Incarto n. 16.2005.34
Lugano 7 ottobre 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 aprile 2005 presentato da
RI 1RI 1 __________
contro
la sentenza 8 aprile 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. DI.2005.87) promossa con istanza 25 gennaio 2005 da
CO 1CO 1 __________ rappr. dal __________ __________,
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'837.95 lordi oltre interessi a titolo di pretese salariali per vacanze e giorni liberi, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 gennaio 2004 (recte: 2005) CO 1, rappresentato dal __________ __________, ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 2'837.95 lordi rivendicati quale corrispettivo dei giorni di libero e delle vacanze non godute nel periodo durante il quale ha lavorato quale cuoco alle dipendenze del convenuto, titolare del Ristorante __________ di __________;
che con sentenza 8 aprile 2005 il Segretario assessore, ritenendo comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza dell'8 febbraio 2005, ha accolto l’istanza;
che con ricorso 14 aprile 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio, rilevando di non aver ritirato la raccomandata con la convocazione all'udienza perché assente all'estero e di aver retribuito il dipendente sulla base di un conteggio da questi accettato, che non comprendeva le ore straordinarie non giustificate, donde l'infondatezza delle pretese salariali riconosciute con la sentenza impugnata;
che la controparte non ha presentato osservazioni;
che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC), ed è quindi necessario verificare in primo luogo se il Patronato INAC fosse legittimato a presentare l'istanza 24 gennaio 2005 in rappresentanza del proprio assistito;
che nelle controversie in materia di lavoro la rappresentanza delle parti al processo è riconosciuta, oltre agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 64 CPC), anche ai rappresentanti o agli impiegati di associazioni professionali o di categoria (art. 64a e art. 417 litt. b CPC);
che in una sentenza 16 maggio 2003 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello aveva ritenuto il __________ __________ sprovvisto della facoltà di rappresentanza in giudizio, non essendo un'organizzazione prevista dall’art. 64a CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice 2000/2004, m. 8 ad art. 64a CPC);
che, per quanto risulta a questa Camera, il __________ __________ si è costituito il 18 febbraio 2005 in associazione con lo scopo di sostenere i lavoratori dipendenti, ragion per cui ci si può chiedere se esso rientri nelle associazioni di categoria previste dall’art. 64a CPC;
che la questione, tutt’altro che scontata, può rimanere indecisa, non essendo decisiva per il giudizio odierno;
che tale modifica, infatti, è successiva alla presentazione dell'atto introduttivo della presente causa, che risulta essere stata sottoscritta da persone prive di legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 64, m. 5 e ad art. 307, n. 799) ed è pertanto nulla per carenza di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che ciò comporta la nullità degli atti successivi, segnatamente della sentenza impugnata (art. 144 CPC);
che l'esito non sarebbe diverso neppure se si considerasse la comparsa personale dell'istante all'udienza dell’8 febbraio 2005 e sua conferma in quella sede dell’istanza equivalente alla presentazione di un'istanza orale, come permette l’art. 417 cpv. 1 lett. a CPC;
che, in tal caso, il convenuto avrebbe dovuto essere convocato a un'altra udienza di discussione, ciò che non è avvenuto, il segretario assessore avendo statuito senza più citare le parti;
che, pertanto, questa Camera deve constatare la nullità della sentenza, emanata in violazione del principio del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC);
che non si prelevano tasse e spese (art. 417 CPC) e, vista la particolarità del caso non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. La sentenza 8 aprile 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è nulla.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- RI 1 Mandria; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente: La segretaria: