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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.04.2005 16.2005.24

7 aprile 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·667 parole·~3 min·1

Riassunto

ricevibilità del ricorso in cassazione, lingua italiana, firma

Testo integrale

Incarto n. 16.2005.24

Lugano 7 aprile 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 16 marzo 2005 presentato da

RI 1,  

contro  

la sentenza 11 marzo 2005 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa civile inappellabile (inc. n. 68/2004) promossa con istanza 8 ottobre 2004 nei confronti di

CO 1  

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 8 ottobre 2004 __________ ha convenuto la società CO 1 davanti al giudice di pace del circolo di Taverne per ottenere il pagamento di fr. 1'000.- rivendicati quale corrispettivo del valore di un orologio consegnato alla convenuta per una riparazione e che questa si rifiuta di restituire;

                                         che CO 1 si è opposta alla pretesa non avendo l'istante provveduto al pagamento delle spese di riparazione dell'orologio che la stessa aveva rispedito all'istante ma da questi non ritirato;

                                         che con sentenza 11 marzo 2005 il Giudice di pace ha respinto l’istanza poiché l'istante, nonostante l'avvenuta riparazione del suo orologio, non ha provveduto al relativo pagamento impedendo finanche la consegna dell'orologio da parte della convenuta;

                                         che con scritto 16 marzo 2005, redatto in tedesco, l'istante è insorta contro il predetto giudizio;

                                         che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                         che a prescindere dal fatto che la contestazione della ricorrente secondo la quale essa non avrebbe mai conferito alla convenuta l'incarico di riparare il suo orologio è chiaramente smentita da un suo scritto del 24 maggio 2004, nel caso concreto il contenuto dello scritto 16 marzo 2005 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a esporre il proprio personale punto di vista e il proprio disappunto circa la redazione degli atti processuali in italiano, lingua a lei sconosciuta;

                                         che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

                                         che il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 117, m. 2), così come dell'assenza di una firma in calce al medesimo, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   L'atto ricorsuale 16 marzo 2005 di RI 1 è nullo.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.

3.Intimazione a:

-;

-.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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