nei confronti della decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione di norme di diritto, nullità prevista dall'art. 329 cpv. 3 CPC;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 12 luglio 2005 di RI 1, in quanto presentato da __________, è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- RI 1, __________; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria