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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.09.2005 16.2005.20

19 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,060 parole·~10 min·1

Riassunto

legittimazione attiva - cessione di credito da parte dell'assicurato a favore del garage - contentuto ed estensione - forma - interpretazione dichiarazione scritta - ricevibilità ricorso per cassazione

Testo integrale

Incarto n. 16.2005.20

Lugano 19 settembre 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 marzo 2005 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 2  

contro  

la sentenza 22 febbraio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.13) promossa con istanza 13 gennaio 2004 nei confronti di

CO 1 patr. dall' RA 1  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'863.85 oltre accessori, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 13 gennaio 2003 la RI 1, che si occupa oltre che di riparazioni anche del noleggio di veicoli sostitutivi consegnati ai clienti per la durata della riparazione, ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 2'863.85 oltre accessori. L'importo rivendicato corrisponde al saldo di alcune fatture che la convenuta, nella sua qualità di compagnia presso la quale erano assicurati i proprietari dei veicoli danneggiati e riparati dall'istante, ha rifiutato di onorare integralmente. Trattasi in particolare del mancato riconoscimento degli importi esposti a titolo di noleggio veicolo, che la convenuta ha indebitamente ridotto nonostante siano stati calcolati sulla base delle tariffe di categoria. Oltre al saldo di alcune fatture emesse nel 2003 per interventi e noleggio veicoli sostitutivi relativi ai veicoli __________ (doc. M1), __________ (doc. N1), __________ (doc. O1), __________ (doc. P1), __________ (doc. Q1) e __________ (doc. R1); l'istante ha chiesto anche il pagamento degli interessi di mora per delle fatture saldate tardivamente e il pagamento di fr. 500.- a titolo di partecipazione alle spese legali sostenute nella fase preprocessuale.

                                         La convenuta si è opposta all'istanza eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'istante poiché le cessioni di credito dalla stessa prodotte a sostegno della sua legittimazione attiva non sarebbero valide. Nel merito contesta la pretesa in quanto eccessiva e non conforme alla tariffa giornaliera di fr. 77.- IVA compresa raccomandata dall'UPSA e dall'USIC. Essa ha inoltre  contestato la pretesa relativa al pagamento di interessi di mora e delle spese legali.

                                   2.   Con sentenza 22 febbraio 2005 il segretario assessore, limitato il giudizio alla verifica dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, l'ha ritenuta fondata e ha quindi respinto l'istanza. A mente del primo giudice le cessioni di credito prodotte dall'istante a comprova della sua legittimazione attiva, eccezion fatta per __________ per la quale l'istante non ha prodotto nessuna cessione di credito, avrebbero perso la loro efficacia a dipendenza del realizzarsi della condizione alla quale la loro validità era assoggettata.

                                   3.   Con il presente tempestivo ricorso RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato il significato delle cessioni di credito dalla stessa prodotte a sostegno della sua legittimazione attiva, cessioni di credito che contrariamente a quanto concluso dal primo giudice non hanno perso la loro validità.

                                         Con osservazioni 23 marzo 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso, eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.

                                   4.   Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera il ricorso è valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto, sia –eventualmente - la norma di legge ritenuta violata (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 329, m. 2). In concreto, avendo la ricorrente espressamente basato il suo gravame sui titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC dolendosi in particolare dell'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie  da parte del primo giudice, è indubbia la ricevibilità del medesimo.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono esser sussunte tutte le censure ricorsuali, la ricorrente non avendo sostanziato il titolo di cassazione di cui alla lettera e), una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   6.   La legittimazione attiva non rappresenta un presupposto processuale ma di diritto sostanziale, che il giudice verifica d'ufficio sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (Cocchi/ Trezzini, CPC -TI, ad art. 181, n. 642; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18). Essa dipende dalla titolarità del diritto vantato, nel senso che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare delle pretese che fa valere in giudizio (Ottaviani, op. cit., pag. 17), ritenuto che chi non è titolare del diritto vantato non ha la legittimazione attiva e la sua pretesa deve essere respinta già per tale motivo. Nel caso concreto occorre quindi stabilire se la parte istante era titolare della pretesa da lei fatta valere in giudizio nei confronti della convenuta. A sostegno della sua titolarità circa il credito fatto valere in causa l'istante ha prodotto delle cessioni di credito sottoscritte dai proprietari dei veicoli oggetto dei suoi interventi, del seguente tenore: Io sottoscritto/a garantisco l'esistenza del credito ceduto. La mia responsabilità personale, in qualità di mandatario, sussiste malgrado la presente cessione di credito. Se l'assicurazione non dovesse pagare l'importo sopraindicato, totalmente o parzialmente entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, il/la sottoscritto/a si impegna a versare al RI 1, 6805 __________ l'importo stesso entro i 10 (dieci) giorni. In questo caso la cessione di credito perde la sua validità (cfr. doc. M3, N3 O2, P3, Q3, R3).

                                   7.   Secondo l’art. 164 cpv. 1 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. La cessione di credito è un contratto tra cedente e cessionario sulla base del quale il primo dispone a favore del secondo di un credito contro un terzo, di modo che il cessionario diviene creditore al posto del cedente (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. ed., 1997, pag. 872 e 873). La cessione può essere assoggettata a condizioni sospensive o risolutive (Engel, op. cit., pag. 874; Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 19 ad art. 164 CO). L'estensione della cessione dipende dall'accordo delle parti (Engel, op. cit., pag. 880). Il documento di cessione per essere valido deve essere sottoscritto dal cedente (Thévenoz/Werro, op. cit, n. 2 ad art. 165 CO), inoltre dal suo testo deve risultare il contenuto essenziale della cessione, in particolare il credito da cedere, che deve essere determinato o sufficientemente determinabile, e la volontà del cedente di trasferire il suo credito al cessionario che diventa quindi creditore del credito ceduto (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO).

                                   8.   La ricorrente contesta il significato attribuito dal primo giudice alle cessioni di credito prodotte a comprova della sua legittimazione attiva, con particolare riferimento alla frase secondo la quale la cessione di credito perde la sua validità Se l'assicurazione non dovesse pagare l'importo sopraindicato, totalmente o parzialmente entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, il/la sottoscritto/a si impegna a versare al RI 1, 6805 __________ l'importo stesso entro i 10 (dieci) giorni. In questo caso la cessione di credito perde la sua validità (cfr. doc. M3, N3 O2, P3, Q3, R3). Secondo costante giurisprudenza per l'interpretazione di dichiarazioni scritte ci si riferisce innanzi tutto al loro tenore, ritenuto che si può far capo alle regole d'interpretazione solamente se i termini dell'accordo concluso dalle parti suscitano dei dubbi o sono poco chiari. Questo principio è stato sfumato dal Tribunale federale secondo il quale la presenza di un testo chiaro non esclude in maniera assoluta la possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione (DTF 127 III 444; Kramer, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 18 CO; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 368 ad art. 18 CO), ritenuto comunque che ci si deve scostare dal testo adottato dagli interessati solamente in presenza di un serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 130 III 417 con rinvii; 128 III 265; sentenza del Tribunale federale 4C.145/2004 del 27 luglio 2004).

                                         In concreto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l'interpretazione data dal primo giudice alle cessioni di credito da lei prodotte non può essere definita arbitraria. La stessa non solo è conforme al testo chiaro della cessione di credito, nel senso che se l'assicurazione non salda integralmente la fattura del garage, l'atto con il quale il proprietario del veicolo aveva ceduto al garage il suo credito nei confronti dell'assicurazione decade ed è il proprietario del veicolo che ritorna ad essere creditore nei confronti dell'assicurazione, rispettivamente debitore nei confronti del garage, ma è conforme allo spirito medesimo della cessione. Infatti, come riconosciuto dalla ricorrente medesima, scopo della cessione di credito sottoscritta dai suoi clienti è quello per lei di ottenere la garanzia del pagamento delle proprie prestazioni in primo luogo dalla compagnia d'assicurazione alla quale invierà la sua fattura. Solo in caso di contestazione della fattura, ovvero in caso di mancato o parziale pagamento della stessa da parte della compagnia assicurativa, la cessione di credito perde la sua validità e creditore della stessa nei confronti del garage è l'assicurato al quale spetterà poi intraprendere quanto necessario per il recupero dell'importo pagato presso l'assicurazione o il responsabile del danno. Pretendere, come sostiene la ricorrente, che la cessione di credito decade solo nel caso in cui il cliente/ committente abbia pagato la sua mercede, non ha alcun senso poiché è pacifico che con il pagamento delle prestazioni del garage non sussiste più alcun credito che possa essere ceduto. Il fatto che in altri casi la convenuta abbia pagato le prestazioni dell'istante dopo la decorrenza del termine di 30 giorni dalla data della fattura, quindi senza prevalersi della decadenza della cessione di credito, nulla giova alla ricorrente ritenuto che la sua legittimazione attiva deve essere verificata con riferimento al caso concreto e non in astratto.

                                         Accertata la decadenza delle cessioni di credito prodotte dall'istante a sostegno del suo agire per il realizzarsi della condizione risolutiva alla quale era assoggettata la loro validità (mancato integrale pagamento delle prestazioni dell'istante da parte della convenuta), essa non dispone di alcun titolo per agire lei stessa nei confronti della convenuta, estranea ai contratti di appalto che vincolavano l'istante ai suoi committenti.  

                                   8.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha

                                         evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all'art. 327 lett. g CPC la ricorrente essendosi limitata a fornire un'interpretazione della clausola a lei più favorevole ma non certo atta a dimostrare che quella fornita dal segretario assessore sarebbe insostenibile, deve essere respinto.

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 7 marzo 2005 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 140.b) spese                                                                 fr.   40.fr. 180.già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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