Incarto n. 16.2005.3
Lugano 15 luglio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 gennaio 2005 presentato da
RI 1 rappr. dal Sindacato RA 1
contro
la sentenza 10 gennaio 2005 del Pretore del Distretto di Leventina, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2004.51) promossa con istanza 29 settembre 2004 nei confronti di
CO 1 o
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'958.70 netti a titolo di pretese salariali, domanda respinta dal pretore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________è stata assunta alle dipendenze della CO 1come operatrice Loge presso il cantiere __________ dal 1° ottobre 2003, con un salario mensile lordo di fr. 4'000.-. Il 16 giugno 2004 la datrice di lavoro ha notificato alla dipendente la disdetta del rapporto di lavoro per il successivo 31 luglio 2004, data sino alla quale quest'ultima è stata remunerata. La lavoratrice, che è stata inabile al lavoro causa malattia dal 13 luglio al 15 agosto 2004, richiamandosi all'art. 336c cpv. 2 CO ha ritenuto il contratto vincolante sino alla fine del mese di agosto 2004, tant'è che al termine della malattia, e meglio il 16 agosto 2004, ella si è regolarmente ripresentata sul posto di lavoro senza che le sia stata data la possibilità di lavorare. Da qui l'inoltro della sua istanza 29 settembre 2004 con la quale ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 3'958.70 netti corrispondenti al salario rivendicato per il mese di agosto 2004 e alla quota parte di tredicesima.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la malattia dell'istante dal 13 luglio al 15 agosto 2004, non essendole mai pervenuto il relativo certificato medico, l'assenza dal posto di lavoro dal 13 luglio 2004 essendo stata interpretata quale abbandono del posto di lavoro per il quale non ha adottato nessuna misura stante la conclusione del rapporto di lavoro prevista per la fine del mese di luglio.
2. Con sentenza 10 gennaio 2005 il Pretore, confermando la conclusione del rapporto di lavoro per il 31 luglio 2004, ha respinto l'istanza, non avendo la lavoratrice comprovato di aver trasmesso alla datrice di lavoro il certificato medico 21 luglio 2004.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver posto a suo carico l'onere della prova dell'avvenuta notifica del certificato medico 21 luglio 2004 nonostante la convenuta non le abbia mai chiesto, dopo il periodo di malattia attestato dal certificato 16 luglio 2004 del medico curante, che l'istante ammette di aver ricevuto, di ripresentarsi sul posto di lavoro, ciò a comprova del fatto che la successiva inabilità lavorativa le doveva essere nota.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sulla base del quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Controversa tra le parti è la data di conclusione del loro rapporto di lavoro, ovvero se lo stesso si è concluso il 31 luglio 2004 conformemente al licenziamento notificato il 16 giugno 2004 come preteso dalla convenuta e fatto proprio dal primo giudice, o il 31 agosto 2004 come pretende l'istante.
Nel primo anno di servizio il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese con preavviso di un mese (art. 335c cpv. 1 CO). Nel caso in cui dopo la notifica della disdetta subentri un periodo di malattia, il termine di disdetta è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di inabilità al lavoro; in tal modo la fine del rapporto di lavoro è ricondotta di una durata equivalente a quella del periodo di protezione (cfr. art. 336c cpv. 2 CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 7 ad art. 336c CO). Nel caso di specie il pretore, pur avendo riconosciuto che l'assenza della lavoratrice dal posto di lavoro dopo il 19 luglio 2004, data sino alla quale l'assenza era coperta dal certificato medico 16 luglio 2004 del dott. __________ prodotto dalla convenuta (doc. 4), era da ricondurre a malattia, come confermato telefonicamente dall'istante al responsabile della convenuta __________, ha ritenuto che l'assenza fosse ingiustificata poiché la convenuta non aveva dimostrato di avere trasmesso alla datrice di lavoro il certificato medico del 21 luglio 2004 del dott. __________. Simile conclusione non può essere condivisa, siccome contraria al principio secondo il quale la protezione legale di cui all'art. 336c cpv. 2 CO non è condizionata alla conoscenza effettiva dell'impedimento da parte del datore di lavoro ma a uno stato di fatto oggettivo (esistenza della malattia del dipendente, cfr. DTF 128 III consid. 2c). Infatti, se è pur vero che l'onere della prova dell'inabilità lavorativa del lavoratore compete a quest'ultimo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.5 ad art. 336c CO e n. 1.13 ad art. 324a CO), è altrettanto vero che la produzione di un certificato medico non è l'unica prova della malattia ma costituisce un mezzo di prova tra gli altri (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.13 ad art. 324a CO), mezzo di prova che in concreto poteva anche risultare superfluo per la presenza di due certificati medici, in possesso della convenuta, che attestavano la totale inabilità lavorativa dell'istante dal 30 giugno al 18 luglio 2004 compreso (doc. 1 e 4), e del fatto che quest'inabilità è stata confermata telefonicamente alla convenuta anche dopo il 19 luglio 2004 senza che questa l'abbia mai messa in dubbio, tant'è che il controverso certificato medico 21 luglio 2004 del dott. __________, conferma tale impedimento sino al 15 agosto 2004 (cfr. doc. D). Di conseguenza, poiché la convenuta contesta di aver ricevuto il certificato medico 21 luglio 2004 ma non che l'assenza dell'istante fosse da ricondurre a malattia -la stessa riconoscendo infatti che l'istante si è assentata dal lavoro in data 13 luglio 2004 senza comunicare il motivo. Il fatto che fosse malata è stato semplicemente dedotto dalla sua assenza (cfr. verbale 25 ottobre 2004)- ritenuto che come detto il certificato medico è solo un mezzo di prova tra gli altri, alla mancata produzione del medesimo può in concreto supplire il riconoscimento della malattia da parte della datrice di lavoro. D'altro canto che quest'ultima fosse a conoscenza dell'assenza per malattia dell'istante dopo la scadenza del certificato medico 16 luglio 2004 del dott. __________ è riconosciuto anche dal pretore, il quale ha accertato che l'istante si è ripresentata sul posto di lavoro il 19 luglio 2004 con un occhio gonfio, ciò che ha indotto il responsabile della convenuta a rimandarla a casa (cfr. sentenza consid. 5). L'assenza dell'istante si è quindi protratta sino al 15 agosto 2004 compreso, ritenuto che nel periodo di assenza della dipendente, le parti si sono sentite telefonicamente a due riprese. La prima volta è stata direttamente la signora RI 1 a chiamare il signor __________ per comunicargli di avere avuto un incidente motociclistico.…La seconda telefonata è stata per contro effettuata dalla convenuta per verificare, vista la mancanza di informazioni, se l'assenza prolungata era da ricondurre all'incidente della circolazione o invece ad altra malattia. Poiché la risposta della signora RI 1 si è indirizzata sulla seconda possibilità, ella é stata nuovamente sollecitata ad inviare tempestivamente un certificato medico che ne attestasse la fondatezza (cfr. sentenza consid. 5). Dovendosi quindi ammettere che l'assenza della lavoratrice dal 30 giugno (doc. 1) al 15 agosto 2004 era dovuta a malattia e che al termine della stessa l'istante si è regolarmente ripresentata sul posto di lavoro (cfr. deposizione teste __________) facendo quindi fronte all'obbligo che le competeva di offrire le proprie prestazioni al termine dell'inabilità lavorativa (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 2.8 ad art. 336c CO), prestazioni alle quali la convenuta ha di fatto rinunciato avendola estromessa dai piani di lavoro, in applicazione dei principi sopra menzionati, con particolare riferimento alla sospensione del termine di disdetta durante la malattia della lavoratrice, la disdetta 16 giugno 2004 esplica i suoi effetti per il 31 agosto 2004 (art. 336c cpv. 3 CO), data sino alla quale l'istante ha diritto di essere remunerata sia per quanto attiene al salario che alla quota parte di tredicesima.
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove ed errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente integrale accoglimento dell'istanza, che la convenuta non ha contestato nel suo ammontare, ritenuto che gli interessi di mora vengono riconosciuti dal 1° settembre 2004 (e non dal 1° agosto poiché dai conteggi di cui al doc. A non risulta il versamento anticipato del salario), data di esigibilità del credito litigioso.
Non si prelevano tassa e spese di giudizio trattandosi di controversia in materia di contratto di lavoro, le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 12 novembre 2003 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 gennaio 2005 del Pretore del Distretto di Leventina è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è accolta. Di conseguenza CO 1 è condannata a versare a RI 1 l'importo di fr. 3'958.70 netti oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2004.
2. Non si prelevano tasse e spese di giudizio che sono poste a carico dello Stato, mentre la convenuta verserà all'istante un'indennità di fr. 200.-.
II. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. La resistente verserà alla ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
- ; o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria